Vacanza da sogno o vero e proprio incubo. Lo studio Crea affronta la ''brutta sorpresa''
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L'avvocato Antonino Crea
E sempre più spesso, per non avere preoccupazioni ed evitare inaspettate "brutte soprese", i viaggiatori si affidano ad operatori qualificati (tour operator) - con i quali sottoscrivono un vero e proprio contratto di viaggio - affinchè gli stessi provvedano alla completa pianificazione del viaggio prescelto. Capita tuttavia sempre più spesso che non vi sia coincidenza tra quanto prospettato in sede di conclusione del contratto di viaggio e quanto invero riscontrato nella realtà dei fatti una volta giunti nella meta dei propri sogni; stiamo parlando di situazioni in cui pur avendo prenotato un alloggio di lusso, arrivati in loco ci si trova di fronte a sistemazioni a dir poco fatiscenti, oppure casi in cui pur avendo prenotato una struttura che offre numerosi servizi (ad esempio piscina, centro benessere, ecc...), si scopre che gli stessi sono inservibili a causa di lavori di ristrutturazione. Ipotesi in cui in definitiva si è di fronte ad un inadempimento contrattuale del tour operator da cui deriva in capo al viaggiatore un danno cd. da vacanza rovinata con conseguente diritto al risarcimento dello stesso. Ma cosa si può fare quando le tanto desiderate vacanze vengono rovinate da suddetti inconvenienti del tutto inaspettati? Una prima precisazione è d'obbligo e ci viene fornita dal Codice del Turismo (d.lgs 79/2011). Ai sensi dell'art. 47, infatti, affinchè si possa procedere al risarcimento del danno patito "correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta dal viaggiatore" e dunque lo stesso possa godere di idonea tutela giuridica l'inadempimento deve essere "di non scarsa importanza". Ed ancora, specifica la giurisprudenza di legittimità deve sussistere la gravità della lesione e la serietà del pregiudizio patito dal turista. Detto ciò, la locuzione danno da vacanza rovinata, o anche conosciuto come emotional distress, identifica una voce di danno non patrimoniale (biologico, morale ed esistenziale) inteso come il patimento e disagio psicofisico o lo stress causato dalla perdita di un'occasione di relax conseguente alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata da distinguersi dal vero e proprio danno patrimoniale che si traduce invero in una perdita economica come, ad esempio, il risarcimento del valore economico del bagaglio smarrito in aeroporto. Ed infatti prima dell'introduzione della disciplina specifica prevista dal Codice del Turismo (d.lgs. 79/2011), tale voce di danno veniva genericamente ricondotta all'art. 2059 c.c. che disciplina proprio il danno non patrimoniale. Con una limitazione, tuttavia, molto rilevante; infatti l'art. 2059 stabilisce espressamente la risarcibilità del danno non patrimoniale solamente "nei casi previsti dalla legge" ovvero ai casi in cui vi sia una lesione di un bene costituzionalmente protetto (ad esempio, il diritto alla salute, art. 32 Cost.). Il Codice del Turismo dunque, che determina l'espressa introduzione di detta voce di danno, ha il merito di ampliare notevolmente l'ambito di tutela del turista, il quale oggi potrà più agevolmente e con maggior ampiezza far valere le proprie ragioni. In definitiva dunque il viaggiatore - qualora il meritato periodo di riposo estivo si trasformi in un vero e proprio incubo - dovrà:
- In primis, contestare immediatamente - per non incorrere in prescrizioni - mediante formale diffida l'inadempimento contrattuale del tour operator richiedendo il risarcimento integrale del danno patito;
- se il tour operator non volesse far fronte alle conseguenze del proprio inadempimento, al malcapitato turista non rimarrà che affidarsi fiducioso ad un Giudice che potrà dare effettiva tutela ai diritti dello stesso.
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