Merate: al grido di ''liberare le energie'' la maggioranza accoglie o boccia 88 osservazioni alla variante del PGT
Sono state discusse, accolte o respinte, in una seduta fiume iniziata alle 19.06 e conclusasi attorno alle 00.30, le 88 osservazioni presentate alla variante del piano di governo del territorio, da parte di gruppi consiliari, privati o aziende che avevano richiesto modifiche formali o sostanziali di quanto varato dall'amministrazione in merito allo strumento urbanistico.
Assenti solo John Patrick Tomalino per la maggioranza e Valeria Marinari di Sei Merate.
Con un pubblico che è andato scemando nel corso delle ore, specialmente dopo la prima fase, con una media di 10 osservazioni all'ora, l'assise si è espressa su tutte le richieste accogliendone 14 (di cui una presentata da Merate prospettiva comune), respingendone 66 e accogliendone parzialmente 8 (di cui una di Sei Merate). A fare da filo conduttore, specialmente nelle controdeduzioni alle proposte delle minoranze, è stato lo slogan "liberare energie" ripetuto per una ventina di volte come un mantra.
Ad introdurre l'esame è stato il vicesindaco e assessore all'urbanistica Massimiliano Vivenzio. "Si tratta di una variante finalizzata alla correzione di errori con la quale abbiamo voluto cogliere l'occasione per canalizzare le opportunità di sviluppo della città con il recupero dell'esistente e dei centri storici, il sostegno a imprese, cooperative edilizie, ridisegnando la città in un'ottica più moderna, per evitare lo svuotamento dei centri storici, rilanciando l'edilizia con politiche conciliabili anche in assenza di consumo di suolo".
L'assise è poi passata alla lettura e alla votazione in base alla proposta formulata dalla maggioranza.
"Ci assumiamo la responsabilità di queste scelte" ha concluso al termine dell'esame delle osservazioni l'assessore Massimiliano Vivenzio "l'ottica è stata quella di consentire tutto ciò che non è vietato. L'unico rammarico è per il privato che si è limitato a presentare osservazioni per il suo orticello e non è andato oltre".
Alle minoranze è stato tributato un plauso dal sindaco Andrea Massironi che non aveva mai visto così tante osservazioni, nel numero e anche nel dettaglio. "Vogliamo favorire azioni che possano rivitalizzare il centro storico e le attività, togliendo lacci e lacciuoli che già sono in numero elevato. Non sarà una liberalizzazione selvaggia ma garantiremo i controlli".
Critiche entrambe le minoranze (di cui riportiamo integrali gli interventi) secondo le quali il percorso intrapreso non è stato condiviso, porterà rischi e stravolgimenti senza alcuna possibilità di opporsi da parte del cittadino inerme.
OSSERVAZIONE n° 0
ARPA
Riassunto dell'osservazione/parere:
- Si conferma che le modifiche inserite negli atti adottati identificate da 1 a 10 e la modifica 12 non comportano criticità ambientali limitanti la proposta di variazione in adozione e non abbiano effetti sul documento di piano del PGT.
- In linea generale si chiede di verificare che la perimetrazione del tessuto urbano consolidato così come proposta negli elaborati cartografici in adozione non comportino l'inclusione di aree di valenza agricola strategica di cui al PTCP della Provincia di Lecco.
- Per quanto riguarda la modifica n.11 si chiede di verificare che l'area standard per servizi S3a ora classificata R4 sia effettivamente da intendersi all'interno del tessuto urbano consolidato anche alla luce delle considerazioni esposte al punto 4.1 del rapporto preliminare (pagina 11).
Controdeduzione: La perimetrazione del Tessuto Urbano Consolidato è stata effettuata in applicazione ai contenuti di cui all'art. 10 della l.r. 12/2005. Si conferma che la modifica n.11 è collocata all'interno del tessuto urbano consolidato. Pertanto si confermano le previsioni della variante.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n° 1
PEREGO MARIA ANTONELLA - PEREGO FABIO
Riassunto dell'osservazione: Si segnala che nella tavola PR4 nuclei di antica formazione nel nucleo storico di Sartirana il fabbricato ad uso sgombero non è stato campito si chieda venga correttamente campito, inoltre si chiede che le modalità di intervento previste siano la ristrutturazione conservativa in quanto le caratteristiche costruttive e compositive son in pessime qualità. Controdeduzione: L'osservazione può essere accolta trattandosi di fabbricato esistente, classificandolo nella tavola PR4 in zona di ristrutturazione conservativa.
Accoglimento
OSSERVAZIONE n° 2
FUMAGALLI ANNA GIUDITTA
Riassunto dell'osservazione: Si segnala che per un errore grafico una porzione del fabbricato di proprietà è inserito in zona ZS4-Zona di rispetto cimiteriale, si chiede la rettifica grafica della zona e eliminare la simbologia "asterisco" che identifica l'immobile come "ER-Edifici in aree agricole non adibiti ad uso agricolo".
Controdeduzione: Si ritiene di accogliere parzialmente l'osservazione escludendo il fabbricato dalla classificazione "ER-Edifici in aree agricole non adibiti ad uso agricolo". Per quanto attiene alla rettifica del vincolo ZS4-Zona di rispetto cimiteriale la stessa non è modificabile direttamente nel PGT ma necessita di una preventiva modifica attraverso il Piano Regolatore Cimiteriale.
Parziale accoglimento
OSSERVAZIONE n°3
PADRE GIULIO GAETANO BINAGHI
Riassunto dell'osservazione: Valutare la possibilità di individuare l'accessorio (che è pertinenza dell'adiacente complesso edilizio del Santuario sito in comune di Imbersago) con il segno grafico "asterisco" che indentifica gli edifici esistente in aree agricole non adibiti a usi agricoli art.49 NTA, per poter recuperare e trasformare tali fabbricato in un ambiente funzionale ed igienicamente idoneo per il ricovero di zaini, sacchi a pelo, tende, ecc.. nonché per il riparo dei gruppi di giovani e scout che visitano il Santuario.
Controdeduzione: L'osservazione è accolta trattandosi di un fabbricato non adibito ad uso agricolo; si modificano conseguentemente le tavole del Piano delle Regole identificando l'immobile con il segno grafico "asterisco".
Accoglimento
OSSERVAZIONE n°4
ATS Brianza
Riassunto dell'osservazione: Si chiede di integrare l'art. 53.4 Zona di rispetto cimiteriale ZS4 con il seguente testo ".....Per gli edifici alla data di adozione del PGT, ai sensi dell'art.338 del TULLSS del 1934 come modificato dalla Legge 166/2002, sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, i cambi di destinazione d'uso, compatibili con il decoro cimiteriale e il rispetto dei dolenti, di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art.27, comma 1 della LR 12/2005".
Controdeduzione: L'osservazione viene accolta introducendo nell'articolo 53.4 dopo i cambi di destinazione d'uso la seguente frase "compatibili con il decoro cimiteriale ed il rispetto dei dolenti".
Accoglimento
OSSERVAZIONE n°5
SOCIETA' TWINS ENGINEERING srl
Riassunto dell'osservazione: Si chiede di procedere ad eliminare dalla cartografia del PGT e in tutti gli elaborati di piano che indicano reticolo idrico minore l'ex "Roggia Annoni", espugnandola dal Reticolo Idrico Minore, eventualmente attraverso l'acquisizione di parere idraulico tecnico da parte dell'Ufficio Territoriale Regionale, ai sensi della LR 4/2016, e previa l'individuazione cartografica del reticolo idrico minore attualmente in essere, a mezzo del reticolo idrografico Master che Regione Lombardia mette a disposizione dei comuni.
Controdeduzione: l'osservazione non è accoglibile in quanto le modifiche riguardanti il reticolo idrico minore sono introducibili nel PGT soltanto a seguito di una diversa procedura che comporta una modifica alla cartografia geologica previa l'acquisizione del parere idraulico da parte dell'Ufficio Territoriale Regionale.
Non accoglimento
OSSERVAZIONE n°6
GRUPPO CONSIGLIARE PROSPETTIVA COMUNE
Riassunto dell'osservazione: Eliminare la perimetrazione del TUC (tessuto urbano consolidato) in quanto non espressamente prevista dall'art.10 della L.R. 12/2005 il quale definisce il tessuto urbano consolidato quale insieme di parti del territorio
Controdeduzione: L'art. 10 comma 1 lettera a della l.r. 12/2005, recita testualmente: 1. Il piano delle regole: a) Definisce all'interno dell'intero territorio comunale, gli ambiti del tessuto urbano consolidato, quali insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli, comprendendo in essi le aree libere intercluse o di completamento. La completa articolazione del testo permette di comprendere che l'insieme di parti del territorio comprensiva di aree libere intercluse e dei completamenti non costituisce mera somma di aree ma può meglio essere definita mediante una perimetrazione, come effettuato nella variante. Per questo motivo si ritiene respingere l'osservazione e confermare la metodologia utilizzata.
Non accoglimento
OSSERVAZIONE n°7
GRUPPO CONSIGLIARE PROSPETTIVA COMUNE
Riassunto dell'osservazione: Stralciare le aree classificate nel piano delle regole come "aree di valenza paesistica" e nel PTCP come "ambiti agricoli" o "ambiti di secondo livello" della Rete Ecologica, dal TUC come da nota della provincia di Lecco e in ossequio all'art.10 della LR 12/05/ c. punto E.
Controdeduzione: Come già evidenziato nella risposta al Parere della Provincia di Lecco, l'identificazione del tessuto urbano consolidato è costituito dalle parti del territorio su cui è già avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli comprendendo in esso le aree libere intercluse o di completamento come esplicitamene indicato all'articolo 10 della L.R. 12/2005. La circolare regionale contenente le modalità per la pianificazione comunale precisa inoltre che l'individuazione delle aree delle diverse tipologie urbane deve essere effettuata "con il criterio della prevalenza delle funzioni" consentendo quindi in un ambito prevalentemente urbano di ricomprendere funzioni diverse. Va precisato che nei casi relativi alle aree agricole spesso marginali comprese nella variante si tratta evidentemente di aree libere intercluse. Nel caso del Parco Urbano del Bagolino l'ambito è già definito con ruolo urbano dal PGT vigente che prevede nella normativa la possibilità di eseguire interventi riguardanti il verde e la previsione di funzioni ricreative per il tempo libero, norma conseguentemente estesa anche al Parco Urbano di Pagnano. Si ritiene quindi di confermare le previsioni di variante negli ambiti indicati nell'osservazione.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°8
GRUPPO CONSIGLIARE PROSPETTIVA COMUNE
Riassunto dell'osservazione: Nel territorio di Sartirana si osserva la modifica del tessuto VP4 "corridoio di connessione fra il parco di Montevecchia e della valle del Curone e il parco regionale Adda Nord" con l'inserimento di alcuni lotti nel perimetro del TUC, si chiede lo stralcio delle suddette aree con il ripristino originario del tessuto VP4.
Controdeduzione: Come precisato nella risposta all'osservazione n° 6, la definizione del Tessuto urbano consolidato introdotta nell'articolo 10 della L.R. 12/2005, consente di comprendere nel perimetro del TUC aree libere intercluse che indipendentemente dalla destinazione d'uso attribuita dal PGT, sono parte del consolidato. Con questo criterio si è ritenuto di introdurre nel Piano delle Regole il perimetro, che può comprendere anche aree non aventi destinazione residenziale o produttiva ed anche aventi una destinazione agricola, senza che ciò comporti incrementi relativi alla capacità insediativa ed in generale l' introduzione di nuove capacità edificatorie. Pertanto si ritiene di respingere l'osservazione confermando le scelte operate dalla variante.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°9
GRUPPO CONSIGLIARE PROSPETTIVA COMUNE
Riassunto dell'osservazione: Nel territorio di Cassina Frà Martino si osserva la modifica del tessuto VP4 "corridoio di connessione fra il parco di Montevecchia e della valle del Curone e il parco regionale Adda Nord" con l'inserimento di alcuni lotti nel perimetro del TUC, si chiede lo stralcio delle suddette aree con il ripristino originario del tessuto VP4.
Controdeduzione: Come precisato nella risposta all'osservazione n° 6, la definizione del Tessuto urbano consolidato introdotta nell'articolo 10 della L.R. 12/2005, consente di comprendere nel perimetro del TUC aree libere intercluse che indipendentemente dalla destinazione d'uso attribuita dal PGT, sono parte del consolidato. Con questo criterio si è ritenuto di introdurre nel Piano delle Regole il perimetro, che può comprendere anche aree non aventi destinazione residenziale o produttiva ed anche aventi una destinazione agricola, senza che ciò comporti incrementi relativi alla capacità insediativa ed in generale l' introduzione di nuove capacità edificatorie. Pertanto si ritiene di respingere l'osservazione confermando le scelte operate dalla variante.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°10
GRUPPO CONSIGLIARE PROSPETTIVA COMUNE
Riassunto dell'osservazione: Si chiede il ripristino della disciplina originaria del TUC, si osserva che al punto 24.2 la frase "Il perimetro del tessuto urbano consolidato comprende marginalmente anche altre aree elencate nei due articoli successivi in quanto parti correttamente integrate nel perimetro individuato ai sensi dell'art.10 c.1 lettera A della LR12/2005". Costituisce una contraddizione rispetto alla normativa regionale LR 12/2005 art.10.
Controdeduzione: Si ritiene di respingere l' osservazione per le motivazioni espresse nelle precedenti osservazioni ritenendo che la modifica introdotta all'articolo 24.2 della normativa non costituisce affatto una contraddizione ma conferma le scelte operate.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°11
GRUPPO CONSIGLIARE PROSPETTIVA COMUNE
Riassunto dell'osservazione: Si osserva che la frase "Le destinazioni d'uso possono coesistere senza limitazioni percentuali ed è sempre ammesso il passaggio dall'una all'altra tra quelle ammesse nei singoli tessuti urbani, nel rispetto della legislazione vigente e salvo quanto espressamente limitato". E' in contrasto con il concetto stesso del tessuto urbano consolidato si chiede il ripristino della disciplina originaria.
Controdeduzione: Tra i presupposti di politica amministrativa che hanno sotteso le scelte della variante al PGT, ha particolare rilevanza la volontà di "liberare le energie" attraverso azioni mirate alla eliminazione della vincolistica eccessiva contenuta nello strumento urbanistico vigente. In quest'ottica l'eliminazione delle restrizioni normative in merito alle destinazioni d'uso ammesse nelle diverse zone omogenee costituisce un elemento che qualifica le scelte contenute nella variante, che vengono pertanto confermate.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°12
GRUPPO CONSIGLIARE PROSPETTIVA COMUNE
Riassunto dell'osservazione: Si osserva che per tutti i tessuti R, è stata introdotta la previsione generale secondo cui "La zona è compresa nella zona di recupero ai sensi dell'art.27 della legge 05.08.1978 n.457". Si specifica che il concetto di Zona di Recupero non può essere esteso in modo indifferenziato a un intero tessuto; piuttosto vanno individuati e perimetrati, ambiti n cui trovi applicazione la normativa citata, per specifiche caratteristiche dei luoghi (edifici e aree dismessi, fatiscenti).
Controdeduzione: L'individuazione della zona di recupero estesa ai tessuti residenziali dove sono presenti tipologie edilizie differenziate realizzate in differenti epoche, permette di applicare i piani di recupero di iniziativa privata in vaste aree del territorio, offendo una maggiore opportunità di intervento ai proprietari.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°13
GRUPPO CONSIGLIARE PROSPETTIVA COMUNE
Riassunto dell'osservazione: Si osserva nel territorio di Merate zona Osservatorio, l'inserimento di alcuni lotti attualmente agricoli nel perimetro del TUC. Si chiede lo stralcio di suddette aree con il ripristino della vocazione agricola.
Controdeduzione: Come precisato nella risposta all'osservazione n° 6, la definizione del Tessuto urbano consolidato introdotta nell'articolo 10 della L.R. 12/2005, consente di comprendere nel perimetro del TUC aree libere intercluse che indipendentemente dalla destinazione d'uso attribuita dal PGT, sono parte del consolidato. Con questo criterio si è ritenuto di introdurre nel Piano delle Regole il perimetro, che può comprendere anche aree non aventi destinazione residenziale o produttiva ed anche aventi una destinazione agricola, senza che ciò comporti incrementi relativi alla capacità insediativa ed in generale l' introduzione di nuove capacità edificatorie. Pertanto si ritiene di respingere l'osservazione confermando le scelte operate dalla variante.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°14
GRUPPO CONSIGLIARE PROSPETTIVA COMUNE
Riassunto dell'osservazione: ART.3 in riferimento al punto 3.5 e relativamente alla realizzazione dei volumi tecnici degli edifici, si chiede che gli stessi siano perfettamente integrati nel volume dell'edificio stesso e non progettati come "corpi estranei" con le stesse finiture dell'edificio principale.
Controdeduzione: I volumi tecnici sono quelli definiti dalla circolare ministero dei lavori pubblici n. 2474 del 31 gennaio 1973; per loro caratteristiche non è sempre possibile un'integrazione nel volume dell'edificio. Peraltro è sempre cura della commissione paesaggio cercare che la loro realizzazione sia coerente con le caratteristiche architettoniche del fabbricato. Si conferma conseguentemente la norma.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°15
GRUPPO CONSIGLIARE PROSPETTIVA COMUNE
Riassunto dell'osservazione: ART.52.4 si chiede lo stralcio di qualsiasi riferimento all'uso di recinzioni metalliche in quanto l'ambito VP4 si ritiene dovrebbe essere caratterizzato dall'impiego di materiali naturali per l'eventuale recinzione dei fondi.
Controdeduzione: L'osservazione riguarda le modalità di esecuzione delle recinzioni nell'ambito VP 4, analogamente ad altre osservazioni. La risposta a questa osservazione consente di riproporre per intero il tema delle recinzioni nell'ambito VP 4 con la conseguente proposta di sostituire la parte dell'articolo 52.4 riguardante le recinzioni in zona VP 4 come segue: "Sono vietate le costruzioni di recinzioni ad esclusione di quelle realizzate con staccionate in legno collocate nei tratti delimitanti strade o sentieri di uso promiscuo. Tali staccionate dovranno avere altezza massima di metri 1,30 dal piano naturale di campagna, essere costituite da pali infissi al suolo privi di basamenti o fondazioni, neppure entroterra, e traverse poste in modo da assicurare un passaggio libero al suolo di almeno 20 cm dal piano naturale di campagna e dovranno essere realizzate in modo che gli spazi vuoti non siano inferiori al 60% della superficie complessiva.
Sono sempre ammesse le recinzioni realizzate con siepi autoctone, da mantenere regolate in modo che non superino un'altezza massima di m. 1,30, che potranno essere usate anche come schermatura interna delle staccionate. Le siepi e le staccionate in fregio a strade o sentieri dovranno essere poste e regolate in modo da assicurare la presenza di uno spazio libero minimo di m.1,00 dal ciglio."
