TRENO IN RITARDO: POSSIBILE UN  RISARCIMENTO, OLTRE AL RIMBORSO DEL BIGLIETTO?

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I ritardi dei treni non fanno, ormai, più notizia, essendo divenuti, purtroppo, regola quotidiana e con essi, ahimè, tutte le conseguenze spiacevoli che ne derivano, soprattutto nella zona della Lombardia in cui viviamo, caratterizzata da un grande flusso di pendolari da/verso Milano e da/ verso le altre principali città dei dintorni.

Quando un treno fa ritardo, i vettori (nella nostra zona per es.: Trenitalia/Trenord) sono tenuti ad indennizzare i trasportati. La misura dell'indennizzo (pari ad una percentuale del costo del biglietto o all'integrale rimborso nel caso di soppressione del treno) è prefissata dalla legge, specificamente dal Regolamento (CE) n. 1371/2007 - "Diritti ed obblighi dei passeggeri" - del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 ed è quantificato in base all'entità, in termini di tempo, del ritardo e al tipo di treno utilizzato.

Ma cosa succede, però, se il viaggiatore perde una coincidenza o un importante appuntamento di lavoro e, oltre al ritardo in sé, subisce un ulteriore e più rilevante danno del semplice costo del biglietto? E' possibile chiedere un ulteriore risarcimento?

La questione è ancora molto dibattuta in giurisprudenza: secondo alcuni giudici, le limitazioni di responsabilità imposte dalle Compagnie di Trasporto, alla luce del Regolamento CE sopracitato, sono vincolanti per l'utente ed escludono, quindi, la possibilità di chiedere ulteriori rimborsi, oltre a quanto già previsto dalla legge.

Secondo altri, invece, il viaggiatore va tutelato nella sua qualità di consumatore contro le clausole abusive e vessatorie della società di trasporto e, quindi, andrebbe risarcito.

Sul tema è intervenuta anche la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10596/2018 del 4 maggio 2018, con la quale ha escluso il risarcimento del danno non patrimoniale, ritenendo che lo stesso possa essere richiesto e risarcito solo nel caso di grave e seria violazione di specifici diritti inviolabili della persona e tutelati dalla Costituzione.

Non spetterebbe, quindi, alcun indennizzo, neanche a titolo di danno esistenziale, per i famigerati ritardi ed i conseguenti disagi, fastidi, disappunti, ansie e ogni altro tipo di insoddisfazione, concernenti gli aspetti più disparati della vita quotidiana.

La giurisprudenza è, tuttavia, sempre in fase di mutamento e per comprendere se oltre al solo indennizzo vi sia diritto anche ad un vero e proprio risarcimento del danno, è opportuno valutare le circostanze di ciascun caso concreto e verificare i costanti mutamenti giurisprudenziali.

 

Avv. Roberta Zucchi - Avv. Nicoletta Previtali
Studio Legale Zucchi


 


 

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