Studio legale avvocato Zucchi: quali le conseguenze in caso di violazioni del decreto
IL DECRETO #IoRestoaCASA e le successive modifiche dell'11.03.2020
COME INCIDONO NELLA VITA DI TUTTI I GIORNI LE MISURE URGENTI ASSUNTE DAL GOVERNO?
QUALI LE CONSEGUENZE IN CASO DI LORO VIOLAZIONE?
Come noto, in data 9.3.2020, con il Decreto cd. #IoRestoaCasa del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono state estese a tutto il territorio italiano le previsioni di cui all'art.1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del giorno antecedente, che riguardavano solo la Lombardia e le 14 province ivi specificate. Ulteriori misure sono state assunte ieri e le attuali previsioni sono le seguenti:
1) chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le Università e ogni tipo di corso;
2) chiusura degli impianti nei comprensori sciistici;
3) chiusura di cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati;
4) chiusura di bar, ristoranti, pasticcerie e gelaterie;
5) chiusura, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, dei mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
6) sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità;
7) sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché di tutti gli eventi in luogo pubblico o privato;
8) sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina;
9) sospensione delle cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
10) sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
11) sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti).
Queste le misure generali, a cui si accompagna una misura molto stringente, che incide in maniera significativa sulla vita del singolo cittadino, ossia il precetto di evitare ogni spostamento delle persone su tutto il territorio italiano: ciò significa che la circolazione può avvenire solo ed esclusivamente per i motivi che il governo ha espressamente individuato, che sono:
- comprovate esigenze di salute;
- comprovate esigenze lavorative;
- situazioni di necessità.
Quali siano le comprovate esigenze di salute è chiaro e non abbisogna di spiegazioni.
Cosa si intende, invece, con "comprovate esigenze lavorative"? Il cittadino che si sposta dalla propria abitazione, invocando detto motivo, deve essere in grado di dimostrare che sta andando o tornando dal lavoro (lavoro che non può svolgere in modalità alternativa, es. smart working) e, in caso di controllo, dovrà dichiarare quale sia la necessità lavorativa che necessita la sua presenza sul posto di lavoro.
Cosa si intende, invece, per "situazioni di necessità"? Ci si riferisce al bisogno di spostarsi per soddisfare esigenze primarie, come la spesa alimentare, comprare farmaci e/o prestare assistenza agli anziani (in quest'ultimo caso, ponendo in essere le dovute accortezze, considerato che gli anziani sono le persone più vulnerabili).
Chi esce dal proprio domicilio ha l'onere di dimostrare di trovarsi in una delle condizioni di cui sopra attraverso l'autocertificazione, con cui appunto certifica agli operatori delle Forze di polizia e della Forza pubblica il motivo per cui è uscito di casa.
Chiariti i motivi per cui si può circolare e la documentazione da portare con sé cosa succede a chi viola le regole?
Si rischia l'arresto fino a 3 mesi o un'ammenda fino ad € 206,00 e ciò ai sensi dell'art.650 del codice penale ("Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità").
E' poi possibile che la suddetta violazione comporti anche la configurazione di reati più gravi, così come indicato nella direttiva dell'8.3.2020, inviata dal Ministero dell'Interno ai Prefetti, che prevede la possibilità del reato di cui all'art.452 ("Delitti colposi contro la salute pubblica"): in questo caso la pena è la reclusione da uno a cinque anni per la diffusione di germi patogeni, con la possibilità di pena di reclusione anche da tre a dodici anni.
Si ricorda, infatti, che il decreto raccomanda ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) di rimanere in casa e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante, ma anche il divieto assoluto di lasciare la propria abitazione o dimora per i soggetti in quarantena ovvero risultati positivi al virus.
E ancora la veridicità dell'autocertificazione verrà verificata, anche ex post, e chi risulterà aver dichiarato il falso risponderà del reato di cui all'art.483 ("Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico") del codice penale, che prevede la pena della reclusione fino a due anni.
L'esecuzione delle misure di contenimento è affidata ai Prefetti, i quali, per lo svolgimento della predetta attività, possono avvalersi delle Forze di polizia, con il concorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché di personale delle Forze Armate, come già sta avvenendo sul territorio.
Le sanzioni e le pene sono importanti e gravi e se ne deve tenere conto; ancorché e a prescindere dalle stesse l'osservanza delle norme dovrebbe, come sempre, ma ancor di più in questo momento così delicato, derivare dal semplice assolvimento di un dovere sociale, etico e morale, oltre che giuridico.
Avv. Roberta Zucchi - Avv. Anna Colombo
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