Parziale accoglimento
OSSERVAZIONE n°16
GRUPPO CONSIGLIARE PROSPETTIVA COMUNE
Riassunto dell'osservazione: ART.3 si chiede di togliere dal calcolo dei volumi i cavedi tecnici per il passaggio degli impianti e quindi di considerarli come volumi tecnici.
Controdeduzione: I volumi tecnici sono quelli definiti dalla circolare ministero dei lavori pubblici n. 2474 del 31 gennaio 1973 e tra questi non sono considerati i cavedi segnalati. Si ritiene pertanto di confermare la normativa proposta.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°17
GRUPPO CONSIGLIARE PROSPETTIVA COMUNE
Riassunto dell'osservazione: ART 52.4 si chiede il ripristino della previsione normativa, secondo cui le recinzioni potranno essere consentite esclusivamente in due specifiche circostanze: in caso di protezione di vivai e in presenza di insediamenti edilizi esistenti.
Controdeduzione: L'osservazione è respinta in quanto le modifiche relative al problema delle recinzioni nell'ambito VP 4 articolo 52.4, sono state definite in risposta all'osservazione n. 15.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°18
GRUPPO CONSIGLIARE PROSPETTIVA COMUNE
Riassunto dell'osservazione: ART.6 si chiede di dare una uniformità alla tipologia architettonica per la realizzazione di recinzioni e muri di sostegno, considerando l'intorno già esistente, al fine di dare una continuità al territorio e alle varie zone.
Controdeduzione: Si ritiene di confermare la normativa dell'articolo 6, precisando che la coerenza tra le nuovi recinzioni e muri di sostegno con il contesto urbano di riferimento, viene costantemente gestita dalla Commissione Paesaggio e che non si ritiene necessario introdurre nella norma ulteriori prescrizioni.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°19
GRUPPO CONSIGLIARE PROSPETTIVA COMUNE
Riassunto dell'osservazione: ART.10 al punto 10.4 si chiede di prevedere una descrizione più approfondita per quanto riguarda i materiali da poter utilizzare per la realizzazione di piste ciclabili, attribuendo una premialità per l'utilizzo di materiali "ecologici".
Controdeduzione: Si ritiene di confermare la normativa dell'articolo 10.4 in quanto le piste ciclabili sono di realizzazione comunale che presta la naturale attenzione ad un utilizzo di materiali ecologici, e non è necessario attribuire una premialità rispetto ad opere direttamente eseguite dal Comune.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°20
GRUPPO CONSIGLIARE PROSPETTIVA COMUNE
Riassunto dell'osservazione: ART.10 si chiede di dare una specifica indicazione per l'ex-tracciato ferroviario presente nella frazione di Pagnano che potrebbe essere riqualificato ed utilizzato come pista ciclabile.
Controdeduzione: L'ambito riguardante il tracciato ferroviario nella frazione di Pagnano non è oggetto di variante e quindi l'osservazione non viene presa in considerazione.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°21
GRUPPO CONSIGLIARE PROSPETTIVA COMUNE
Riassunto dell'osservazione: TESSUTI R3 R4 R5 si chiede il mantenimento della previsione secondo cui esclusivamente nel caso di nuove costruzioni, che non siano ampliamenti di edifici esistenti, sia obbligatorio il convenzionamento con l'amministrazione comunale al fine di garantire un'adeguata disponibilità di parcheggi ad uso pubblico, il potenziamento degli spazi per la mobilità lenta e ciclopedonale, un'adeguata sistemazione del verde pubblico e la predisposizione di impianti per l'illuminazione pubblica.
Controdeduzione: Tra i presupposti di politica amministrativa che hanno sotteso le scelte della variante al PGT, ha particolare rilevanza la volontà di "liberare le energie"
attraverso azioni mirate alla eliminazione della vincolistica eccessiva contenuta nello strumento urbanistico vigente. In quest'ottica costituisce una scelta politica rilevante l'eliminazione dell'obbligo di convenzionamento obbligatorio per le nuove costruzioni, peraltro non previsto da alcuna normativa vigente.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°22
GRUPPO CONSIGLIARE PROSPETTIVA COMUNE
Riassunto dell'osservazione: TESSUTO PA (Via Como e Via Bergamo) si chiede di escludere la funzione FC8 sugli edifici esistenti ritenuta in contrasto con le strategie del PGT vigente in quanto non risulta sia stata fatta una stima dei possibili impatti sulla viabilità e sull'ambiente derivanti dal carico urbanistico eventualmente generato.
Controdeduzione: La definizione della funzione FC8 è stata introdotta con lo scopo di meglio localizzare queste destinazioni che la norma vigente consentiva in tutto il territorio comunale. La scelta localizzativa nell'ambito di Via Bergamo deve comunque essere verificata di volta in volta sulla base delle limitazione contenute nella Legge Regionale 8/2013 e nel successivo regolamento di attuazione tenendo quindi conto delle distanze di 500 metri dagli spazi sensibili quali scuole, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture operanti in ambito socio-sanitario, ecc.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°23
GRUPPO CONSIGLIARE PROSPETTIVA COMUNE
Riassunto dell'osservazione: TESSUTO R1 si chiede il ripristino di un limite percentuale alle destinazioni compatibili, eventualmente elevandolo fino al 50% della SLP esistente.
Controdeduzione: Tra i presupposti di politica amministrativa che hanno sotteso le scelte della variante al PGT, ha particolare rilevanza la volontà di "liberare le energie" attraverso azioni mirate alla eliminazione della vincolistica eccessiva contenuta nello strumento urbanistico vigente. In quest'ottica va letta la scelta di eliminare i limiti percentuali e le funzioni compatibili, anche nel tessuto storico. Il tessuto R1 tuttavia rappresenta un ambito urbano particolarmente importante per lo sviluppo e il rilancio della città, trattandosi di un nucleo caratterizzato da una pluralità di funzioni tra loro interconnesse, la cui compresenza costituisce l'essenza propria del centro storico della Città. Per questa ragione si è scelto di porre comunque delle limitazioni, benché espresse sotto altre forme.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°24
GRUPPO CONSIGLIARE PROSPETTIVA COMUNE
Riassunto dell'osservazione: Art.33.8 Disposizioni di Attuazione del PDR (ambito ex PCC17): si chiede vengano specificate e garantite, per il nuovo edificio, caratteristiche di biocompatibilità e di eco-sostenibilità.
Controdeduzione: la norma inserita nelle disposizione di attuazione del Piano delle Regole non prevede caratteristiche particolari di eco-sostenibilità che peraltro sono oggetto di numerose disposizioni normative recenti alle quali l'Amministrazione comunali intende attenersi nella realizzazione dell'intervento. Pertanto l'osservazione viene respinta.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°25
GRUPPO CONSIGLIARE PROSPETTIVA COMUNE
Riassunto dell'osservazione: ART.3 punto 3.5 si chiede che l'altezza massima indicata di 2,60m per i piani semi-interrati, venga ridotta a 2,40m. al fine di risparmiare 20 cm sull'altezza complessiva dell'edificio fuori terra.
Controdeduzione: Si ritiene di confermare la normativa vigente in merito all'altezza dei piani interrati e semi-interrati in quanto la stessa risulta coerente con le esigenze costruttive dei fabbricati.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°26
GRUPPO CONSIGLIARE PROSPETTIVA COMUNE
Riassunto dell'osservazione: ART.3 punto 3.5 si chiede che l'altezza massima indicata in 0,80m per le sporgenze fuori terra dell'estradosso dei piani seminterrati, venga ridotta a 0,40m, al fine di risparmiare 40cm sull'altezza complessiva dell'edificio fuori terra.
Controdeduzione: Si ritiene di confermare la normativa relativa alla sporgenza fuori terra dei vani interrati e semi-interrati in quanto la stessa consente una maggiore libertà progettuale.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°27
GRUPPO CONSIGLIARE PROSPETTIVA COMUNE
Riassunto dell'osservazione: ART.7 punto 7.4-d) si chiede che l'altezza massima indicata in 0,80m per la sporgenza fuori terra dell'estradosso dei piani seminterrati, venga ridotta a 0,40m. al fine di avere un impatto inferiore dei volumi costruiti.
Controdeduzione: Si ritiene opportuno accettare l'osservazione proponendo per le parti interrate delle costruzioni a confine che le stesse siano realizzate a quota non superiore a quella del terreno naturale. Si propone quindi di riformulare il terzo comma dell'articolo 7.4 come segue: "Le parti interrate delle costruzioni possono essere realizzate - in tutte le zone - a confine, salva sempre l'applicazione di quanto prescritto dall'art.873 del codice civile. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per 'parti interrate delle costruzioni' si intendono quelle aventi una copertura il cui estradosso (inteso comprensivo delle strutture, degli strati coibenti, isolanti, di protezione, di finitura superiore e degli strati di terreno sopra riportato) sia posto ad una quota non superiore rispetto alla quota del terreno naturale non sistemato."
Accoglimento.
OSSERVAZIONE n°28
GRUPPO CONSIGLIARE PROSPETTIVA COMUNE
Riassunto dell'osservazione: FC8 si chiede che venga presentata documentazione inerente la verifica acustica per queste nuove destinazioni d'uso per la tutela delle destinazioni già presenti nell'intorno.
Controdeduzione: L'osservazione non è accolta in quanto la documentazione relativa alla verifica acustica per le destinazioni d'uso FC8 è quella prevista dalla normativa vigente nel rispetto dei contenuti del Piano di Classificazione Acustica nel territorio comunale.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°29
GRUPPO CONSIGLIARE PROSPETTIVA COMUNE
Riassunto dell'osservazione: FC8 si chiede che venga prevista un'adeguata presenza i spazi per parcheggi, in funzione della nuova attività insediativa nella misura non inferire al 200% della superficie dedicata.
Controdeduzione: Si ritiene di confermare la normativa vigente senza introdurre un maggiore aggravio di parcheggio per la funzione FC8.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°30
GRUPPO CONSIGLIARE PROSPETTIVA COMUNE
Riassunto dell'osservazione: ART.28 si chiede che l'eventuale aumento di superficie destinata a soppalco concorra al calcolo della SLP complessiva.
Controdeduzione: Si ritiene di confermare la normativa vigente in quanto coerente con l'intenzione di favorire il recupero del tessuto storico a prevalente destinazione residenziale.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°31
GRUPPO CONSIGLIARE PROSPETTIVA COMUNE
Riassunto dell'osservazione: ART.29 punto 29.3 si chiede, che per l'eventuale cambio di destinazione d'uso, venga consegnata anche la verifica inerente all'aspetto acustico della nuova destinazione.
Controdeduzione: L'osservazione non è accolta in quanto la documentazione relativa alla verifica acustica è quella prevista dalla normativa vigente nel rispetto dei contenuti del Piano di Classificazione Acustica nel territorio comunale.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°32
GRUPPO CONSIGLIARE PROSPETTIVA COMUNE
Riassunto dell'osservazione: ART.29 punto 29.3 si chiede, che per l'eventuale cambio di destinazione d'uso, venga dimostrata l'effettiva presenza di una superficie adeguata posizionata nelle vicinanze dei locali e da destinare a parcheggio.
Controdeduzione: La previsione contenuta nell'articolo 29.3 prevede che gli interventi siano assentibili solo attraverso un Permesso di Costruire Convenzionato; la convenzione dovrà tener conto della necessità di disporre una superficie di parcheggio adeguata sulla base delle destinazione proposte e nel rispetto della normativa vigente.
Non accoglimento
OSSERVAZIONE n°33
GRUPPO CONSIGLIARE PROSPETTIVA COMUNE
Riassunto dell'osservazione: ART.29 punto 29.3 si chiede, che per l'eventuale cambio di destinazione d'uso, venga eliminata la possibilità di monetizzare la superficie a parcheggio, al fine di evitare che le strade limitrofe siano invase ed usa impropriamente.
Controdeduzione: Come espresso nell'osservazione precedente la presenza di un Permesso di Costruire Convenzionato consente all'Amministrazione di valutare caso per caso le destinazioni proposte e le necessità di parcheggio, valutando altresì l'eventuale possibilità di monetizzazione.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°34
GRUPPO CONSIGLIARE PROSPETTIVA COMUNE
Riassunto dell'osservazione: ART. 8.1.5 si chiede l'eliminazione della seguente frase "Destinazioni equiparate al commercio. Si considerano destinazioni equiparate al commercio (inquadrate al tal fine nella destinazione FC2 e FC3in rapporto alla superficie coperta) tutte le attività di erogazione diretta di servizio al pubblico, non riconducibili a quelle elencate in precedenza nella categoria funzionale del commercio".
Controdeduzione: La norma inserita ha lo scopo di inquadrare alcune destinazioni d'uso "atipiche" all'interno delle destinazioni FC2 e FC3 e quindi di determinare conseguentemente una possibile localizzazione nel territorio comunale; conseguentemente la norma deve essere confermata.
Non accoglimento
OSSERVAZIONE n°35
GRUPPO CONSIGLIARE PROSPETTIVA COMUNE
Riassunto dell'osservazione: ART.52.4 si chiede lo stralcio di qualsiasi riferimento ad attività di allevamento in quanto l'ambito VP4 può essere interessato, in caso di conduzione agricola dei fondi, da finalità esclusivamente di coltivazione
Controdeduzione: Le modifiche introdotte all'articolo 52.4 in parziale accoglimento dell'osservazione n.15 escludono attività di allevamento nell'ambito VP4.
Accoglimento.
OSSERVAZIONE n°36
GRUPPO CONSIGLIARE PROSPETTIVA COMUNE
Riassunto dell'osservazione: TESSUTO R1 si chiede l'eliminazione della previsione secondo cui attività riconducibili alle funzioni FC1 e FC2 potranno essere insediate ai piani interrati e/o al piano primo degli edifici
Controdeduzione: La scelta di consentire le funzioni FC1 e FC2 ai piani interrati e ai primi piani delle abitazioni è coerente con i presupposti di politica amministrativa che hanno sotteso le scelte contenute nella variante al PGT. Per altro un chiarimento della norma stessa verrà introdotto attraverso l'accettazione dell'osservazione predisposta dall'Ufficio Tecnico.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°37
GRUPPO CONSIGLIARE PROSPETTIVA COMUNE
Riassunto dell'osservazione: Ambito VP4 al fine di scongiurare possibili situazioni di degrado paesaggistico, si confermino le previsioni attuali in materia di attività insediabili.
Controdeduzione: Le modifiche introdotte in risposta all'osservazione n.15 chiariscono le previsioni in materia di attività insediabili nella zona VP4.
Non accoglimento
OSSERVAZIONE n°38
GRUPPO CONSIGLIARE PROSPETTIVA COMUNE
Riassunto dell'osservazione: Ambito VP4 e ambiti a Verde di Rispetto e Salvaguardia ambientale (VR) del TUC, si propone che le recinzioni siano tali da non introdurre elementi che possano concorrere a creare disordine e degrado ambientale e debbano inserirsi in maniera non invasiva nel contesto paesaggistico.
Controdeduzione: Le modifiche introdotte in risposta all'osservazione n.15 chiariscono le previsioni in materia di attività insediabili nella zona VP4.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°39
GRUPPO CONSIGLIARE PROSPETTIVA COMUNE
Riassunto dell'osservazione: Ai punti 18.2 e 18.3 delle Disposizioni di Attuazione manca qualsiasi riferimento o previsione circa la verifica del rispetto dei requisiti acustici e di tutela dei terzi in caso di pubblici esercizi all'aperto e/o nelle corti interne degli edifici.
Controdeduzione: L'articolo 18.2 prevede che per l' installazione di strutture destinate all'attività di pubblico esercizio aventi caratteristiche di provvisorietà, la Giunta Comunale, sentiti gli Uffici di Polizia Locale e l'Ufficio Tecnico, stabilisce con specifica convenzione la modalità di esecuzione delle opere e le garanzie in merito delle caratteristiche acustiche dell'insediamento nonché garanzie in merito al rispetto degli accordi convenzionali. Quindi le verifiche relative ai requisiti acustici e le tutele dei terzi sono ampiamente previste nella normativa introdotta e in quella vigente.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°40
GRUPPO CONSIGLIARE PROSPETTIVA COMUNE
Riassunto dell'osservazione: AMBITO AGRICOLO articolo 49.3 la previsione secondo cui "Le destinazioni compatibili di cui all'articolo 8.1.2 (FC2, FT1, FP2.2) non potranno occupare una porzione eccedente il 50% della SLP dell'edificio; è inoltre ammessa la destinazione FT.3.2 Attività ricettive non alberghiere limitatamente al 50%", rischia di introdurre attività impattanti sul territorio.
Controdeduzione: Tra i presupposti di politica amministrativa che hanno sotteso le scelte della variante al PGT, ha particolare rilevanza la volontà di "liberare le energie" attraverso azioni mirate alla eliminazione della vincolistica eccessiva contenuta nello strumento urbanistico vigente. In quest'ottica l'eliminazione delle restrizioni normative in merito alle destinazioni d'uso ammesse nelle diverse zone omogenee costituisce un elemento che qualifica le scelte contenute nella variante, che vengono pertanto confermate.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°41
FERRARIO LOREDANA
Riassunto dell'osservazione: Confermare l'inserimento dell'area di proprietà nella Zona R4 ed eliminare la piccola porzione a vincolo paesaggistico e di tutela ambientale VP6Piana di Vizzago che ricade sulla proprietà per poter realizzare servizi pertinenziali.
Controdeduzione:
La sovrapposizione del vincolo VP6-Piana di Vizzago sulla tavola del piano delle regole ha evidenziato una incongruenza nell'ambito oggetto di osservazione, si ritiene corretto rettificare eliminando la sovrapposizione del vincolo VP6 alla proprietà.
Accoglimento.
OSSERVAZIONE n°42
GEOM. PEREGO CARLO
Riassunto dell'osservazione: Per Edifici ER funzionali all'attività agricola ma residenze del tutto assimilabili a quelle in ambito R3 evidenziati con la simbologia "asterisco" la distanza minima dai confini di proprietà venga ridotta da mt 10,00 mt 5,00 nel caso di realizzazione di nuovi fabbricati accessori, ampliamenti o sopralzi, anche al fine di non gravare i proprietari di oneri derivanti da convenzioni con confinanti o di non aver spazio a sufficienza per operare.
Controdeduzione: Si ritiene di confermare la normativa vigente in quanto coerente con quella delle aree agricole comunali.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°43
GEOM. PEREGO CARLO
Riassunto dell'osservazione: Al fine di premiare chi ha investito sulla riqualificazione del proprio immobile con riduzione del fabbisogno energetico di almeno il 10" successivamente all'approvazione del vigente PGT, e non ha goduto dell'ampliamento una tantum, possa comunque usufruire di tale bonus senza necessità di intervenire nuovamente sull'immobile.
