Il Dizionario del referendum/2: che cosa significa “Terzietà del Giudice”?
Non è facile spiegare in poche parole chiare di cosa tratta la riforma costituzionale, su cui voteremo il 22 e 23 marzo. È, invece, più facile indicare che cosa non tratta.
Sia i sostenitori del “sì”, sia i sostenitori del “no”, sono d’accordo nell’affermare che non abbrevierà i tempi dei processi; non semplificherà le leggi vigenti; non comporterà maggiori dotazioni e strumenti a disposizione della “Giustizia”.
Questa riforma costituzionale, invece, si concentra sul dichiarato fine di garantire la Terzietà del Giudice ed eliminare il Correntismo. In estrema sintesi si può dire che alla base c’è la convinzione che ora i Giudici non siano del tutto indipendenti perché condizionati dai Pubblici Ministeri e dalle Correnti della Magistratura. Ma i sostenitori del “no” ribattono che questi non sono i veri problemi della “Giustizia” e che il vero fine della riforma sia altro.

Parliamo oggi del primo punto, cioè che cosa significa “Terzietà del Giudice”.
È necessario sapere che circa 1/3 dei magistrati sono Pubblici Ministeri (PM) e la loro funzione (detta requirente) consiste nel dirigere le indagini e sostenere l’accusa nei processi penali. PM e Giudici superano lo stesso tipo di concorso, sono soggetti allo stesso Consiglio Superiore della Magistratura, possono scegliere se passare da una funzione all’altra ma una volta sola in tutta la carriera e cambiando distretto.
Per questa ragione, secondo i sostenitori del “sì”, PM e Giudici sarebbero troppo “vicini” e si condizionerebbero a vicenda, a discapito degli avvocati e soprattutto degli imputati, che rischierebbero di essere condannati ingiustamente perché il Giudice propende per il PM. Così la riforma prevede la “separazione delle carriere”, impedendo d’ora in poi ad un PM di diventare in futuro Giudice (e viceversa), sdoppiando i Consigli Superiori e (forse) prevedendo concorsi diversi. Solo in questo modo il Giudice diventerebbe equidistante da PM ed imputato, cioè Terzo, come prevede l’art. 111 della Costituzione, ed il processo penale potrebbe essere definito veramente “giusto”, perché sarebbe raggiunta la parità tra accusa e difesa. Infine, la separazione delle carriere è diffusa in quasi tutti i Paesi occidentali ed è l’Italia ad essere rimasta indietro.
Per i sostenitori del “no” la riforma poggia su presupposti non veri ed è anzi pericolosa. Non è vero che il Giudice non sia già “terzo” rispetto al PM, visto che si tratta di Uffici separati e funzioni autonome (tanto che il passaggio da una all’altra ha interessato in media solo lo 0,5% dei magistrati all’anno, cioè una trentina). Non è vero che nel processo il difensore non è pari al PM. Non vera sarebbe anche l’affermazione che i Giudici sono condizionati dai PM e condannano ingiustamente gli imputati per dare loro ragione, visto che le statistiche indicano una percentuale di assoluzioni di circa il 50% a conferma che il Giudice non propende per il PM. Inoltre, lo stesso concorso, il passaggio da una funzione all’altra ed il medesimo Consiglio Superiore garantiscono che il PM abbia la stessa cultura del Giudice, finalizzata alla ricerca imparziale della verità e non ad ottenere la condanna ad ogni costo. Infine, dove all’estero le carriere sono separate, il PM è collegato al Governo…
In conclusione, i sostenitori del “sì” definiscono la riforma come una conquista di civiltà a tutela degli imputati, mentre i sostenitori del “no” dicono che è un inganno e mettono in guardia dal rischio che il PM diventi una sorta di superpoliziotto e sia attratto sotto il controllo dell’Esecutivo, cosicché si dovrebbe più correttamente parlare di “riforma della magistratura”, che con una riforma della Giustizia ha poco a che fare.
Per saperne di più, seguite le prossime puntate…
Sia i sostenitori del “sì”, sia i sostenitori del “no”, sono d’accordo nell’affermare che non abbrevierà i tempi dei processi; non semplificherà le leggi vigenti; non comporterà maggiori dotazioni e strumenti a disposizione della “Giustizia”.
Questa riforma costituzionale, invece, si concentra sul dichiarato fine di garantire la Terzietà del Giudice ed eliminare il Correntismo. In estrema sintesi si può dire che alla base c’è la convinzione che ora i Giudici non siano del tutto indipendenti perché condizionati dai Pubblici Ministeri e dalle Correnti della Magistratura. Ma i sostenitori del “no” ribattono che questi non sono i veri problemi della “Giustizia” e che il vero fine della riforma sia altro.

Parliamo oggi del primo punto, cioè che cosa significa “Terzietà del Giudice”.
È necessario sapere che circa 1/3 dei magistrati sono Pubblici Ministeri (PM) e la loro funzione (detta requirente) consiste nel dirigere le indagini e sostenere l’accusa nei processi penali. PM e Giudici superano lo stesso tipo di concorso, sono soggetti allo stesso Consiglio Superiore della Magistratura, possono scegliere se passare da una funzione all’altra ma una volta sola in tutta la carriera e cambiando distretto.
Per questa ragione, secondo i sostenitori del “sì”, PM e Giudici sarebbero troppo “vicini” e si condizionerebbero a vicenda, a discapito degli avvocati e soprattutto degli imputati, che rischierebbero di essere condannati ingiustamente perché il Giudice propende per il PM. Così la riforma prevede la “separazione delle carriere”, impedendo d’ora in poi ad un PM di diventare in futuro Giudice (e viceversa), sdoppiando i Consigli Superiori e (forse) prevedendo concorsi diversi. Solo in questo modo il Giudice diventerebbe equidistante da PM ed imputato, cioè Terzo, come prevede l’art. 111 della Costituzione, ed il processo penale potrebbe essere definito veramente “giusto”, perché sarebbe raggiunta la parità tra accusa e difesa. Infine, la separazione delle carriere è diffusa in quasi tutti i Paesi occidentali ed è l’Italia ad essere rimasta indietro.
Per i sostenitori del “no” la riforma poggia su presupposti non veri ed è anzi pericolosa. Non è vero che il Giudice non sia già “terzo” rispetto al PM, visto che si tratta di Uffici separati e funzioni autonome (tanto che il passaggio da una all’altra ha interessato in media solo lo 0,5% dei magistrati all’anno, cioè una trentina). Non è vero che nel processo il difensore non è pari al PM. Non vera sarebbe anche l’affermazione che i Giudici sono condizionati dai PM e condannano ingiustamente gli imputati per dare loro ragione, visto che le statistiche indicano una percentuale di assoluzioni di circa il 50% a conferma che il Giudice non propende per il PM. Inoltre, lo stesso concorso, il passaggio da una funzione all’altra ed il medesimo Consiglio Superiore garantiscono che il PM abbia la stessa cultura del Giudice, finalizzata alla ricerca imparziale della verità e non ad ottenere la condanna ad ogni costo. Infine, dove all’estero le carriere sono separate, il PM è collegato al Governo…
In conclusione, i sostenitori del “sì” definiscono la riforma come una conquista di civiltà a tutela degli imputati, mentre i sostenitori del “no” dicono che è un inganno e mettono in guardia dal rischio che il PM diventi una sorta di superpoliziotto e sia attratto sotto il controllo dell’Esecutivo, cosicché si dovrebbe più correttamente parlare di “riforma della magistratura”, che con una riforma della Giustizia ha poco a che fare.
Per saperne di più, seguite le prossime puntate…
Dario Colasanti
























