Tragedia di Brivio: il limite su via per Airuno è di 50 kmh e Giorgia e Milena erano in banchina. I chiarimenti delle famiglie
Si è chiusa la vicenda giudiziaria relativa alla tragica morte di Giorgia Cagliani e Milena Marangon, investite nel settembre dello scorso anno lungo via per Airuno, mentre si recavano a un evento concomitante con la festa di Brivio, da un carroattrezzi guidato dal giovane polacco Krzystof Jan Lewandoski. condannato nei giorni scorsi, con rito abbreviato, a una pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione. A fare chiarezza su alcuni dubbi e porre punti fermi sulla dinamica dell'accaduto, onde dipanare perplessità e frenare inutili argomentazioni, è un comunicato redatto dall'avvocato delle due famiglie, Paolo Bassano, che proponiamo in calce in forma integrale.
Spett. Redazione,
la presente viene indirizzata sul tema del tristemente noto evento accaduto in data 20 settembre 2025 in Comune di Brivio, ove è stata causata la morte delle giovani Giorgia Cagliani e Milena Marangon.
La volontà delle famiglie era, ed è tuttora, quella di non intervenire con commenti di qualsiasi tipo nella vicenda processuale, né di rilasciare esternazioni di sorta. Oltretutto, ciò che doveva esser fatto a tutela delle famiglie (nonché, indirettamente, delle defunte) è già stato espletato nelle opportune sedi.
Tuttavia, alla luce dell'inevitabile ritorno mediatico della vicenda, si vanno purtroppo diffondendo numerose inesattezze nel cosiddetto "sentire comune" ovvero nei commenti di coloro che ritengono di esternare riflessioni sull'accaduto, quasi sempre senza conoscere assolutamente nulla del materiale processuale e, più in generale, acquisito a seguito delle opportune indagini e ricerche.
E quindi, per concetti essenziali, si ritiene utile puntualizzare quanto segue:
1. La premessa di fondo è che, sia come approccio generale alla vicenda sia nei confronti del soggetto imputato, i familiari delle persone offese hanno sempre mantenuto la volontà di una definizione processuale semplicemente equa, nulla di diverso. Anzi, proprio l'aver acconsentito, da parte dei familiari costituiti parte civile nel procedimento, a due rinvii di udienza nel procedimento dinanzi al Tribunale di Lecco, ha permesso all'imputato di chiedere la (e beneficiare della, così come da dispositivo di sentenza) applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cp, che comporta una riduzione di pena. Umanamente vi è comprensione della assai delicata posizione personale e processuale dell'imputato (anche se mai delicata come quella delle famiglie delle defunte).
2. Ciò premesso, tuttavia, la comprensione non può mai portare a una giustificazione, anche indiretta o parziale, ovvero a una sorta di "buonismo dell'inevitabile", con espressioni quali "è stata una tragedia" ovvero "è capitato". La riflessione è semplice: si tratta di una tragedia che si sarebbe dovuto, e potuto, evitare. E in questa sede, alla luce del processo appena concluso in primo grado, la responsabilità oggetto di commento è quella che è emersa dal dispositivo di sentenza pronunciata ieri 8 luglio 2026 (e per la quale seguiranno le motivazioni).
3. In massima sintesi ed a riepilogo si sottolinea e precisa che:
a) dal dispositivo della sentenza di primo grado, ove è stato effettuato un bilanciamento tra l'aggravante contestata all'imputato nel capo di imputazione e le attenuanti (in termini di prevalenza di queste ultime), si desume implicitamente, in attesa delle motivazioni, che la pronuncia ha di fatto riconosciuto la sussistenza dell'aggravante in questione (pur oggetto di, UNICA, contestazione da parte della difesa dell'imputato), vale a dire l'essersi posto alla guida in stato di alterazione derivante dall'utilizzo di sostanza stupefacente.
b) Sulla dinamica di quanto accaduto in data 20 settembre 2025 non vi sono state divergenze processuali, nemmeno da parte della difesa, la quale anzi, con semplice e franca onestà intellettuale, ha dichiarato in aula che "le ragazze hanno camminato esattamente dove dovevano (e potevano, n.d.r.) camminare".
Va aggiunto che, come pacificamente emerso processualmente, le vittime camminavano NON sulla carreggiata (ciò pure è stato impropriamente detto e scritto) bensì FUORI dalla stessa, sulla banchina, nello spazio a ciò sufficiente, come consentito dal Codice della Strada. Si tratta di tratto di strada non extra urbano, bensì urbano e, soprattutto, rientrante nel perimetro del "Centro abitato", sempre ai sensi del Codice della Strada, come risultante dal PGT del Comune di Brivio e dal Piano Urbano del Traffico. La manovra compiuta dal veicolo investitore è stata quella di una "fuoriuscita" dalla carreggiata: e su ciò non vi è mai stata contestazione alcuna da parte di chicchessia, in qualsiasi sede, penale e civile, anche stragiudiziale.
c) il limite di velocità nel tratto di strada in questione (via per Airuno, comune di Brivio), una volta per tutte, è di 50 km/h, e non 70 (come a lungo è stato scritto e detto): la circostanza emerge con chiarezza sempre dalla documentazione, tra cui quella suddetta, acquisita a suo tempo presso gli Uffici del Comune di Brivio.
A fronte di ciò, la velocità tenuta dal veicolo investitore, come ricostruita dalla Consulenza in atti, era di 81,5 km/h.
Con questi elementi ciascun potrà formarsi una propria (stavolta motivata, e non "estemporanea ") opinione personale sulla vicenda.
Con i migliori salutiAvv. Paolo Bassano
Famiglie di Giorgia Cagliani e Milena Marangon
