Controdeduzione: La proposta non è accoglibile in quanto le premialità energetiche non possono essere attribuite ad interventi già realizzati.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°44
SGRINZATO ELISABETTA
Riassunto dell'osservazione: Stralciare il terreno dalla zona R2b - Tessuto residenziale con elementi di rilievo urbanistico/architettonico in ambiti di particolare pregio storico ambientale e tessuto morfologicamente connotato - da mantenere ed inserirlo in zona R4 - Tessuto residenziale a media e bassa densità - da razionalizzare.
Controdeduzione: Si ritiene di accettare le osservazione in quanto la richiesta è coerente con lo stato dei luoghi e con i presupposti di politica amministrativa che hanno sotteso le scelte della variante al PGT.
Accoglimento.
OSSERVAZIONE n°45
ARIALDO VILLA
Riassunto dell'osservazione: IMMOBILE ANDEGARDO s.r.l. chiede: - Nell'ambito della zona P1 tessuto produttivo prevalentemente industriale di grande dimensioni possibilità sugli edifici esistenti, dismessi dalla attività industriale, cambio d'uso delle attuali destinazioni ad uffici direzione in favore di una destinazione residenziale, anche di tipo collettivo-sociale, senza limite percentuale della possibilità di utilizzo abitativo della Slp esistente. - Modalità di attuazione con Permesso di Costruire Convenzionato - Stralciare il mapp.3290 fg.5 dalla zona produttiva P1 in favore di un ambito di tessuto residenziale di media/bassa densità senza incremento della Slp esistenti e senza ampliamento dell'edificio esistente.
Controdeduzione: Si ritiene di confermare le previsioni del Piano in quanto coerenti con le scelte del Piano di Governo del Territorio vigente che attribuisce al comparto la destinazione industriale. Si ritiene inoltre che eventuali modifiche alle destinazioni esistenti debbano essere verificate con le previsioni complessive di sviluppo del comparto industriale.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°46
GALBUSERA CELESTE - NICOLA - ELENA - BOSISIO LUIGIA
Riassunto dell'osservazione: Stralciare l'area di proprietà dalla zona P3 - Tessuto produttivo di piccola dimensione inserito nel tessuto a prevalente presenza residenziale ed inserirla in zona R4 - Tessuto residenziale a media e bassa densità - da razionalizzare.
Controdeduzione: la destinazione urbanistica dell'area deve essere riconfermata i quanto coerente con lo stato dei luoghi.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°47
BONALUME EMILIO
Riassunto dell'osservazione: In qualità di proprietario di un terreno ricadente in zona P3 - Tessuto produttivo di piccola dimensione inserito nel tessuto a prevalente presenza residenziale chiede che vengano ripristinati gli indici di edificazione già previsti nel vigente PGT.
Controdeduzione: Si ritiene di accettare parzialmente l'osservazione modificando l'indice fondiario delle zone P3 - Tessuto produttivo di piccola dimensione inserito nel tessuto a prevalente presenza residenziale da 0,30 a 0,40.
Parziale accoglimento.
OSSERVAZIONE n°48
ORSANIGO ARTURO
Riassunto dell'osservazione: Modificare l'articolo 29 "Tessuto R2a. Ville storiche ed edifici monumentali da tutelare" : - punto 29.3 annullare la diciture "....purchè sia garantita in ogni caso l'integrità e l'unitarietà dell'immobile", venga precisato in modo inequivocabile il significato e a cosa sia da applicare a tale dicitura. - punto 29.4 considerare ammissibile la possibilità di interventi di ristrutturazione degli edifici privi di qualsiasi pregio storico-architettonico anche attraverso il loro accorpamento con progettazione unitaria - eliminare la doppia retinatura relativa a "Zone di tutela ZT" , rigatura blu, che sembra investire nella variante una maggior quantità di edificio stalla fienile, vincolo ingiustificato
Controdeduzione: L'accoglimento dell'osservazione riguarda la eliminazione della doppia retinatura relativa alle zone di tutela ZT, dopo un riscontro con i contenuti del vincolo originario imposto dal Ministero dei beni culturali. Dalla lettura del vincolo originario si evince che una porzione del fabbricato che risulta vincolata nel PGT non è compresa nella cartografia allegata al vincolo stesso; si rettificano di conseguenza le tavole grafiche del Piano. Per quanto riguarda la definizione di unitarietà ed integrità dell'immobile, si ritiene che la stessa debba essere confermata.
Parziale accoglimento.
OSSERVAZIONE n°49
BISIACH MARGHERITA - FERRANTE VALERIA
Riassunto dell'osservazione: Modificare la categoria di intervento da "Risanamento conservativo" a "Ristrutturazione conservativa"
Controdeduzione: la documentazione presentata consente di valutare le caratteristiche architettoniche del fabbricato che sono più correttamente classificabili alla categoria di intervento "Ristrutturazione conservativa"
Accoglimento.
OSSERVAZIONE n°50
GUINDANI LUCIA - ALESSANDRO VISMARA
Riassunto dell'osservazione: - Nella tavola PS2 del Piano dei Servizi emerge che la previsione del percorso piedibus per la scuola primaria è posto all'interno del mappale di proprietà si chiede di precisare che il percorso sia esterno alla proprietà - La strada Bellavista identificata nelle tavole di piano con una larghezza pari a 3mt andrebbe corretta indicandola con una larghezza pari a 6mt, visto che gli arretramenti degli immobili recentemente edificati erano previsti dalle disposizioni vigenti per ottenere un calibro stradale pari a 6mt.
Controdeduzione: L'osservazione viene accolta parzialmente per la parte riguardante l'osservazione n°2 modificando conseguentemente il sedime della strada "Bellavista". Per quanto riguarda l'osservazione n°1 si confermano le previsioni del piano.
Parziale accoglimento.
OSSERVAZIONE n°51
RAVASI VINCENZO
Riassunto dell'osservazione: Aggiornare la cartografia del PGT rimuovendo la retinatura indicante "corridoio ecologico" VP4, per quelle aree che risultano già comprese all'interno della perimetrazione del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone.
Controdeduzione: L'osservazione è accolta in quanto nell'area compresa nel perimetro del Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, prevale la normativa introdotta dal Piano del Parco e la sovrapposizione potrebbe comportare difficoltà interpretative della norma. La decisione è in coerenza con quanto segnalato dall'ufficio tecnico nell'osservazione n. 85.
Accoglimento.
OSSERVAZIONE n°52
ROCCA PATRIZIO
Riassunto dell'osservazione: Si propone di modificare la destinazione urbanistica dell'area di proprietà della Compagnia Petrolifera Piemontese s.r.l. da "Zona E2-Area Agricola di valenza paesistica" a "Zona residenziale a media-bassa densità" anche eventualmente sottoposta all'obbligo di intervento convenzionato ed accompagnato dalla realizzazione di opere di mitigazione e/o di percorsi di rilevanza ambientalepaesistica.
Controdeduzione: L'osservazione proposta non può essere accolta in quanto la destinazione dell'ambito è coerente con lo stato dei luoghi ed inoltre la variante costituirebbe un evidente consumo di suolo non consentito dalla L.R. 31/2014.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°53
GRUPPO CONSILIARE SEI MERATE
Riassunto dell'osservazione: ARTICOLO 7.3 - "Distanza minima delle strade": reintrodurre la dicitura "(m 5) per strade di larghezza inferiore a m 7; m7,50, per strade di larghezza da m 7 a 15; m 10, per strade di larghezza superiore a m 15".
Controdeduzione: Si ritiene di accettare parzialmente l'osservazione modificando l'articolo 7.3 ma riproponendo la larghezza superiore ai 5 m. solo nel, caso di nuovi edifici escludendo interventi di ristrutturazione ed ampliamento. Si riporta conseguentemente la modifica dell'articolo 7.3: Testo variato pari a m 5, per strade di larghezza inferiore a m 7 e per i nuovi fabbricati con esclusione delle ristrutturazione, degli ampliamenti e delle sopraelevazioni a m 7,5, per strade di larghezza da m 7 a 15 ed a m 10, per strade di larghezza superiore a m 15.
Parziale accoglimento.
OSSERVAZIONE n°54
GRUPPO CONSILIARE SEI MERATE
Riassunto dell'osservazione: ARTICOLO 8.1.6 - "Norme speciali per le attività commerciali": reintrodurre la dicitura "All'interno del tessuto urbano consolidato, per le nuove strutture di vendita da attuare mediante nuovi interventi o interventi sull'esistente deve essere valutata la compatibilità con la viabilità di accesso e con le strutture di parcheggio".
Controdeduzione: Tra i presupposti di politica amministrativa che hanno sotteso le scelte della variante al PGT, ha particolare rilevanza la volontà di "liberare le energie" attraverso azioni mirate alla eliminazione della vincolistica eccessiva contenuta nello strumento urbanistico vigente. La valutazione delle necessità di parcheggio e la compatibilità con la viabilità di accesso deve essere valutata solamente in considerazione della normativa vigente.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°55
GRUPPO CONSILIARE SEI MERATE
Riassunto dell'osservazione: ARTICOLO 8.1.7 - "Destinazioni principali e destinazioni esclude": reintrodurre la dicitura "Ove non diversamente specificato, nei tessuti urbani consolidati e nelle aree di completamento, le destinazioni compatibili non potranno occupare una porzione eccedente il terzo della SLP complessiva dell'unità immobiliare o dell'insediamento considerati".
Controdeduzione: Tra i presupposti di politica amministrativa che hanno sotteso le scelte della variante al PGT, ha particolare rilevanza la volontà di "liberare le energie" attraverso azioni mirate alla eliminazione della vincolistica eccessiva contenuta nello strumento urbanistico vigente. In quest'ottica l'eliminazione delle restrizioni normative in merito alle destinazioni d'uso ammesse nelle diverse zone omogenee costituisce un elemento che qualifica le scelte contenute nella variante, che vengono pertanto confermate.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°56
GRUPPO CONSILIARE SEI MERATE
Riassunto dell'osservazione: ARTICOLO 8 - "Categorie funzionali o destinazioni d'uso": stralciare la dicitura "Le destinazioni d'uso possono coesistere senza limitazioni percentuali".
Controdeduzione: Tra i presupposti di politica amministrativa che hanno sotteso le scelte della variante al PGT, ha particolare rilevanza la volontà di "liberare le energie" attraverso azioni mirate alla eliminazione della vincolistica eccessiva contenuta nello strumento urbanistico vigente. In quest'ottica l'eliminazione delle restrizioni normative in merito alle destinazioni d'uso ammesse nelle diverse zone omogenee costituisce un elemento che qualifica le scelte contenute nella variante, che vengono pertanto confermate.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°57
GRUPPO CONSILIARE SEI MERATE
Riassunto dell'osservazione: ARTICOLO 18.2 - "Uso temporaneo di edifici e di aree. Insediamento di cantieri edili. Attività commerciali e di servizio su aree pubbliche": reintrodurre la dicitura "a condizione che lo stesso [l'insediamento di attività commerciali] non comporti significativa compromissione del corretto assetto funzionale e dell'igiene del territorio nonché delle esigenze di sicurezza della circolazione (pedonale, ciclistica e veicolare9 né riduzione degli spazi a verde e del patrimonio arboreo esistente".
Controdeduzione: L'articolo 18.2 prevede che per l'installazione di strutture destinate all'attività di pubblico esercizio aventi caratteristiche di provvisorietà, la Giunta Comunale, sentiti gli Uffici di Polizia Locale e l'Ufficio Tecnico, stabilisce con specifica convenzione la modalità di esecuzione delle opere e le garanzie in merito delle caratteristiche acustiche dell'insediamento nonché garanzie in merito al rispetto degli accordi convenzionali. Quindi le verifiche relative ai requisiti acustici e le tutele dei terzi sono ampiamente previste nella normativa introdotta e in quella vigente.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°58
GRUPPO CONSILIARE SEI MERATE
Riassunto dell'osservazione: ARTICOLO 28.3 - " Funzioni ammesse [nel tessuti R1-Tessuto storico a prevalente destinazione residenziale]: - Reintrodurre la dicitura "Le destinazioni compatibili non potranno occupare una porzione eccedente il 30% della SLP dell'unita immobiliare o dell'insediamento" - Stralciare la dicitura "FC1-Esercizi pubblici" - Stralciare la dicitura "Le attività riconducibili alle funzioni FC1 e FC2 sono insediabili ai piani terra (ovvero ai piani strada) degli edifici, ai piani interrati, con possibilità di estensione anche al piano primo purchè formino un'unica unità immobiliare e funzionale"
Controdeduzione: Tra i presupposti di politica amministrativa che hanno sotteso le scelte della variante al PGT, ha particolare rilevanza la volontà di "liberare le energie" attraverso azioni mirate alla eliminazione della vincolistica eccessiva contenuta nello strumento urbanistico vigente. In quest'ottica l'eliminazione delle restrizioni normative in merito alle destinazioni d'uso ammesse nelle diverse zone omogenee costituisce un elemento che qualifica le scelte contenute nella variante, che vengono pertanto confermate.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°59
GRUPPO CONSILIARE SEI MERATE
Riassunto dell'osservazione: ARTICOLO 28.4 - "Interventi ammessi [nel Tessuto R1-Tessuto storico a prevalente destinazione residenziale]: reintroduzione della dicitura "Gli ampliamenti di cui al presente articolo non sono cumulabile con altri eseguibili in applicazione della Legge Regionale n.13/2009 (Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia)"
Controdeduzione: l'osservazione è respinta ricordando che il riferimento alla Legge Regionale 13/2009 (Piano Casa) è stato eliminato in quanto la citata legge non è più vigente dal 1° gennaio 2014.
Non accoglimento
OSSERVAZIONE n°60
GRUPPO CONSILIARE SEI MERATE
Riassunto dell'osservazione: ARICOLO 30 -Tessuto R2b -Tessuto residenziale con elementi di rilievo urbanistico/architettonico in ambiti di particolar pregio storico-ambientale e tessuto morfologicamente connotato": - Reintrodurre al punto 30.3 "Funzioni ammesse" la dicitura "Le destinazioni compatibili non potranno occupare una porzione eccedente il 30% della SLP dell'unità immobiliare o dell'insediamento" - Stralcio al punto 30.3 "Funzioni ammesse" delle diciture "FC1-Esercizi pubblici" e "FC2-Commercio in esercizio di vicinato" - Reintrodurre al punto 30.4 "Interventi ammessi" la dicitura "I progetti riguardanti edifici, inclusi negli ambiti sottoposti a tutela ambientale, e/o vincolati per qualità storico-architettoniche, sono soggetti, nei casi previsti dalle norme vigenti, all'iter istruttorio dal D. Lgs. 42/2004 e s.m.i." - Reintrodurre al punto 30.4 "Interventi ammessi" la dicitura "Gli ampliamenti di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri eseguibili in applicazione della Legge Regionale n.13/2009 (Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia).
Controdeduzione: Tra i presupposti di politica amministrativa che hanno sotteso le scelte della variante al PGT, ha particolare rilevanza la volontà di "liberare le energie" attraverso azioni mirate alla eliminazione della vincolistica eccessiva contenuta nello strumento urbanistico vigente. In quest'ottica l'eliminazione delle restrizioni normative in merito alle destinazioni d'uso ammesse nelle diverse zone omogenee costituisce un elemento che qualifica le scelte contenute nella variante, che vengono pertanto confermate. Inoltre l'osservazione è respinta ricordando che il riferimento alla Legge Regionale 13/2009 (Piano Casa) è stato eliminato in quanto la citata legge non è più vigente dal 1° gennaio 2014.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°61
GRUPPO CONSILIARE SEI MERATE
Riassunto dell'osservazione: ATICOLO 32 Tessuto R3-Tessuto residenziale a media e bassa densità - da mantenere:
- Reintrodurre al punto 32.3 "Funzioni ammesse" reintrodurre la dicitura "Le destinazioni compatibili non potranno occupare una porzione eccedente il 30% della SLP dell'unità immobiliare o dell'insediamento" - Stralciare al punto 32.3 "Funzioni ammesse" la dicitura "FC1-Esercizi pubblici - Reintrodurre al punto 32.4 "Interventi ammessi" la dicitura "Gli ampliamenti di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri eseguibili in applicazione della Legge Regionale n.13/2009 (Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia)".
Controdeduzione: Tra i presupposti di politica amministrativa che hanno sotteso le scelte della variante al PGT, ha particolare rilevanza la volontà di "liberare le energie" attraverso azioni mirate alla eliminazione della vincolistica eccessiva contenuta nello strumento urbanistico vigente. In quest'ottica l'eliminazione delle restrizioni normative in merito alle destinazioni d'uso ammesse nelle diverse zone omogenee costituisce un elemento che qualifica le scelte contenute nella variante, che vengono pertanto confermate. Inoltre l'osservazione è respinta ricordando che il riferimento alla Legge Regionale 13/2009 (Piano Casa) è stato eliminato in quanto la citata legge non è più vigente dal 1° gennaio 2014.
Non accoglimento
OSSERVAZIONE n°62
GRUPPO CONSILIARE SEI MERATE
Riassunto dell'osservazione: ATICOLO 33 - Tessuto R4- Tessuto residenziale a media e bassa densità - da razionalizzare: - Reintrodurre al punto 33.3 "Funzioni ammesse" reintrodurre la dicitura "Le destinazioni compatibili non potranno occupare una porzione eccedente il 50% della SLP dell'unità immobiliare o dell'insediamento" - Stralciare al punto 33.3 "Funzioni ammesse" la dicitura "FC1-Esercizi pubblici - Reintrodurre al punto 33.4 "Interventi ammessi" la dicitura "Gli ampliamenti di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri eseguibili in applicazione della Legge Regionale n.13/2009 (Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia)".
Controdeduzione: Tra i presupposti di politica amministrativa che hanno sotteso le scelte della variante al PGT, ha particolare rilevanza la volontà di "liberare le energie" attraverso azioni mirate alla eliminazione della vincolistica eccessiva contenuta nello strumento urbanistico vigente. In quest'ottica l'eliminazione delle restrizioni normative in merito alle destinazioni d'uso ammesse nelle diverse zone omogenee costituisce un elemento che qualifica le scelte contenute nella variante, che vengono pertanto confermate. Inoltre l'osservazione è respinta ricordando che il riferimento alla Legge Regionale 13/2009 (Piano Casa) è stato eliminato in quanto la citata legge non è più vigente dal 1° gennaio 2014.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°63
GRUPPO CONSILIARE SEI MERATE
Riassunto dell'osservazione: ATICOLO 33 - Tessuto R4- Tessuto residenziale a media e bassa densità - da razionalizzare: - Punto 33.8 (ex PCC17 Cascina Galli) area contraddistinta con la simbologia % si suggerisce di contenere l'altezza massima dai 13,50m a 10,50m.
Controdeduzione: La previsione sull'ambito ex PCC 17 Cascina Galli, area destinata all'edilizia convenzionata, di un'altezza massima pari a 13,5 mt, permette un migliore sviluppo della volumetria attribuita all'area con il conseguente aumento delle aree libere circostanti il fabbricato; pertanto la previsione deve essere confermata
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°64
GRUPPO CONSILIARE SEI MERATE
Riassunto dell'osservazione: ATICOLO 34 - Tessuto R5- Tessuto residenziale a medio e bassa densità - da riqualificare: - Reintrodurre al punto 34.3 "Funzioni ammesse" reintrodurre la dicitura "Le destinazioni compatibili non potranno occupare una porzione eccedente il 50% della SLP dell'unità immobiliare o dell'insediamento" - Stralciare al punto 34.3 "Funzioni ammesse" la dicitura "FC1-Esercizi pubblici - Reintrodurre al punto 34.4 "Interventi ammessi" la dicitura "Gli ampliamenti di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri eseguibili in applicazione della Legge Regionale n.13/2009 (Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia)".
Controdeduzione: Tra i presupposti di politica amministrativa che hanno sotteso le scelte della variante al PGT, ha particolare rilevanza la volontà di "liberare le energie" attraverso azioni mirate alla eliminazione della vincolistica eccessiva contenuta nello strumento urbanistico vigente. In quest'ottica l'eliminazione delle restrizioni normative in merito alle destinazioni d'uso ammesse nelle diverse zone omogenee costituisce un elemento che qualifica le scelte contenute nella variante, che vengono pertanto confermate. Inoltre l'osservazione è respinta ricordando che il riferimento alla Legge Regionale 13/2009 (Piano Casa) è stato eliminato in quanto la citata legge non è più vigente dal 1° gennaio 2014.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°65
GRUPPO CONSILIARE SEI MERATE
Riassunto dell'osservazione: ARTICOLO 36 Tessuto P1- Tessuto produttivo prevalentemente industriale di grandi dimensioni: - Reintrodurre al punto 36.3 "Funzioni ammesse" la dicitura "Le destinazioni compatibili non potranno occupare una porzione eccedente il 20% della SLP dell'unità immobiliare o dell'insediamento" - Reintrodurre al punto 36.7 "Alberature di mitigazione" la dicitura "3 alberi ogni 250 Mq" e "5 arbusti ogni 100 Mq di superficie territoriale"
Controdeduzione: Si ritiene di accogliere parzialmente l'osservazione precisando all'articolo 36.3 "Funzioni ammesse" che le attività FC1 FT1 non possono superare il 20% della Slp. Si modifica conseguentemente la normativa.
Parziale accoglimento.
OSSERVAZIONE n°66
GRUPPO CONSILIARE SEI MERATE
Riassunto dell'osservazione: ARTICOLO 37 Tessuto P2- Tessuto produttivo artigianale - industriale di media dimensione: - Reintrodurre al punto 37.3 "Funzioni ammesse" la dicitura "Le destinazioni compatibili non potranno occupare una porzione eccedente il 40% della SLP dell'unità immobiliare o dell'insediamento" - Reintrodurre al punto 37.7 "Alberature di mitigazione" la dicitura "3 alberi ogni 250 Mq" e "5 arbusti ogni 100 Mq di superficie territoriale"
Controdeduzione: Tra i presupposti di politica amministrativa che hanno sotteso le scelte della variante al PGT, ha particolare rilevanza la volontà di "liberare le energie" attraverso azioni mirate alla eliminazione della vincolistica eccessiva contenuta nello strumento urbanistico vigente. In quest'ottica l'eliminazione delle restrizioni normative in merito alle destinazioni d'uso ammesse nelle diverse zone omogenee costituisce un elemento che qualifica le scelte contenute nella variante, che vengono pertanto confermate. Inoltre si ritiene di confermare anche la modifica al punto 37.7 alberatura di mitigazione in quanto le modifiche introdotte dalla variante sono ritenute sufficienti a svolgere la mitigazione.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°67
GRUPPO CONSILIARE SEI MERATE
Riassunto dell'osservazione: ARTICOLO 38 Tessuto P3- Tessuto produttivo di piccola dimensione inserito nel tessuto a prevalente presenza residenziale: - Reintrodurre al punto 38.3 "Funzioni ammesse" la dicitura "Le destinazioni compatibili non potranno occupare una porzione eccedente il 50% della SLP dell'unità immobiliare o dell'insediamento". Stralciare la dicitura "FC1Esercizi pubblici".
Controdeduzione: Tra i presupposti di politica amministrativa che hanno sotteso le scelte della variante al PGT, ha particolare rilevanza la volontà di "liberare le energie" attraverso azioni mirate alla eliminazione della vincolistica eccessiva contenuta nello strumento urbanistico vigente. In quest'ottica l'eliminazione delle restrizioni normative in merito alle destinazioni d'uso ammesse nelle diverse zone omogenee costituisce un elemento che qualifica le scelte contenute nella variante, che vengono pertanto confermate.
Non accoglimento
OSSERVAZIONE n°68
GRUPPO CONSILIARE SEI MERATE
Riassunto dell'osservazione: ARTICOLO 39 Tessuto P4- Tessuto misto produttivo commerciale e terziario: - Stralciare al punto 39.3 "Funzioni ammesse" le diciture "FC1-Esercizi pubblici", "FC3-Commerciale in medie strutture" e "FC8 - Destinazioni di intrattenimento e sale da giochi" - Reintrodurre al punto 39.6 "Alberature di mitigazione" la dicitura "3 alberi ogni 250 Mq" e "5 arbusti ogni 100 Mq di superficie territoriale"
Controdeduzione: Tra i presupposti di politica amministrativa che hanno sotteso le scelte della variante al PGT, ha particolare rilevanza la volontà di "liberare le energie" attraverso azioni mirate alla eliminazione della vincolistica eccessiva contenuta nello strumento urbanistico vigente. In quest'ottica l'eliminazione delle restrizioni normative in merito alle destinazioni d'uso ammesse nelle diverse zone omogenee costituisce un elemento che qualifica le scelte contenute nella variante, che vengono pertanto confermate.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°69
GRUPPO CONSILIARE SEI MERATE
Riassunto dell'osservazione: ARTICOLO 40 Tessuto P5- Tessuto a prevalenza presenza commerciale, terziario e direzionale:
- Reintrodurre al punto 40.3 "Funzioni ammesse" la dicitura "Le destinazioni compatibili non potranno occupare una porzione eccedente il 40% della SLP dell'unità immobiliare o dell'insediamento". Stralciare la dicitura "FC-Tutte le attività" Reintrodurre al punto 40.7 "Alberature di mitigazione" la dicitura "3 alberi ogni 250 Mq" e "5 arbusti ogni 100 Mq di superficie territoriale"
Controdeduzione: Tra i presupposti di politica amministrativa che hanno sotteso le scelte della variante al PGT, ha particolare rilevanza la volontà di "liberare le energie" attraverso azioni mirate alla eliminazione della vincolistica eccessiva contenuta nello strumento urbanistico vigente. In quest'ottica l'eliminazione delle restrizioni normative in merito alle destinazioni d'uso ammesse nelle diverse zone omogenee costituisce un elemento che qualifica le scelte contenute nella variante, che vengono pertanto confermate. Inoltre si ritiene di confermare anche la modifica al punto 37.7 alberatura di mitigazione in quanto le modifiche introdotte dalla variante sono ritenute sufficienti a svolgere la mitigazione.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°70
GRUPPO CONSILIARE SEI MERATE
Riassunto dell'osservazione: ARTICOLO 41 VR-Verde di rispetto e salvaguardia ambientale:
Reintrodurre al punto 41.3 "Funzioni ammesse" la dicitura "Le destinazioni compatibili non potranno occupare una porzione eccedente il 30% della SLP dell'unità immobiliare o dell'insediamento"
Controdeduzione: Tra i presupposti di politica amministrativa che hanno sotteso le scelte della variante al PGT, ha particolare rilevanza la volontà di "liberare le energie" attraverso azioni mirate alla eliminazione della vincolistica eccessiva contenuta nello strumento urbanistico vigente. In quest'ottica l'eliminazione delle restrizioni normative in merito alle destinazioni d'uso ammesse nelle diverse zone omogenee costituisce un elemento che qualifica le scelte contenute nella variante, che vengono pertanto confermate.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°71
GRUPPO CONSILIARE SEI MERATE
Riassunto dell'osservazione: ARTICOLO 47 E1-Aree agricole produttive:
- Stralciare al punto 47.3 "Funzioni ammesse" la dicitura "anche in assenza di cui al titolo III della Legge 12/2005" e reintegrare la dicitura "Le destinazioni compatibili non potranno occupare una porzione eccedente il 30% della SLP dell'unità immobiliare"
Controdeduzione: Tra i presupposti di politica amministrativa che hanno sotteso le scelte della variante al PGT, ha particolare rilevanza la volontà di "liberare le energie" attraverso azioni mirate alla eliminazione della vincolistica eccessiva contenuta nello strumento urbanistico vigente. In quest'ottica l'eliminazione delle restrizioni normative in merito alle destinazioni d'uso ammesse nelle diverse zone omogenee costituisce un elemento che qualifica le scelte contenute nella variante, che vengono pertanto confermate.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°72
GRUPPO CONSILIARE SEI MERATE
Riassunto dell'osservazione: ARTICOLO 49 ER-Edifici esistenti in aree agricole non adibiti ad usi agricoli:
- Stralciare al punto 49.1 "Comprendono" la dicitura " e in questi ambiti è possibile la realizzazione delle autorimesse secondo quanto disposto al punto 3.5 delle presenti norme" Stralciare al punto 49.3 "Funzioni ammesse" la funzione "FC2 - Commercio in esercizi di vicinato" e "FP2.2 Artigianato di servizio"
Controdeduzione: Tra i presupposti di politica amministrativa che hanno sotteso le scelte della variante al PGT, ha particolare rilevanza la volontà di "liberare le energie" attraverso azioni mirate alla eliminazione della vincolistica eccessiva contenuta nello strumento urbanistico vigente. In quest'ottica l'eliminazione delle restrizioni normative in merito alle destinazioni d'uso ammesse nelle diverse zone omogenee costituisce un elemento che qualifica le scelte contenute nella variante, che vengono pertanto confermate.
Non accoglimento
OSSERVAZIONE n°73
GRUPPO CONSILIARE SEI MERATE
Riassunto dell'osservazione: ARTICOLO 52 Corridoio di connessione fra il Parco di Montevecchia e della Valle del Curone e il Parco Adda Nord"
- Stralciare al punto 52.4 le diciture " a protezione di allevamenti e delle aree di nuova piantagione e a quelle strettamente pertinenti gli insediamenti edilizi" e "dette recinzioni dovranno essere realizzate in pali di legno e rete metallica di altezza complessiva non superiore a m.2,00 dal piano di campagna, idonee a garantire il passaggio al suolo della fauna di piccole dimensioni (con altezza minima dal piano di campagna di 15cm". Reintegrare al punto 52.4 le diciture "temporanee a protezione delle aree di nuova piantagione e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi" e "elementi in legno di tipo aperto con altezza inferiore o uguale a 1,50mt. Le parti prive di ostacoli debbono avere una superficie minima del 50% di quella totale".
Controdeduzione: Le problematiche relative alle recinzioni nella zona VP4 sono state affrontate in risposta all'osservazione n.15.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°74
GRUPPO CONSILIARE SEI MERATE
Riassunto dell'osservazione: TESSUTO URBANO CONSOLIDATO PERIMETRAZIONE: Eliminare la perimetrazione del TUC e reintrodurre la dicitura dell'art.5, punti da 5.1 a 5.3 del Titolo 2 del PGT vigente
Controdeduzione: Si ritiene di respingere l'osservazione con le motivazioni contenute nelle risposte al Parere della Provincia ed alla osservazione n.7.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°75
MEANI CRISTINA-CORNO MASSIMO-MEANI GIOVANNI ENRICO-TAIBI SALVATRICE-MEANI KATIA
Riassunto dell'osservazione: Contraddistinguere il fabbricato residenziale di proprietà con la simbologia "asterisco" Specificare all'art.8.1.1 Agricoltura-FA che sono ammesse le attività compatibili con la destinazione agricola.
Controdeduzione: L'osservazione è accolta identificando il fabbricato con l'apposita simbologia "asterisco" sul fabbricato non più destinato all'attività agricola. Per quanto riguarda la normativa si introduce all'art. 48.3 la seguente modifica del testo:
"Le destinazioni compatibili FC2 riguardanti attività della filiera alimentare dell'azienda e l'attività legata all'allevamento, addestramento, gestione e cura di animali d'affezione come disciplinate dall'articolo 46, non potranno occupare una porzione eccedente il 30% della SLP dell'unità immobiliare."
Parziale accoglimento.
OSSERVAZIONE n°76
VESTA s.s.
Riassunto dell'osservazione: Specificare meglio che i fabbricati accessori di cui all'art.49.4 lettera c) sono ammessi nelle zone "Aree E2-Area agricola di valenza paesistica" anche quando, tali zone, costituiscono giardino di pertinenza degli edifici esistenti nel "Tessuto residenziale a media e bassa densità-da mantenere" Aumentare la superficie massima realizzabile per i gazebi
Controdeduzione: L'osservazione è accolta precisando nella normativa di piano che i fabbricati accessori possono essere realizzati anche a servizio degli edifici collocati in zona
R3-Tessuto residenziale a media e bassa densità da mantenere che hanno un giardino di pertinenza in zona E2-Area agricola di valenza paesistica. Si modifica conseguentemente la norma della zona E2 all'art. 48.5 aggiungendo al termine del paragrafo la seguente frase: "E consentita la realizzazione di fabbricati accessori con le caratteristiche di cui al successivi art. 49.4 lettera c) per le aree di pertinenza di fabbricati principali collocati nelle zone R3 e R4."
L'osservazione è accolta anche per quanto riguarda la superficie massima realizzabile per i piccoli fabbricati accessori (gazebi, legnaie, depositi attrezzi, ecc.), per la quale si conviene sull'incremento da 8mq. a 10mq., sia per consentire un utilizzo più agevole per le finalità accessorie, sia in ragione della conseguente maggiore disponibilità sul mercato di prodotti prefabbricati in legno aventi caratteristiche analoghe a quelle descritte nella norma. Si modificano di conseguenza gli articoli: 32.8 (tessuto R3); 33.7 (tessuto R4); 34.7 (tessuto R5); 49.4 lettera c) (ER-edifici esistenti in aree agricole non adibiti ad usi agricoli).
Accoglimento.
OSSERVAZIONE n°77
RUGHETTO GIORGIO
Riassunto dell'osservazione: Stralciare porzione del mappale di proprietà dalla zona VR - Verde di rispetto e di salvaguardia ambientale ed inserirlo nel tessuto residenziale
Controdeduzione: Si ritiene di confermare le previsione del PGT nell'ambito in esame in quanto coerenti con i criteri urbanistici sottesi alle scelte del Piano di Governo del territorio e della variante in esame.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°78
SALVIONI ROMANO
Riassunto dell'osservazione: Escludere la proprietà dal "Parco Urbano di Pagnano VP7" e inserirla in analogia con le altre realtà presenti in zona "R3 tessuto residenziale di media-bassa densità da riqualificare"
Controdeduzione: L'osservazione è accettabile in quanto l'ambito è oggetto di una consolidata antropizzazione e come tale è corretto escluderlo dalla proposta di "Parco Urbano di Pagnano", deve essere però mantenuta l'area agricola in quanto l'estensione della zona R3 costituirebbe un nuovo consumo di suolo non possibile ai sensi della L.R. 31/2014.
Accoglimento.
OSSERVAZIONE n°79
PASSONI ADRIANO
Riassunto dell'osservazione: Stralciare l'area dal "Parco Urbano del Bagolino VP5" e riproporre l'area in zona "E2-Aree agricole di valenza paesistica" per poter continuare a svolgere l'attività agricola insediata.
Controdeduzione: Si ritiene di confermare le previsione del PGT nell'ambito in esame in quanto coerenti con i criteri urbanistici sottesi alle scelte del Piano di Governo del territorio e della variante in esame.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°80
CAGLIANI DAMIANO
Riassunto dell'osservazione: Il fabbricato di proprietà è inserito nell'elenco degli edifici e manufatti di interesse storico e architettonico esterni ai nuclei di antica formazione con vincolo di ristrutturazione conservativa. Si chiede che tale vincolo venga posto solo alla facciata lungo la via Statale con la possibilità di demolizione/ampliamento del corpo di fabbrica posto all'interno dell'area e di evidente successiva edificazione.
Controdeduzione: Si ritiene di confermare le previsione del PGT nell'ambito in esame in quanto coerenti con i criteri urbanistici sottesi alle scelte del Piano di Governo del territorio e della variante in esame.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n° 81
ANNUNZIATA ALESSANDRO
Riassunto dell'osservazione: Possibilità di ampliare tramite sopralzo al piano primo l'attività in essere, con la medesima SLP esistente al piano terra, vincolando l'attività a farmacia e servizio medico e aumentando quindi un servizio pubblico.
Controdeduzione: Si ritiene di confermare le previsioni nell'ambito oggetto di variante in quanto la sovra-elevazione parziale del fabbricato costituirebbe un elemento avulso rispetto ai fabbricati limitrofi.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°82
BASANO CARLO -CANTUNI VILMA
Riassunto dell'osservazione: La proprietà attualmente ricompresa in zona "VR-Verde di rispetto e salvaguardia ambientale" venga destinata per una porzione a tessuto residenziale.
Controdeduzione: Si ritiene di confermare le previsione del PGT nell'ambito in esame in quanto coerenti con i criteri urbanistici sottesi alle scelte del Piano di Governo del territorio e della variante in esame.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°83
RIPAMONTI DANIELE
Riassunto dell'osservazione: Integrare la norma relativa alle zone VR pertinenziali della residenza con tutte le limitazioni e restrizioni così come previsto per le aree residenziali ricomprese nelle zone R3 ed R4.
Controdeduzione: L'osservazione può essere accolta consentendo la realizzazione del fabbricato accessorio anche in zona VR. Si modifica conseguentemente l'art. 41.4 aggiungendo al termine del paragrafo la seguente frase:
"E' consentita la realizzazione di fabbricati accessori con le caratteristiche di cui agli articoli 32.8 e 33.7."
Accoglimento.
OSSERVAZIONE n°84
PARMA CESARE
Riassunto dell'osservazione: Traslare l'area denominata ATR1 (ambito di trasformazione) confinante con i territori dei comuni di Robbiate e Ronco Briantino.
Controdeduzione: La variante proposta riguarda lo spostamento di un ambito di trasformazione in un'area agricola, in contrasto con i contenuti della L.R. 31.2014 e pertanto non può essere presa in considerazione.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°85
UFFICIO TECNICO COMUNE DI MERATE
Riassunto dell'osservazione:
PIANO DELLE REGOLE - DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE: 1. Pag. 70 - riformulare il paragrafo che finisce erroneamente con una virgola 2. Pag. 81 - Zona E2- tra gli interventi consentiti anche in assenza dei requisiti di cui al titolo III della LR 12/2005 sono elencati interventi riservati all'imprenditore agricolo 3. Pag. 93 VP5 - le citate schede operative per l'attuazione delle aree di completamento a piano attuativo sono l'Allegato B non Alleato A 4. Pag. 96 l'art. 53.6 consente costruzioni senza permanenza di persone e poi successivamente parla di inedificabilità, andrebbe forse corretto togliendo inedificabili e sostituendo con qualora edificabili 5. Chiarire l'art. 28.3 funzioni ammesse nel tessuto storico R1 in merito alle attività riconducibili alle funzioni FC1 e FC2, in particolare riguardo alle modalità attraverso cui le stesse possono formare un'unica unità immobiliare funzionale (modalità di accesso ecc.)
PIANO DELLE REGOLE - ELABORATI GRAFICI: 1. Evidenziare in cartografia gli edifici inventariati (EDIFICI E ELEMENTI DI RILIEVO ESTERNI AI CENTRI STORICI di cui all'apposito fascicolo) 2. Eliminare corridoio ecologico VP4 all'interno dei parchi (Curone/Adda)
Controdeduzione: l'osservazione è accettata introducendo le seguenti modifiche:
- art. 42.4 pag. 70 si modifica la virgola finale con; a) è ammesso unicamente l'insediamento di un nuovo impianto a metano, collocato esternamente al centro abitato, nell'area, da individuare come previsto dai commi precedenti di superficie minima mq.1800 con i parametri urbanistici indicati al successivo comma 42.5; potranno essere realizzati, senza verifiche volumetriche, punti di vendita con una superficie minima di mq. 1800 - art. 52.5 pag. 93 si modifica la scritta Allegato A con Allegato B b) sono consentiti gli interventi di nuova edificazione previsti dall'attuazione degli Ambiti di Completamento (AC); per questi interventi le misure di compensazione ecologica sono quelle previste nelle Allegato A B - Schede operative per l'attuazione delle aree di completamento a piano attuativo;
- art. 52.6 pag. 96 si elimina la frase esse sono inedificabili Le aree incluse nella fascia di rispetto sono classificate in aree e tessuti diversi; esse sono inedificabili e, quando classificate fra le aree edificabili, la relativa disponibilità edificatoria di pertinenza deve essere trasferita sulle aree edificabili adiacenti esterne all'ambito di salvaguardia. - Art. 28.3 pag. 40 si modifica l'ultimo comma "Le attività riconducibili alle funzioni FC1 e FC2 sono insediabili ai piani terra (ovvero ai piani strada) degli edifici, ai piani interrati, con possibilità di estensione anche al piano primo purché i vari piani formino un'unica unità immobiliare e funzionale e siano collegati direttamente ed esclusivamente dall'interno dell'unità stessa, con accesso dal piano strada."
- Per quanto riguarda le modifiche agli elaborati grafici si evidenzia maggiormente sostituendo la simbologia, gli edifici inventariati quali edifici ed elementi di rilievo esterni ai centri storici di cui all'apposito fascicolo. Per quanto riguarda il corridoi ecologico VP4 all'interno del perimetro dei parco Curone e Adda, si elimina la sovrapposizione grafica.
Accoglimento.
OSSERVAZIONE n°86
PARCO REGIONALE DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE DEL CURONE
Riassunto dell'osservazione:
Si esprime parere favorevole alla variante a condizione che: - Nella cartografia venga inserito il Parco Naturale così come individuato dalla L.R. 13/2008 - Aggiornare il punto 52.2 delle Disposizioni di Attuazione del PGT con la specifica che i confini del Parco, l'azzonamento e le NTA del PTCP sono stati definitivamente approvati con DGR 10/2581/2014.
Controdeduzione: si ritiene di accettare l'osservazione inserendo nelle tavole del Piano delle Regole anche le specifiche zone della tavola 1 del PTC del Parco indicato in legenda con le dizioni Parco regionale e Parco naturale. Si aggiorna inoltre l'articolo 52.2 delle disposizioni di Attuazione del PGT eliminando la frase "nella tavola DP3 viene inoltre riportata la perimetrazione relativa alla proposta di ampliamento ai sensi del Piano del Parco adottato dal Consorzio di Gestione del Parco". Infine si aggiunge all'articolo 52.2 la seguente frase: "Per le zone ricomprese nel Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone le modalità di intervento sono definite dalla specifica normativa del Parco. "
Accoglimento.
OSSERVAZIONE n°87
MAGGIONI MASSIMO
Riassunto dell'osservazione: modificare la destinazione urbanistica di parte dell'area di pertinenza adibita a giardino dall'attuale zona R2a-Ville storiche ed edifici monumentali da tutelare in Zona R3-Tessuto residenziale a media e bassa densità da mantenere.
Controdeduzione: Si ritiene di confermare le previsione del PGT nell'ambito in esame in quanto coerenti con i criteri urbanistici sottesi alle scelte del Piano di Governo del territorio e della variante in esame.
Non accoglimento.
Assenti solo John Patrick Tomalino per la maggioranza e Valeria Marinari di Sei Merate.
Con un pubblico che è andato scemando nel corso delle ore, specialmente dopo la prima fase, con una media di 10 osservazioni all'ora, l'assise si è espressa su tutte le richieste accogliendone 14 (di cui una presentata da Merate prospettiva comune), respingendone 66 e accogliendone parzialmente 8 (di cui una di Sei Merate). A fare da filo conduttore, specialmente nelle controdeduzioni alle proposte delle minoranze, è stato lo slogan "liberare energie" ripetuto per una ventina di volte come un mantra.
Il vicesindaco Massimiliano Vivenzio
Ad introdurre l'esame è stato il vicesindaco e assessore all'urbanistica Massimiliano Vivenzio. "Si tratta di una variante finalizzata alla correzione di errori con la quale abbiamo voluto cogliere l'occasione per canalizzare le opportunità di sviluppo della città con il recupero dell'esistente e dei centri storici, il sostegno a imprese, cooperative edilizie, ridisegnando la città in un'ottica più moderna, per evitare lo svuotamento dei centri storici, rilanciando l'edilizia con politiche conciliabili anche in assenza di consumo di suolo".
L'assise è poi passata alla lettura e alla votazione in base alla proposta formulata dalla maggioranza.
"Ci assumiamo la responsabilità di queste scelte" ha concluso al termine dell'esame delle osservazioni l'assessore Massimiliano Vivenzio "l'ottica è stata quella di consentire tutto ciò che non è vietato. L'unico rammarico è per il privato che si è limitato a presentare osservazioni per il suo orticello e non è andato oltre".
Alle minoranze è stato tributato un plauso dal sindaco Andrea Massironi che non aveva mai visto così tante osservazioni, nel numero e anche nel dettaglio. "Vogliamo favorire azioni che possano rivitalizzare il centro storico e le attività, togliendo lacci e lacciuoli che già sono in numero elevato. Non sarà una liberalizzazione selvaggia ma garantiremo i controlli".
Il tabellone con la votazione finale. In verde i "SI" alla variante, in rosso i 4 NO delle minoranze
Critiche entrambe le minoranze (di cui riportiamo integrali gli interventi) secondo le quali il percorso intrapreso non è stato condiviso, porterà rischi e stravolgimenti senza alcuna possibilità di opporsi da parte del cittadino inerme.
OSSERVAZIONE n° 0
ARPA
Riassunto dell'osservazione/parere:
- Si conferma che le modifiche inserite negli atti adottati identificate da 1 a 10 e la modifica 12 non comportano criticità ambientali limitanti la proposta di variazione in adozione e non abbiano effetti sul documento di piano del PGT.
- In linea generale si chiede di verificare che la perimetrazione del tessuto urbano consolidato così come proposta negli elaborati cartografici in adozione non comportino l'inclusione di aree di valenza agricola strategica di cui al PTCP della Provincia di Lecco.
- Per quanto riguarda la modifica n.11 si chiede di verificare che l'area standard per servizi S3a ora classificata R4 sia effettivamente da intendersi all'interno del tessuto urbano consolidato anche alla luce delle considerazioni esposte al punto 4.1 del rapporto preliminare (pagina 11).
Controdeduzione: La perimetrazione del Tessuto Urbano Consolidato è stata effettuata in applicazione ai contenuti di cui all'art. 10 della l.r. 12/2005. Si conferma che la modifica n.11 è collocata all'interno del tessuto urbano consolidato. Pertanto si confermano le previsioni della variante.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n° 1
PEREGO MARIA ANTONELLA - PEREGO FABIO
Riassunto dell'osservazione: Si segnala che nella tavola PR4 nuclei di antica formazione nel nucleo storico di Sartirana il fabbricato ad uso sgombero non è stato campito si chieda venga correttamente campito, inoltre si chiede che le modalità di intervento previste siano la ristrutturazione conservativa in quanto le caratteristiche costruttive e compositive son in pessime qualità. Controdeduzione: L'osservazione può essere accolta trattandosi di fabbricato esistente, classificandolo nella tavola PR4 in zona di ristrutturazione conservativa.
Accoglimento
OSSERVAZIONE n° 2
FUMAGALLI ANNA GIUDITTA
Riassunto dell'osservazione: Si segnala che per un errore grafico una porzione del fabbricato di proprietà è inserito in zona ZS4-Zona di rispetto cimiteriale, si chiede la rettifica grafica della zona e eliminare la simbologia "asterisco" che identifica l'immobile come "ER-Edifici in aree agricole non adibiti ad uso agricolo".
Controdeduzione: Si ritiene di accogliere parzialmente l'osservazione escludendo il fabbricato dalla classificazione "ER-Edifici in aree agricole non adibiti ad uso agricolo". Per quanto attiene alla rettifica del vincolo ZS4-Zona di rispetto cimiteriale la stessa non è modificabile direttamente nel PGT ma necessita di una preventiva modifica attraverso il Piano Regolatore Cimiteriale.
Parziale accoglimento
OSSERVAZIONE n°3
PADRE GIULIO GAETANO BINAGHI
Riassunto dell'osservazione: Valutare la possibilità di individuare l'accessorio (che è pertinenza dell'adiacente complesso edilizio del Santuario sito in comune di Imbersago) con il segno grafico "asterisco" che indentifica gli edifici esistente in aree agricole non adibiti a usi agricoli art.49 NTA, per poter recuperare e trasformare tali fabbricato in un ambiente funzionale ed igienicamente idoneo per il ricovero di zaini, sacchi a pelo, tende, ecc.. nonché per il riparo dei gruppi di giovani e scout che visitano il Santuario.
Controdeduzione: L'osservazione è accolta trattandosi di un fabbricato non adibito ad uso agricolo; si modificano conseguentemente le tavole del Piano delle Regole identificando l'immobile con il segno grafico "asterisco".
Accoglimento
OSSERVAZIONE n°4
ATS Brianza
Riassunto dell'osservazione: Si chiede di integrare l'art. 53.4 Zona di rispetto cimiteriale ZS4 con il seguente testo ".....Per gli edifici alla data di adozione del PGT, ai sensi dell'art.338 del TULLSS del 1934 come modificato dalla Legge 166/2002, sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, i cambi di destinazione d'uso, compatibili con il decoro cimiteriale e il rispetto dei dolenti, di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art.27, comma 1 della LR 12/2005".
Controdeduzione: L'osservazione viene accolta introducendo nell'articolo 53.4 dopo i cambi di destinazione d'uso la seguente frase "compatibili con il decoro cimiteriale ed il rispetto dei dolenti".
Accoglimento
OSSERVAZIONE n°5
SOCIETA' TWINS ENGINEERING srl
Riassunto dell'osservazione: Si chiede di procedere ad eliminare dalla cartografia del PGT e in tutti gli elaborati di piano che indicano reticolo idrico minore l'ex "Roggia Annoni", espugnandola dal Reticolo Idrico Minore, eventualmente attraverso l'acquisizione di parere idraulico tecnico da parte dell'Ufficio Territoriale Regionale, ai sensi della LR 4/2016, e previa l'individuazione cartografica del reticolo idrico minore attualmente in essere, a mezzo del reticolo idrografico Master che Regione Lombardia mette a disposizione dei comuni.
Controdeduzione: l'osservazione non è accoglibile in quanto le modifiche riguardanti il reticolo idrico minore sono introducibili nel PGT soltanto a seguito di una diversa procedura che comporta una modifica alla cartografia geologica previa l'acquisizione del parere idraulico da parte dell'Ufficio Territoriale Regionale.
Non accoglimento
OSSERVAZIONE n°6
GRUPPO CONSIGLIARE PROSPETTIVA COMUNE
Riassunto dell'osservazione: Eliminare la perimetrazione del TUC (tessuto urbano consolidato) in quanto non espressamente prevista dall'art.10 della L.R. 12/2005 il quale definisce il tessuto urbano consolidato quale insieme di parti del territorio
Controdeduzione: L'art. 10 comma 1 lettera a della l.r. 12/2005, recita testualmente: 1. Il piano delle regole: a) Definisce all'interno dell'intero territorio comunale, gli ambiti del tessuto urbano consolidato, quali insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli, comprendendo in essi le aree libere intercluse o di completamento. La completa articolazione del testo permette di comprendere che l'insieme di parti del territorio comprensiva di aree libere intercluse e dei completamenti non costituisce mera somma di aree ma può meglio essere definita mediante una perimetrazione, come effettuato nella variante. Per questo motivo si ritiene respingere l'osservazione e confermare la metodologia utilizzata.
Non accoglimento
OSSERVAZIONE n°7
GRUPPO CONSIGLIARE PROSPETTIVA COMUNE
Riassunto dell'osservazione: Stralciare le aree classificate nel piano delle regole come "aree di valenza paesistica" e nel PTCP come "ambiti agricoli" o "ambiti di secondo livello" della Rete Ecologica, dal TUC come da nota della provincia di Lecco e in ossequio all'art.10 della LR 12/05/ c. punto E.
Controdeduzione: Come già evidenziato nella risposta al Parere della Provincia di Lecco, l'identificazione del tessuto urbano consolidato è costituito dalle parti del territorio su cui è già avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli comprendendo in esso le aree libere intercluse o di completamento come esplicitamene indicato all'articolo 10 della L.R. 12/2005. La circolare regionale contenente le modalità per la pianificazione comunale precisa inoltre che l'individuazione delle aree delle diverse tipologie urbane deve essere effettuata "con il criterio della prevalenza delle funzioni" consentendo quindi in un ambito prevalentemente urbano di ricomprendere funzioni diverse. Va precisato che nei casi relativi alle aree agricole spesso marginali comprese nella variante si tratta evidentemente di aree libere intercluse. Nel caso del Parco Urbano del Bagolino l'ambito è già definito con ruolo urbano dal PGT vigente che prevede nella normativa la possibilità di eseguire interventi riguardanti il verde e la previsione di funzioni ricreative per il tempo libero, norma conseguentemente estesa anche al Parco Urbano di Pagnano. Si ritiene quindi di confermare le previsioni di variante negli ambiti indicati nell'osservazione.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°8
GRUPPO CONSIGLIARE PROSPETTIVA COMUNE
Riassunto dell'osservazione: Nel territorio di Sartirana si osserva la modifica del tessuto VP4 "corridoio di connessione fra il parco di Montevecchia e della valle del Curone e il parco regionale Adda Nord" con l'inserimento di alcuni lotti nel perimetro del TUC, si chiede lo stralcio delle suddette aree con il ripristino originario del tessuto VP4.
Controdeduzione: Come precisato nella risposta all'osservazione n° 6, la definizione del Tessuto urbano consolidato introdotta nell'articolo 10 della L.R. 12/2005, consente di comprendere nel perimetro del TUC aree libere intercluse che indipendentemente dalla destinazione d'uso attribuita dal PGT, sono parte del consolidato. Con questo criterio si è ritenuto di introdurre nel Piano delle Regole il perimetro, che può comprendere anche aree non aventi destinazione residenziale o produttiva ed anche aventi una destinazione agricola, senza che ciò comporti incrementi relativi alla capacità insediativa ed in generale l' introduzione di nuove capacità edificatorie. Pertanto si ritiene di respingere l'osservazione confermando le scelte operate dalla variante.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°9
GRUPPO CONSIGLIARE PROSPETTIVA COMUNE
Riassunto dell'osservazione: Nel territorio di Cassina Frà Martino si osserva la modifica del tessuto VP4 "corridoio di connessione fra il parco di Montevecchia e della valle del Curone e il parco regionale Adda Nord" con l'inserimento di alcuni lotti nel perimetro del TUC, si chiede lo stralcio delle suddette aree con il ripristino originario del tessuto VP4.
Controdeduzione: Come precisato nella risposta all'osservazione n° 6, la definizione del Tessuto urbano consolidato introdotta nell'articolo 10 della L.R. 12/2005, consente di comprendere nel perimetro del TUC aree libere intercluse che indipendentemente dalla destinazione d'uso attribuita dal PGT, sono parte del consolidato. Con questo criterio si è ritenuto di introdurre nel Piano delle Regole il perimetro, che può comprendere anche aree non aventi destinazione residenziale o produttiva ed anche aventi una destinazione agricola, senza che ciò comporti incrementi relativi alla capacità insediativa ed in generale l' introduzione di nuove capacità edificatorie. Pertanto si ritiene di respingere l'osservazione confermando le scelte operate dalla variante.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°10
GRUPPO CONSIGLIARE PROSPETTIVA COMUNE
Riassunto dell'osservazione: Si chiede il ripristino della disciplina originaria del TUC, si osserva che al punto 24.2 la frase "Il perimetro del tessuto urbano consolidato comprende marginalmente anche altre aree elencate nei due articoli successivi in quanto parti correttamente integrate nel perimetro individuato ai sensi dell'art.10 c.1 lettera A della LR12/2005". Costituisce una contraddizione rispetto alla normativa regionale LR 12/2005 art.10.
Controdeduzione: Si ritiene di respingere l' osservazione per le motivazioni espresse nelle precedenti osservazioni ritenendo che la modifica introdotta all'articolo 24.2 della normativa non costituisce affatto una contraddizione ma conferma le scelte operate.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°11
GRUPPO CONSIGLIARE PROSPETTIVA COMUNE
Riassunto dell'osservazione: Si osserva che la frase "Le destinazioni d'uso possono coesistere senza limitazioni percentuali ed è sempre ammesso il passaggio dall'una all'altra tra quelle ammesse nei singoli tessuti urbani, nel rispetto della legislazione vigente e salvo quanto espressamente limitato". E' in contrasto con il concetto stesso del tessuto urbano consolidato si chiede il ripristino della disciplina originaria.
Controdeduzione: Tra i presupposti di politica amministrativa che hanno sotteso le scelte della variante al PGT, ha particolare rilevanza la volontà di "liberare le energie" attraverso azioni mirate alla eliminazione della vincolistica eccessiva contenuta nello strumento urbanistico vigente. In quest'ottica l'eliminazione delle restrizioni normative in merito alle destinazioni d'uso ammesse nelle diverse zone omogenee costituisce un elemento che qualifica le scelte contenute nella variante, che vengono pertanto confermate.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°12
GRUPPO CONSIGLIARE PROSPETTIVA COMUNE
Riassunto dell'osservazione: Si osserva che per tutti i tessuti R, è stata introdotta la previsione generale secondo cui "La zona è compresa nella zona di recupero ai sensi dell'art.27 della legge 05.08.1978 n.457". Si specifica che il concetto di Zona di Recupero non può essere esteso in modo indifferenziato a un intero tessuto; piuttosto vanno individuati e perimetrati, ambiti n cui trovi applicazione la normativa citata, per specifiche caratteristiche dei luoghi (edifici e aree dismessi, fatiscenti).
Controdeduzione: L'individuazione della zona di recupero estesa ai tessuti residenziali dove sono presenti tipologie edilizie differenziate realizzate in differenti epoche, permette di applicare i piani di recupero di iniziativa privata in vaste aree del territorio, offendo una maggiore opportunità di intervento ai proprietari.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°13
GRUPPO CONSIGLIARE PROSPETTIVA COMUNE
Riassunto dell'osservazione: Si osserva nel territorio di Merate zona Osservatorio, l'inserimento di alcuni lotti attualmente agricoli nel perimetro del TUC. Si chiede lo stralcio di suddette aree con il ripristino della vocazione agricola.
Controdeduzione: Come precisato nella risposta all'osservazione n° 6, la definizione del Tessuto urbano consolidato introdotta nell'articolo 10 della L.R. 12/2005, consente di comprendere nel perimetro del TUC aree libere intercluse che indipendentemente dalla destinazione d'uso attribuita dal PGT, sono parte del consolidato. Con questo criterio si è ritenuto di introdurre nel Piano delle Regole il perimetro, che può comprendere anche aree non aventi destinazione residenziale o produttiva ed anche aventi una destinazione agricola, senza che ciò comporti incrementi relativi alla capacità insediativa ed in generale l' introduzione di nuove capacità edificatorie. Pertanto si ritiene di respingere l'osservazione confermando le scelte operate dalla variante.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°14
GRUPPO CONSIGLIARE PROSPETTIVA COMUNE
Riassunto dell'osservazione: ART.3 in riferimento al punto 3.5 e relativamente alla realizzazione dei volumi tecnici degli edifici, si chiede che gli stessi siano perfettamente integrati nel volume dell'edificio stesso e non progettati come "corpi estranei" con le stesse finiture dell'edificio principale.
Controdeduzione: I volumi tecnici sono quelli definiti dalla circolare ministero dei lavori pubblici n. 2474 del 31 gennaio 1973; per loro caratteristiche non è sempre possibile un'integrazione nel volume dell'edificio. Peraltro è sempre cura della commissione paesaggio cercare che la loro realizzazione sia coerente con le caratteristiche architettoniche del fabbricato. Si conferma conseguentemente la norma.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°15
GRUPPO CONSIGLIARE PROSPETTIVA COMUNE
Riassunto dell'osservazione: ART.52.4 si chiede lo stralcio di qualsiasi riferimento all'uso di recinzioni metalliche in quanto l'ambito VP4 si ritiene dovrebbe essere caratterizzato dall'impiego di materiali naturali per l'eventuale recinzione dei fondi.
Controdeduzione: L'osservazione riguarda le modalità di esecuzione delle recinzioni nell'ambito VP 4, analogamente ad altre osservazioni. La risposta a questa osservazione consente di riproporre per intero il tema delle recinzioni nell'ambito VP 4 con la conseguente proposta di sostituire la parte dell'articolo 52.4 riguardante le recinzioni in zona VP 4 come segue: "Sono vietate le costruzioni di recinzioni ad esclusione di quelle realizzate con staccionate in legno collocate nei tratti delimitanti strade o sentieri di uso promiscuo. Tali staccionate dovranno avere altezza massima di metri 1,30 dal piano naturale di campagna, essere costituite da pali infissi al suolo privi di basamenti o fondazioni, neppure entroterra, e traverse poste in modo da assicurare un passaggio libero al suolo di almeno 20 cm dal piano naturale di campagna e dovranno essere realizzate in modo che gli spazi vuoti non siano inferiori al 60% della superficie complessiva.
Sono sempre ammesse le recinzioni realizzate con siepi autoctone, da mantenere regolate in modo che non superino un'altezza massima di m. 1,30, che potranno essere usate anche come schermatura interna delle staccionate. Le siepi e le staccionate in fregio a strade o sentieri dovranno essere poste e regolate in modo da assicurare la presenza di uno spazio libero minimo di m.1,00 dal ciglio."
Parziale accoglimento
OSSERVAZIONE n°16
GRUPPO CONSIGLIARE PROSPETTIVA COMUNE
Riassunto dell'osservazione: ART.3 si chiede di togliere dal calcolo dei volumi i cavedi tecnici per il passaggio degli impianti e quindi di considerarli come volumi tecnici.
Controdeduzione: I volumi tecnici sono quelli definiti dalla circolare ministero dei lavori pubblici n. 2474 del 31 gennaio 1973 e tra questi non sono considerati i cavedi segnalati. Si ritiene pertanto di confermare la normativa proposta.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°17
GRUPPO CONSIGLIARE PROSPETTIVA COMUNE
Riassunto dell'osservazione: ART 52.4 si chiede il ripristino della previsione normativa, secondo cui le recinzioni potranno essere consentite esclusivamente in due specifiche circostanze: in caso di protezione di vivai e in presenza di insediamenti edilizi esistenti.
Controdeduzione: L'osservazione è respinta in quanto le modifiche relative al problema delle recinzioni nell'ambito VP 4 articolo 52.4, sono state definite in risposta all'osservazione n. 15.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°18
GRUPPO CONSIGLIARE PROSPETTIVA COMUNE
Riassunto dell'osservazione: ART.6 si chiede di dare una uniformità alla tipologia architettonica per la realizzazione di recinzioni e muri di sostegno, considerando l'intorno già esistente, al fine di dare una continuità al territorio e alle varie zone.
Controdeduzione: Si ritiene di confermare la normativa dell'articolo 6, precisando che la coerenza tra le nuovi recinzioni e muri di sostegno con il contesto urbano di riferimento, viene costantemente gestita dalla Commissione Paesaggio e che non si ritiene necessario introdurre nella norma ulteriori prescrizioni.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°19
GRUPPO CONSIGLIARE PROSPETTIVA COMUNE
Riassunto dell'osservazione: ART.10 al punto 10.4 si chiede di prevedere una descrizione più approfondita per quanto riguarda i materiali da poter utilizzare per la realizzazione di piste ciclabili, attribuendo una premialità per l'utilizzo di materiali "ecologici".
Controdeduzione: Si ritiene di confermare la normativa dell'articolo 10.4 in quanto le piste ciclabili sono di realizzazione comunale che presta la naturale attenzione ad un utilizzo di materiali ecologici, e non è necessario attribuire una premialità rispetto ad opere direttamente eseguite dal Comune.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°20
GRUPPO CONSIGLIARE PROSPETTIVA COMUNE
Riassunto dell'osservazione: ART.10 si chiede di dare una specifica indicazione per l'ex-tracciato ferroviario presente nella frazione di Pagnano che potrebbe essere riqualificato ed utilizzato come pista ciclabile.
Controdeduzione: L'ambito riguardante il tracciato ferroviario nella frazione di Pagnano non è oggetto di variante e quindi l'osservazione non viene presa in considerazione.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°21
GRUPPO CONSIGLIARE PROSPETTIVA COMUNE
Riassunto dell'osservazione: TESSUTI R3 R4 R5 si chiede il mantenimento della previsione secondo cui esclusivamente nel caso di nuove costruzioni, che non siano ampliamenti di edifici esistenti, sia obbligatorio il convenzionamento con l'amministrazione comunale al fine di garantire un'adeguata disponibilità di parcheggi ad uso pubblico, il potenziamento degli spazi per la mobilità lenta e ciclopedonale, un'adeguata sistemazione del verde pubblico e la predisposizione di impianti per l'illuminazione pubblica.
Controdeduzione: Tra i presupposti di politica amministrativa che hanno sotteso le scelte della variante al PGT, ha particolare rilevanza la volontà di "liberare le energie"
attraverso azioni mirate alla eliminazione della vincolistica eccessiva contenuta nello strumento urbanistico vigente. In quest'ottica costituisce una scelta politica rilevante l'eliminazione dell'obbligo di convenzionamento obbligatorio per le nuove costruzioni, peraltro non previsto da alcuna normativa vigente.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°22
GRUPPO CONSIGLIARE PROSPETTIVA COMUNE
Riassunto dell'osservazione: TESSUTO PA (Via Como e Via Bergamo) si chiede di escludere la funzione FC8 sugli edifici esistenti ritenuta in contrasto con le strategie del PGT vigente in quanto non risulta sia stata fatta una stima dei possibili impatti sulla viabilità e sull'ambiente derivanti dal carico urbanistico eventualmente generato.
Controdeduzione: La definizione della funzione FC8 è stata introdotta con lo scopo di meglio localizzare queste destinazioni che la norma vigente consentiva in tutto il territorio comunale. La scelta localizzativa nell'ambito di Via Bergamo deve comunque essere verificata di volta in volta sulla base delle limitazione contenute nella Legge Regionale 8/2013 e nel successivo regolamento di attuazione tenendo quindi conto delle distanze di 500 metri dagli spazi sensibili quali scuole, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture operanti in ambito socio-sanitario, ecc.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°23
GRUPPO CONSIGLIARE PROSPETTIVA COMUNE
Riassunto dell'osservazione: TESSUTO R1 si chiede il ripristino di un limite percentuale alle destinazioni compatibili, eventualmente elevandolo fino al 50% della SLP esistente.
Controdeduzione: Tra i presupposti di politica amministrativa che hanno sotteso le scelte della variante al PGT, ha particolare rilevanza la volontà di "liberare le energie" attraverso azioni mirate alla eliminazione della vincolistica eccessiva contenuta nello strumento urbanistico vigente. In quest'ottica va letta la scelta di eliminare i limiti percentuali e le funzioni compatibili, anche nel tessuto storico. Il tessuto R1 tuttavia rappresenta un ambito urbano particolarmente importante per lo sviluppo e il rilancio della città, trattandosi di un nucleo caratterizzato da una pluralità di funzioni tra loro interconnesse, la cui compresenza costituisce l'essenza propria del centro storico della Città. Per questa ragione si è scelto di porre comunque delle limitazioni, benché espresse sotto altre forme.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°24
GRUPPO CONSIGLIARE PROSPETTIVA COMUNE
Riassunto dell'osservazione: Art.33.8 Disposizioni di Attuazione del PDR (ambito ex PCC17): si chiede vengano specificate e garantite, per il nuovo edificio, caratteristiche di biocompatibilità e di eco-sostenibilità.
Controdeduzione: la norma inserita nelle disposizione di attuazione del Piano delle Regole non prevede caratteristiche particolari di eco-sostenibilità che peraltro sono oggetto di numerose disposizioni normative recenti alle quali l'Amministrazione comunali intende attenersi nella realizzazione dell'intervento. Pertanto l'osservazione viene respinta.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°25
GRUPPO CONSIGLIARE PROSPETTIVA COMUNE
Riassunto dell'osservazione: ART.3 punto 3.5 si chiede che l'altezza massima indicata di 2,60m per i piani semi-interrati, venga ridotta a 2,40m. al fine di risparmiare 20 cm sull'altezza complessiva dell'edificio fuori terra.
Controdeduzione: Si ritiene di confermare la normativa vigente in merito all'altezza dei piani interrati e semi-interrati in quanto la stessa risulta coerente con le esigenze costruttive dei fabbricati.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°26
GRUPPO CONSIGLIARE PROSPETTIVA COMUNE
Riassunto dell'osservazione: ART.3 punto 3.5 si chiede che l'altezza massima indicata in 0,80m per le sporgenze fuori terra dell'estradosso dei piani seminterrati, venga ridotta a 0,40m, al fine di risparmiare 40cm sull'altezza complessiva dell'edificio fuori terra.
Controdeduzione: Si ritiene di confermare la normativa relativa alla sporgenza fuori terra dei vani interrati e semi-interrati in quanto la stessa consente una maggiore libertà progettuale.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°27
GRUPPO CONSIGLIARE PROSPETTIVA COMUNE
Riassunto dell'osservazione: ART.7 punto 7.4-d) si chiede che l'altezza massima indicata in 0,80m per la sporgenza fuori terra dell'estradosso dei piani seminterrati, venga ridotta a 0,40m. al fine di avere un impatto inferiore dei volumi costruiti.
Controdeduzione: Si ritiene opportuno accettare l'osservazione proponendo per le parti interrate delle costruzioni a confine che le stesse siano realizzate a quota non superiore a quella del terreno naturale. Si propone quindi di riformulare il terzo comma dell'articolo 7.4 come segue: "Le parti interrate delle costruzioni possono essere realizzate - in tutte le zone - a confine, salva sempre l'applicazione di quanto prescritto dall'art.873 del codice civile. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per 'parti interrate delle costruzioni' si intendono quelle aventi una copertura il cui estradosso (inteso comprensivo delle strutture, degli strati coibenti, isolanti, di protezione, di finitura superiore e degli strati di terreno sopra riportato) sia posto ad una quota non superiore rispetto alla quota del terreno naturale non sistemato."
Accoglimento.
OSSERVAZIONE n°28
GRUPPO CONSIGLIARE PROSPETTIVA COMUNE
Riassunto dell'osservazione: FC8 si chiede che venga presentata documentazione inerente la verifica acustica per queste nuove destinazioni d'uso per la tutela delle destinazioni già presenti nell'intorno.
Controdeduzione: L'osservazione non è accolta in quanto la documentazione relativa alla verifica acustica per le destinazioni d'uso FC8 è quella prevista dalla normativa vigente nel rispetto dei contenuti del Piano di Classificazione Acustica nel territorio comunale.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°29
GRUPPO CONSIGLIARE PROSPETTIVA COMUNE
Riassunto dell'osservazione: FC8 si chiede che venga prevista un'adeguata presenza i spazi per parcheggi, in funzione della nuova attività insediativa nella misura non inferire al 200% della superficie dedicata.
Controdeduzione: Si ritiene di confermare la normativa vigente senza introdurre un maggiore aggravio di parcheggio per la funzione FC8.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°30
GRUPPO CONSIGLIARE PROSPETTIVA COMUNE
Riassunto dell'osservazione: ART.28 si chiede che l'eventuale aumento di superficie destinata a soppalco concorra al calcolo della SLP complessiva.
Controdeduzione: Si ritiene di confermare la normativa vigente in quanto coerente con l'intenzione di favorire il recupero del tessuto storico a prevalente destinazione residenziale.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°31
GRUPPO CONSIGLIARE PROSPETTIVA COMUNE
Riassunto dell'osservazione: ART.29 punto 29.3 si chiede, che per l'eventuale cambio di destinazione d'uso, venga consegnata anche la verifica inerente all'aspetto acustico della nuova destinazione.
Controdeduzione: L'osservazione non è accolta in quanto la documentazione relativa alla verifica acustica è quella prevista dalla normativa vigente nel rispetto dei contenuti del Piano di Classificazione Acustica nel territorio comunale.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°32
GRUPPO CONSIGLIARE PROSPETTIVA COMUNE
Riassunto dell'osservazione: ART.29 punto 29.3 si chiede, che per l'eventuale cambio di destinazione d'uso, venga dimostrata l'effettiva presenza di una superficie adeguata posizionata nelle vicinanze dei locali e da destinare a parcheggio.
Controdeduzione: La previsione contenuta nell'articolo 29.3 prevede che gli interventi siano assentibili solo attraverso un Permesso di Costruire Convenzionato; la convenzione dovrà tener conto della necessità di disporre una superficie di parcheggio adeguata sulla base delle destinazione proposte e nel rispetto della normativa vigente.
Non accoglimento
OSSERVAZIONE n°33
GRUPPO CONSIGLIARE PROSPETTIVA COMUNE
Riassunto dell'osservazione: ART.29 punto 29.3 si chiede, che per l'eventuale cambio di destinazione d'uso, venga eliminata la possibilità di monetizzare la superficie a parcheggio, al fine di evitare che le strade limitrofe siano invase ed usa impropriamente.
Controdeduzione: Come espresso nell'osservazione precedente la presenza di un Permesso di Costruire Convenzionato consente all'Amministrazione di valutare caso per caso le destinazioni proposte e le necessità di parcheggio, valutando altresì l'eventuale possibilità di monetizzazione.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°34
GRUPPO CONSIGLIARE PROSPETTIVA COMUNE
Riassunto dell'osservazione: ART. 8.1.5 si chiede l'eliminazione della seguente frase "Destinazioni equiparate al commercio. Si considerano destinazioni equiparate al commercio (inquadrate al tal fine nella destinazione FC2 e FC3in rapporto alla superficie coperta) tutte le attività di erogazione diretta di servizio al pubblico, non riconducibili a quelle elencate in precedenza nella categoria funzionale del commercio".
Controdeduzione: La norma inserita ha lo scopo di inquadrare alcune destinazioni d'uso "atipiche" all'interno delle destinazioni FC2 e FC3 e quindi di determinare conseguentemente una possibile localizzazione nel territorio comunale; conseguentemente la norma deve essere confermata.
Non accoglimento
OSSERVAZIONE n°35
GRUPPO CONSIGLIARE PROSPETTIVA COMUNE
Riassunto dell'osservazione: ART.52.4 si chiede lo stralcio di qualsiasi riferimento ad attività di allevamento in quanto l'ambito VP4 può essere interessato, in caso di conduzione agricola dei fondi, da finalità esclusivamente di coltivazione
Controdeduzione: Le modifiche introdotte all'articolo 52.4 in parziale accoglimento dell'osservazione n.15 escludono attività di allevamento nell'ambito VP4.
Accoglimento.
OSSERVAZIONE n°36
GRUPPO CONSIGLIARE PROSPETTIVA COMUNE
Riassunto dell'osservazione: TESSUTO R1 si chiede l'eliminazione della previsione secondo cui attività riconducibili alle funzioni FC1 e FC2 potranno essere insediate ai piani interrati e/o al piano primo degli edifici
Controdeduzione: La scelta di consentire le funzioni FC1 e FC2 ai piani interrati e ai primi piani delle abitazioni è coerente con i presupposti di politica amministrativa che hanno sotteso le scelte contenute nella variante al PGT. Per altro un chiarimento della norma stessa verrà introdotto attraverso l'accettazione dell'osservazione predisposta dall'Ufficio Tecnico.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°37
GRUPPO CONSIGLIARE PROSPETTIVA COMUNE
Riassunto dell'osservazione: Ambito VP4 al fine di scongiurare possibili situazioni di degrado paesaggistico, si confermino le previsioni attuali in materia di attività insediabili.
Controdeduzione: Le modifiche introdotte in risposta all'osservazione n.15 chiariscono le previsioni in materia di attività insediabili nella zona VP4.
Non accoglimento
OSSERVAZIONE n°38
GRUPPO CONSIGLIARE PROSPETTIVA COMUNE
Riassunto dell'osservazione: Ambito VP4 e ambiti a Verde di Rispetto e Salvaguardia ambientale (VR) del TUC, si propone che le recinzioni siano tali da non introdurre elementi che possano concorrere a creare disordine e degrado ambientale e debbano inserirsi in maniera non invasiva nel contesto paesaggistico.
Controdeduzione: Le modifiche introdotte in risposta all'osservazione n.15 chiariscono le previsioni in materia di attività insediabili nella zona VP4.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°39
GRUPPO CONSIGLIARE PROSPETTIVA COMUNE
Riassunto dell'osservazione: Ai punti 18.2 e 18.3 delle Disposizioni di Attuazione manca qualsiasi riferimento o previsione circa la verifica del rispetto dei requisiti acustici e di tutela dei terzi in caso di pubblici esercizi all'aperto e/o nelle corti interne degli edifici.
Controdeduzione: L'articolo 18.2 prevede che per l' installazione di strutture destinate all'attività di pubblico esercizio aventi caratteristiche di provvisorietà, la Giunta Comunale, sentiti gli Uffici di Polizia Locale e l'Ufficio Tecnico, stabilisce con specifica convenzione la modalità di esecuzione delle opere e le garanzie in merito delle caratteristiche acustiche dell'insediamento nonché garanzie in merito al rispetto degli accordi convenzionali. Quindi le verifiche relative ai requisiti acustici e le tutele dei terzi sono ampiamente previste nella normativa introdotta e in quella vigente.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°40
GRUPPO CONSIGLIARE PROSPETTIVA COMUNE
Riassunto dell'osservazione: AMBITO AGRICOLO articolo 49.3 la previsione secondo cui "Le destinazioni compatibili di cui all'articolo 8.1.2 (FC2, FT1, FP2.2) non potranno occupare una porzione eccedente il 50% della SLP dell'edificio; è inoltre ammessa la destinazione FT.3.2 Attività ricettive non alberghiere limitatamente al 50%", rischia di introdurre attività impattanti sul territorio.
Controdeduzione: Tra i presupposti di politica amministrativa che hanno sotteso le scelte della variante al PGT, ha particolare rilevanza la volontà di "liberare le energie" attraverso azioni mirate alla eliminazione della vincolistica eccessiva contenuta nello strumento urbanistico vigente. In quest'ottica l'eliminazione delle restrizioni normative in merito alle destinazioni d'uso ammesse nelle diverse zone omogenee costituisce un elemento che qualifica le scelte contenute nella variante, che vengono pertanto confermate.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°41
FERRARIO LOREDANA
Riassunto dell'osservazione: Confermare l'inserimento dell'area di proprietà nella Zona R4 ed eliminare la piccola porzione a vincolo paesaggistico e di tutela ambientale VP6Piana di Vizzago che ricade sulla proprietà per poter realizzare servizi pertinenziali.
Controdeduzione:
La sovrapposizione del vincolo VP6-Piana di Vizzago sulla tavola del piano delle regole ha evidenziato una incongruenza nell'ambito oggetto di osservazione, si ritiene corretto rettificare eliminando la sovrapposizione del vincolo VP6 alla proprietà.
Accoglimento.
OSSERVAZIONE n°42
GEOM. PEREGO CARLO
Riassunto dell'osservazione: Per Edifici ER funzionali all'attività agricola ma residenze del tutto assimilabili a quelle in ambito R3 evidenziati con la simbologia "asterisco" la distanza minima dai confini di proprietà venga ridotta da mt 10,00 mt 5,00 nel caso di realizzazione di nuovi fabbricati accessori, ampliamenti o sopralzi, anche al fine di non gravare i proprietari di oneri derivanti da convenzioni con confinanti o di non aver spazio a sufficienza per operare.
Controdeduzione: Si ritiene di confermare la normativa vigente in quanto coerente con quella delle aree agricole comunali.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°43
GEOM. PEREGO CARLO
Riassunto dell'osservazione: Al fine di premiare chi ha investito sulla riqualificazione del proprio immobile con riduzione del fabbisogno energetico di almeno il 10" successivamente all'approvazione del vigente PGT, e non ha goduto dell'ampliamento una tantum, possa comunque usufruire di tale bonus senza necessità di intervenire nuovamente sull'immobile.
Controdeduzione: La proposta non è accoglibile in quanto le premialità energetiche non possono essere attribuite ad interventi già realizzati.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°44
SGRINZATO ELISABETTA
Riassunto dell'osservazione: Stralciare il terreno dalla zona R2b - Tessuto residenziale con elementi di rilievo urbanistico/architettonico in ambiti di particolare pregio storico ambientale e tessuto morfologicamente connotato - da mantenere ed inserirlo in zona R4 - Tessuto residenziale a media e bassa densità - da razionalizzare.
Controdeduzione: Si ritiene di accettare le osservazione in quanto la richiesta è coerente con lo stato dei luoghi e con i presupposti di politica amministrativa che hanno sotteso le scelte della variante al PGT.
Accoglimento.
OSSERVAZIONE n°45
ARIALDO VILLA
Riassunto dell'osservazione: IMMOBILE ANDEGARDO s.r.l. chiede: - Nell'ambito della zona P1 tessuto produttivo prevalentemente industriale di grande dimensioni possibilità sugli edifici esistenti, dismessi dalla attività industriale, cambio d'uso delle attuali destinazioni ad uffici direzione in favore di una destinazione residenziale, anche di tipo collettivo-sociale, senza limite percentuale della possibilità di utilizzo abitativo della Slp esistente. - Modalità di attuazione con Permesso di Costruire Convenzionato - Stralciare il mapp.3290 fg.5 dalla zona produttiva P1 in favore di un ambito di tessuto residenziale di media/bassa densità senza incremento della Slp esistenti e senza ampliamento dell'edificio esistente.
Controdeduzione: Si ritiene di confermare le previsioni del Piano in quanto coerenti con le scelte del Piano di Governo del Territorio vigente che attribuisce al comparto la destinazione industriale. Si ritiene inoltre che eventuali modifiche alle destinazioni esistenti debbano essere verificate con le previsioni complessive di sviluppo del comparto industriale.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°46
GALBUSERA CELESTE - NICOLA - ELENA - BOSISIO LUIGIA
Riassunto dell'osservazione: Stralciare l'area di proprietà dalla zona P3 - Tessuto produttivo di piccola dimensione inserito nel tessuto a prevalente presenza residenziale ed inserirla in zona R4 - Tessuto residenziale a media e bassa densità - da razionalizzare.
Controdeduzione: la destinazione urbanistica dell'area deve essere riconfermata i quanto coerente con lo stato dei luoghi.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°47
BONALUME EMILIO
Riassunto dell'osservazione: In qualità di proprietario di un terreno ricadente in zona P3 - Tessuto produttivo di piccola dimensione inserito nel tessuto a prevalente presenza residenziale chiede che vengano ripristinati gli indici di edificazione già previsti nel vigente PGT.
Controdeduzione: Si ritiene di accettare parzialmente l'osservazione modificando l'indice fondiario delle zone P3 - Tessuto produttivo di piccola dimensione inserito nel tessuto a prevalente presenza residenziale da 0,30 a 0,40.
Parziale accoglimento.
OSSERVAZIONE n°48
ORSANIGO ARTURO
Riassunto dell'osservazione: Modificare l'articolo 29 "Tessuto R2a. Ville storiche ed edifici monumentali da tutelare" : - punto 29.3 annullare la diciture "....purchè sia garantita in ogni caso l'integrità e l'unitarietà dell'immobile", venga precisato in modo inequivocabile il significato e a cosa sia da applicare a tale dicitura. - punto 29.4 considerare ammissibile la possibilità di interventi di ristrutturazione degli edifici privi di qualsiasi pregio storico-architettonico anche attraverso il loro accorpamento con progettazione unitaria - eliminare la doppia retinatura relativa a "Zone di tutela ZT" , rigatura blu, che sembra investire nella variante una maggior quantità di edificio stalla fienile, vincolo ingiustificato
Controdeduzione: L'accoglimento dell'osservazione riguarda la eliminazione della doppia retinatura relativa alle zone di tutela ZT, dopo un riscontro con i contenuti del vincolo originario imposto dal Ministero dei beni culturali. Dalla lettura del vincolo originario si evince che una porzione del fabbricato che risulta vincolata nel PGT non è compresa nella cartografia allegata al vincolo stesso; si rettificano di conseguenza le tavole grafiche del Piano. Per quanto riguarda la definizione di unitarietà ed integrità dell'immobile, si ritiene che la stessa debba essere confermata.
Parziale accoglimento.
OSSERVAZIONE n°49
BISIACH MARGHERITA - FERRANTE VALERIA
Riassunto dell'osservazione: Modificare la categoria di intervento da "Risanamento conservativo" a "Ristrutturazione conservativa"
Controdeduzione: la documentazione presentata consente di valutare le caratteristiche architettoniche del fabbricato che sono più correttamente classificabili alla categoria di intervento "Ristrutturazione conservativa"
Accoglimento.
OSSERVAZIONE n°50
GUINDANI LUCIA - ALESSANDRO VISMARA
Riassunto dell'osservazione: - Nella tavola PS2 del Piano dei Servizi emerge che la previsione del percorso piedibus per la scuola primaria è posto all'interno del mappale di proprietà si chiede di precisare che il percorso sia esterno alla proprietà - La strada Bellavista identificata nelle tavole di piano con una larghezza pari a 3mt andrebbe corretta indicandola con una larghezza pari a 6mt, visto che gli arretramenti degli immobili recentemente edificati erano previsti dalle disposizioni vigenti per ottenere un calibro stradale pari a 6mt.
Controdeduzione: L'osservazione viene accolta parzialmente per la parte riguardante l'osservazione n°2 modificando conseguentemente il sedime della strada "Bellavista". Per quanto riguarda l'osservazione n°1 si confermano le previsioni del piano.
Parziale accoglimento.
OSSERVAZIONE n°51
RAVASI VINCENZO
Riassunto dell'osservazione: Aggiornare la cartografia del PGT rimuovendo la retinatura indicante "corridoio ecologico" VP4, per quelle aree che risultano già comprese all'interno della perimetrazione del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone.
Controdeduzione: L'osservazione è accolta in quanto nell'area compresa nel perimetro del Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, prevale la normativa introdotta dal Piano del Parco e la sovrapposizione potrebbe comportare difficoltà interpretative della norma. La decisione è in coerenza con quanto segnalato dall'ufficio tecnico nell'osservazione n. 85.
Accoglimento.
OSSERVAZIONE n°52
ROCCA PATRIZIO
Riassunto dell'osservazione: Si propone di modificare la destinazione urbanistica dell'area di proprietà della Compagnia Petrolifera Piemontese s.r.l. da "Zona E2-Area Agricola di valenza paesistica" a "Zona residenziale a media-bassa densità" anche eventualmente sottoposta all'obbligo di intervento convenzionato ed accompagnato dalla realizzazione di opere di mitigazione e/o di percorsi di rilevanza ambientalepaesistica.
Controdeduzione: L'osservazione proposta non può essere accolta in quanto la destinazione dell'ambito è coerente con lo stato dei luoghi ed inoltre la variante costituirebbe un evidente consumo di suolo non consentito dalla L.R. 31/2014.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°53
GRUPPO CONSILIARE SEI MERATE
Riassunto dell'osservazione: ARTICOLO 7.3 - "Distanza minima delle strade": reintrodurre la dicitura "(m 5) per strade di larghezza inferiore a m 7; m7,50, per strade di larghezza da m 7 a 15; m 10, per strade di larghezza superiore a m 15".
Controdeduzione: Si ritiene di accettare parzialmente l'osservazione modificando l'articolo 7.3 ma riproponendo la larghezza superiore ai 5 m. solo nel, caso di nuovi edifici escludendo interventi di ristrutturazione ed ampliamento. Si riporta conseguentemente la modifica dell'articolo 7.3: Testo variato pari a m 5, per strade di larghezza inferiore a m 7 e per i nuovi fabbricati con esclusione delle ristrutturazione, degli ampliamenti e delle sopraelevazioni a m 7,5, per strade di larghezza da m 7 a 15 ed a m 10, per strade di larghezza superiore a m 15.
Parziale accoglimento.
OSSERVAZIONE n°54
GRUPPO CONSILIARE SEI MERATE
Riassunto dell'osservazione: ARTICOLO 8.1.6 - "Norme speciali per le attività commerciali": reintrodurre la dicitura "All'interno del tessuto urbano consolidato, per le nuove strutture di vendita da attuare mediante nuovi interventi o interventi sull'esistente deve essere valutata la compatibilità con la viabilità di accesso e con le strutture di parcheggio".
Controdeduzione: Tra i presupposti di politica amministrativa che hanno sotteso le scelte della variante al PGT, ha particolare rilevanza la volontà di "liberare le energie" attraverso azioni mirate alla eliminazione della vincolistica eccessiva contenuta nello strumento urbanistico vigente. La valutazione delle necessità di parcheggio e la compatibilità con la viabilità di accesso deve essere valutata solamente in considerazione della normativa vigente.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°55
GRUPPO CONSILIARE SEI MERATE
Riassunto dell'osservazione: ARTICOLO 8.1.7 - "Destinazioni principali e destinazioni esclude": reintrodurre la dicitura "Ove non diversamente specificato, nei tessuti urbani consolidati e nelle aree di completamento, le destinazioni compatibili non potranno occupare una porzione eccedente il terzo della SLP complessiva dell'unità immobiliare o dell'insediamento considerati".
Controdeduzione: Tra i presupposti di politica amministrativa che hanno sotteso le scelte della variante al PGT, ha particolare rilevanza la volontà di "liberare le energie" attraverso azioni mirate alla eliminazione della vincolistica eccessiva contenuta nello strumento urbanistico vigente. In quest'ottica l'eliminazione delle restrizioni normative in merito alle destinazioni d'uso ammesse nelle diverse zone omogenee costituisce un elemento che qualifica le scelte contenute nella variante, che vengono pertanto confermate.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°56
GRUPPO CONSILIARE SEI MERATE
Riassunto dell'osservazione: ARTICOLO 8 - "Categorie funzionali o destinazioni d'uso": stralciare la dicitura "Le destinazioni d'uso possono coesistere senza limitazioni percentuali".
Controdeduzione: Tra i presupposti di politica amministrativa che hanno sotteso le scelte della variante al PGT, ha particolare rilevanza la volontà di "liberare le energie" attraverso azioni mirate alla eliminazione della vincolistica eccessiva contenuta nello strumento urbanistico vigente. In quest'ottica l'eliminazione delle restrizioni normative in merito alle destinazioni d'uso ammesse nelle diverse zone omogenee costituisce un elemento che qualifica le scelte contenute nella variante, che vengono pertanto confermate.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°57
GRUPPO CONSILIARE SEI MERATE
Riassunto dell'osservazione: ARTICOLO 18.2 - "Uso temporaneo di edifici e di aree. Insediamento di cantieri edili. Attività commerciali e di servizio su aree pubbliche": reintrodurre la dicitura "a condizione che lo stesso [l'insediamento di attività commerciali] non comporti significativa compromissione del corretto assetto funzionale e dell'igiene del territorio nonché delle esigenze di sicurezza della circolazione (pedonale, ciclistica e veicolare9 né riduzione degli spazi a verde e del patrimonio arboreo esistente".
Controdeduzione: L'articolo 18.2 prevede che per l'installazione di strutture destinate all'attività di pubblico esercizio aventi caratteristiche di provvisorietà, la Giunta Comunale, sentiti gli Uffici di Polizia Locale e l'Ufficio Tecnico, stabilisce con specifica convenzione la modalità di esecuzione delle opere e le garanzie in merito delle caratteristiche acustiche dell'insediamento nonché garanzie in merito al rispetto degli accordi convenzionali. Quindi le verifiche relative ai requisiti acustici e le tutele dei terzi sono ampiamente previste nella normativa introdotta e in quella vigente.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°58
GRUPPO CONSILIARE SEI MERATE
Riassunto dell'osservazione: ARTICOLO 28.3 - " Funzioni ammesse [nel tessuti R1-Tessuto storico a prevalente destinazione residenziale]: - Reintrodurre la dicitura "Le destinazioni compatibili non potranno occupare una porzione eccedente il 30% della SLP dell'unita immobiliare o dell'insediamento" - Stralciare la dicitura "FC1-Esercizi pubblici" - Stralciare la dicitura "Le attività riconducibili alle funzioni FC1 e FC2 sono insediabili ai piani terra (ovvero ai piani strada) degli edifici, ai piani interrati, con possibilità di estensione anche al piano primo purchè formino un'unica unità immobiliare e funzionale"
Controdeduzione: Tra i presupposti di politica amministrativa che hanno sotteso le scelte della variante al PGT, ha particolare rilevanza la volontà di "liberare le energie" attraverso azioni mirate alla eliminazione della vincolistica eccessiva contenuta nello strumento urbanistico vigente. In quest'ottica l'eliminazione delle restrizioni normative in merito alle destinazioni d'uso ammesse nelle diverse zone omogenee costituisce un elemento che qualifica le scelte contenute nella variante, che vengono pertanto confermate.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°59
GRUPPO CONSILIARE SEI MERATE
Riassunto dell'osservazione: ARTICOLO 28.4 - "Interventi ammessi [nel Tessuto R1-Tessuto storico a prevalente destinazione residenziale]: reintroduzione della dicitura "Gli ampliamenti di cui al presente articolo non sono cumulabile con altri eseguibili in applicazione della Legge Regionale n.13/2009 (Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia)"
Controdeduzione: l'osservazione è respinta ricordando che il riferimento alla Legge Regionale 13/2009 (Piano Casa) è stato eliminato in quanto la citata legge non è più vigente dal 1° gennaio 2014.
Non accoglimento
OSSERVAZIONE n°60
GRUPPO CONSILIARE SEI MERATE
Riassunto dell'osservazione: ARICOLO 30 -Tessuto R2b -Tessuto residenziale con elementi di rilievo urbanistico/architettonico in ambiti di particolar pregio storico-ambientale e tessuto morfologicamente connotato": - Reintrodurre al punto 30.3 "Funzioni ammesse" la dicitura "Le destinazioni compatibili non potranno occupare una porzione eccedente il 30% della SLP dell'unità immobiliare o dell'insediamento" - Stralcio al punto 30.3 "Funzioni ammesse" delle diciture "FC1-Esercizi pubblici" e "FC2-Commercio in esercizio di vicinato" - Reintrodurre al punto 30.4 "Interventi ammessi" la dicitura "I progetti riguardanti edifici, inclusi negli ambiti sottoposti a tutela ambientale, e/o vincolati per qualità storico-architettoniche, sono soggetti, nei casi previsti dalle norme vigenti, all'iter istruttorio dal D. Lgs. 42/2004 e s.m.i." - Reintrodurre al punto 30.4 "Interventi ammessi" la dicitura "Gli ampliamenti di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri eseguibili in applicazione della Legge Regionale n.13/2009 (Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia).
Controdeduzione: Tra i presupposti di politica amministrativa che hanno sotteso le scelte della variante al PGT, ha particolare rilevanza la volontà di "liberare le energie" attraverso azioni mirate alla eliminazione della vincolistica eccessiva contenuta nello strumento urbanistico vigente. In quest'ottica l'eliminazione delle restrizioni normative in merito alle destinazioni d'uso ammesse nelle diverse zone omogenee costituisce un elemento che qualifica le scelte contenute nella variante, che vengono pertanto confermate. Inoltre l'osservazione è respinta ricordando che il riferimento alla Legge Regionale 13/2009 (Piano Casa) è stato eliminato in quanto la citata legge non è più vigente dal 1° gennaio 2014.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°61
GRUPPO CONSILIARE SEI MERATE
Riassunto dell'osservazione: ATICOLO 32 Tessuto R3-Tessuto residenziale a media e bassa densità - da mantenere:
- Reintrodurre al punto 32.3 "Funzioni ammesse" reintrodurre la dicitura "Le destinazioni compatibili non potranno occupare una porzione eccedente il 30% della SLP dell'unità immobiliare o dell'insediamento" - Stralciare al punto 32.3 "Funzioni ammesse" la dicitura "FC1-Esercizi pubblici - Reintrodurre al punto 32.4 "Interventi ammessi" la dicitura "Gli ampliamenti di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri eseguibili in applicazione della Legge Regionale n.13/2009 (Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia)".
Controdeduzione: Tra i presupposti di politica amministrativa che hanno sotteso le scelte della variante al PGT, ha particolare rilevanza la volontà di "liberare le energie" attraverso azioni mirate alla eliminazione della vincolistica eccessiva contenuta nello strumento urbanistico vigente. In quest'ottica l'eliminazione delle restrizioni normative in merito alle destinazioni d'uso ammesse nelle diverse zone omogenee costituisce un elemento che qualifica le scelte contenute nella variante, che vengono pertanto confermate. Inoltre l'osservazione è respinta ricordando che il riferimento alla Legge Regionale 13/2009 (Piano Casa) è stato eliminato in quanto la citata legge non è più vigente dal 1° gennaio 2014.
Non accoglimento
OSSERVAZIONE n°62
GRUPPO CONSILIARE SEI MERATE
Riassunto dell'osservazione: ATICOLO 33 - Tessuto R4- Tessuto residenziale a media e bassa densità - da razionalizzare: - Reintrodurre al punto 33.3 "Funzioni ammesse" reintrodurre la dicitura "Le destinazioni compatibili non potranno occupare una porzione eccedente il 50% della SLP dell'unità immobiliare o dell'insediamento" - Stralciare al punto 33.3 "Funzioni ammesse" la dicitura "FC1-Esercizi pubblici - Reintrodurre al punto 33.4 "Interventi ammessi" la dicitura "Gli ampliamenti di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri eseguibili in applicazione della Legge Regionale n.13/2009 (Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia)".
Controdeduzione: Tra i presupposti di politica amministrativa che hanno sotteso le scelte della variante al PGT, ha particolare rilevanza la volontà di "liberare le energie" attraverso azioni mirate alla eliminazione della vincolistica eccessiva contenuta nello strumento urbanistico vigente. In quest'ottica l'eliminazione delle restrizioni normative in merito alle destinazioni d'uso ammesse nelle diverse zone omogenee costituisce un elemento che qualifica le scelte contenute nella variante, che vengono pertanto confermate. Inoltre l'osservazione è respinta ricordando che il riferimento alla Legge Regionale 13/2009 (Piano Casa) è stato eliminato in quanto la citata legge non è più vigente dal 1° gennaio 2014.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°63
GRUPPO CONSILIARE SEI MERATE
Riassunto dell'osservazione: ATICOLO 33 - Tessuto R4- Tessuto residenziale a media e bassa densità - da razionalizzare: - Punto 33.8 (ex PCC17 Cascina Galli) area contraddistinta con la simbologia % si suggerisce di contenere l'altezza massima dai 13,50m a 10,50m.
Controdeduzione: La previsione sull'ambito ex PCC 17 Cascina Galli, area destinata all'edilizia convenzionata, di un'altezza massima pari a 13,5 mt, permette un migliore sviluppo della volumetria attribuita all'area con il conseguente aumento delle aree libere circostanti il fabbricato; pertanto la previsione deve essere confermata
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°64
GRUPPO CONSILIARE SEI MERATE
Riassunto dell'osservazione: ATICOLO 34 - Tessuto R5- Tessuto residenziale a medio e bassa densità - da riqualificare: - Reintrodurre al punto 34.3 "Funzioni ammesse" reintrodurre la dicitura "Le destinazioni compatibili non potranno occupare una porzione eccedente il 50% della SLP dell'unità immobiliare o dell'insediamento" - Stralciare al punto 34.3 "Funzioni ammesse" la dicitura "FC1-Esercizi pubblici - Reintrodurre al punto 34.4 "Interventi ammessi" la dicitura "Gli ampliamenti di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri eseguibili in applicazione della Legge Regionale n.13/2009 (Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia)".
Controdeduzione: Tra i presupposti di politica amministrativa che hanno sotteso le scelte della variante al PGT, ha particolare rilevanza la volontà di "liberare le energie" attraverso azioni mirate alla eliminazione della vincolistica eccessiva contenuta nello strumento urbanistico vigente. In quest'ottica l'eliminazione delle restrizioni normative in merito alle destinazioni d'uso ammesse nelle diverse zone omogenee costituisce un elemento che qualifica le scelte contenute nella variante, che vengono pertanto confermate. Inoltre l'osservazione è respinta ricordando che il riferimento alla Legge Regionale 13/2009 (Piano Casa) è stato eliminato in quanto la citata legge non è più vigente dal 1° gennaio 2014.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°65
GRUPPO CONSILIARE SEI MERATE
Riassunto dell'osservazione: ARTICOLO 36 Tessuto P1- Tessuto produttivo prevalentemente industriale di grandi dimensioni: - Reintrodurre al punto 36.3 "Funzioni ammesse" la dicitura "Le destinazioni compatibili non potranno occupare una porzione eccedente il 20% della SLP dell'unità immobiliare o dell'insediamento" - Reintrodurre al punto 36.7 "Alberature di mitigazione" la dicitura "3 alberi ogni 250 Mq" e "5 arbusti ogni 100 Mq di superficie territoriale"
Controdeduzione: Si ritiene di accogliere parzialmente l'osservazione precisando all'articolo 36.3 "Funzioni ammesse" che le attività FC1 FT1 non possono superare il 20% della Slp. Si modifica conseguentemente la normativa.
Parziale accoglimento.
OSSERVAZIONE n°66
GRUPPO CONSILIARE SEI MERATE
Riassunto dell'osservazione: ARTICOLO 37 Tessuto P2- Tessuto produttivo artigianale - industriale di media dimensione: - Reintrodurre al punto 37.3 "Funzioni ammesse" la dicitura "Le destinazioni compatibili non potranno occupare una porzione eccedente il 40% della SLP dell'unità immobiliare o dell'insediamento" - Reintrodurre al punto 37.7 "Alberature di mitigazione" la dicitura "3 alberi ogni 250 Mq" e "5 arbusti ogni 100 Mq di superficie territoriale"
Controdeduzione: Tra i presupposti di politica amministrativa che hanno sotteso le scelte della variante al PGT, ha particolare rilevanza la volontà di "liberare le energie" attraverso azioni mirate alla eliminazione della vincolistica eccessiva contenuta nello strumento urbanistico vigente. In quest'ottica l'eliminazione delle restrizioni normative in merito alle destinazioni d'uso ammesse nelle diverse zone omogenee costituisce un elemento che qualifica le scelte contenute nella variante, che vengono pertanto confermate. Inoltre si ritiene di confermare anche la modifica al punto 37.7 alberatura di mitigazione in quanto le modifiche introdotte dalla variante sono ritenute sufficienti a svolgere la mitigazione.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°67
GRUPPO CONSILIARE SEI MERATE
Riassunto dell'osservazione: ARTICOLO 38 Tessuto P3- Tessuto produttivo di piccola dimensione inserito nel tessuto a prevalente presenza residenziale: - Reintrodurre al punto 38.3 "Funzioni ammesse" la dicitura "Le destinazioni compatibili non potranno occupare una porzione eccedente il 50% della SLP dell'unità immobiliare o dell'insediamento". Stralciare la dicitura "FC1Esercizi pubblici".
Controdeduzione: Tra i presupposti di politica amministrativa che hanno sotteso le scelte della variante al PGT, ha particolare rilevanza la volontà di "liberare le energie" attraverso azioni mirate alla eliminazione della vincolistica eccessiva contenuta nello strumento urbanistico vigente. In quest'ottica l'eliminazione delle restrizioni normative in merito alle destinazioni d'uso ammesse nelle diverse zone omogenee costituisce un elemento che qualifica le scelte contenute nella variante, che vengono pertanto confermate.
Non accoglimento
OSSERVAZIONE n°68
GRUPPO CONSILIARE SEI MERATE
Riassunto dell'osservazione: ARTICOLO 39 Tessuto P4- Tessuto misto produttivo commerciale e terziario: - Stralciare al punto 39.3 "Funzioni ammesse" le diciture "FC1-Esercizi pubblici", "FC3-Commerciale in medie strutture" e "FC8 - Destinazioni di intrattenimento e sale da giochi" - Reintrodurre al punto 39.6 "Alberature di mitigazione" la dicitura "3 alberi ogni 250 Mq" e "5 arbusti ogni 100 Mq di superficie territoriale"
Controdeduzione: Tra i presupposti di politica amministrativa che hanno sotteso le scelte della variante al PGT, ha particolare rilevanza la volontà di "liberare le energie" attraverso azioni mirate alla eliminazione della vincolistica eccessiva contenuta nello strumento urbanistico vigente. In quest'ottica l'eliminazione delle restrizioni normative in merito alle destinazioni d'uso ammesse nelle diverse zone omogenee costituisce un elemento che qualifica le scelte contenute nella variante, che vengono pertanto confermate.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°69
GRUPPO CONSILIARE SEI MERATE
Riassunto dell'osservazione: ARTICOLO 40 Tessuto P5- Tessuto a prevalenza presenza commerciale, terziario e direzionale:
- Reintrodurre al punto 40.3 "Funzioni ammesse" la dicitura "Le destinazioni compatibili non potranno occupare una porzione eccedente il 40% della SLP dell'unità immobiliare o dell'insediamento". Stralciare la dicitura "FC-Tutte le attività" Reintrodurre al punto 40.7 "Alberature di mitigazione" la dicitura "3 alberi ogni 250 Mq" e "5 arbusti ogni 100 Mq di superficie territoriale"
Controdeduzione: Tra i presupposti di politica amministrativa che hanno sotteso le scelte della variante al PGT, ha particolare rilevanza la volontà di "liberare le energie" attraverso azioni mirate alla eliminazione della vincolistica eccessiva contenuta nello strumento urbanistico vigente. In quest'ottica l'eliminazione delle restrizioni normative in merito alle destinazioni d'uso ammesse nelle diverse zone omogenee costituisce un elemento che qualifica le scelte contenute nella variante, che vengono pertanto confermate. Inoltre si ritiene di confermare anche la modifica al punto 37.7 alberatura di mitigazione in quanto le modifiche introdotte dalla variante sono ritenute sufficienti a svolgere la mitigazione.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°70
GRUPPO CONSILIARE SEI MERATE
Riassunto dell'osservazione: ARTICOLO 41 VR-Verde di rispetto e salvaguardia ambientale:
Reintrodurre al punto 41.3 "Funzioni ammesse" la dicitura "Le destinazioni compatibili non potranno occupare una porzione eccedente il 30% della SLP dell'unità immobiliare o dell'insediamento"
Controdeduzione: Tra i presupposti di politica amministrativa che hanno sotteso le scelte della variante al PGT, ha particolare rilevanza la volontà di "liberare le energie" attraverso azioni mirate alla eliminazione della vincolistica eccessiva contenuta nello strumento urbanistico vigente. In quest'ottica l'eliminazione delle restrizioni normative in merito alle destinazioni d'uso ammesse nelle diverse zone omogenee costituisce un elemento che qualifica le scelte contenute nella variante, che vengono pertanto confermate.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°71
GRUPPO CONSILIARE SEI MERATE
Riassunto dell'osservazione: ARTICOLO 47 E1-Aree agricole produttive:
- Stralciare al punto 47.3 "Funzioni ammesse" la dicitura "anche in assenza di cui al titolo III della Legge 12/2005" e reintegrare la dicitura "Le destinazioni compatibili non potranno occupare una porzione eccedente il 30% della SLP dell'unità immobiliare"
Controdeduzione: Tra i presupposti di politica amministrativa che hanno sotteso le scelte della variante al PGT, ha particolare rilevanza la volontà di "liberare le energie" attraverso azioni mirate alla eliminazione della vincolistica eccessiva contenuta nello strumento urbanistico vigente. In quest'ottica l'eliminazione delle restrizioni normative in merito alle destinazioni d'uso ammesse nelle diverse zone omogenee costituisce un elemento che qualifica le scelte contenute nella variante, che vengono pertanto confermate.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°72
GRUPPO CONSILIARE SEI MERATE
Riassunto dell'osservazione: ARTICOLO 49 ER-Edifici esistenti in aree agricole non adibiti ad usi agricoli:
- Stralciare al punto 49.1 "Comprendono" la dicitura " e in questi ambiti è possibile la realizzazione delle autorimesse secondo quanto disposto al punto 3.5 delle presenti norme" Stralciare al punto 49.3 "Funzioni ammesse" la funzione "FC2 - Commercio in esercizi di vicinato" e "FP2.2 Artigianato di servizio"
Controdeduzione: Tra i presupposti di politica amministrativa che hanno sotteso le scelte della variante al PGT, ha particolare rilevanza la volontà di "liberare le energie" attraverso azioni mirate alla eliminazione della vincolistica eccessiva contenuta nello strumento urbanistico vigente. In quest'ottica l'eliminazione delle restrizioni normative in merito alle destinazioni d'uso ammesse nelle diverse zone omogenee costituisce un elemento che qualifica le scelte contenute nella variante, che vengono pertanto confermate.
Non accoglimento
OSSERVAZIONE n°73
GRUPPO CONSILIARE SEI MERATE
Riassunto dell'osservazione: ARTICOLO 52 Corridoio di connessione fra il Parco di Montevecchia e della Valle del Curone e il Parco Adda Nord"
- Stralciare al punto 52.4 le diciture " a protezione di allevamenti e delle aree di nuova piantagione e a quelle strettamente pertinenti gli insediamenti edilizi" e "dette recinzioni dovranno essere realizzate in pali di legno e rete metallica di altezza complessiva non superiore a m.2,00 dal piano di campagna, idonee a garantire il passaggio al suolo della fauna di piccole dimensioni (con altezza minima dal piano di campagna di 15cm". Reintegrare al punto 52.4 le diciture "temporanee a protezione delle aree di nuova piantagione e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi" e "elementi in legno di tipo aperto con altezza inferiore o uguale a 1,50mt. Le parti prive di ostacoli debbono avere una superficie minima del 50% di quella totale".
Controdeduzione: Le problematiche relative alle recinzioni nella zona VP4 sono state affrontate in risposta all'osservazione n.15.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°74
GRUPPO CONSILIARE SEI MERATE
Riassunto dell'osservazione: TESSUTO URBANO CONSOLIDATO PERIMETRAZIONE: Eliminare la perimetrazione del TUC e reintrodurre la dicitura dell'art.5, punti da 5.1 a 5.3 del Titolo 2 del PGT vigente
Controdeduzione: Si ritiene di respingere l'osservazione con le motivazioni contenute nelle risposte al Parere della Provincia ed alla osservazione n.7.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°75
MEANI CRISTINA-CORNO MASSIMO-MEANI GIOVANNI ENRICO-TAIBI SALVATRICE-MEANI KATIA
Riassunto dell'osservazione: Contraddistinguere il fabbricato residenziale di proprietà con la simbologia "asterisco" Specificare all'art.8.1.1 Agricoltura-FA che sono ammesse le attività compatibili con la destinazione agricola.
Controdeduzione: L'osservazione è accolta identificando il fabbricato con l'apposita simbologia "asterisco" sul fabbricato non più destinato all'attività agricola. Per quanto riguarda la normativa si introduce all'art. 48.3 la seguente modifica del testo:
"Le destinazioni compatibili FC2 riguardanti attività della filiera alimentare dell'azienda e l'attività legata all'allevamento, addestramento, gestione e cura di animali d'affezione come disciplinate dall'articolo 46, non potranno occupare una porzione eccedente il 30% della SLP dell'unità immobiliare."
Parziale accoglimento.
OSSERVAZIONE n°76
VESTA s.s.
Riassunto dell'osservazione: Specificare meglio che i fabbricati accessori di cui all'art.49.4 lettera c) sono ammessi nelle zone "Aree E2-Area agricola di valenza paesistica" anche quando, tali zone, costituiscono giardino di pertinenza degli edifici esistenti nel "Tessuto residenziale a media e bassa densità-da mantenere" Aumentare la superficie massima realizzabile per i gazebi
Controdeduzione: L'osservazione è accolta precisando nella normativa di piano che i fabbricati accessori possono essere realizzati anche a servizio degli edifici collocati in zona
R3-Tessuto residenziale a media e bassa densità da mantenere che hanno un giardino di pertinenza in zona E2-Area agricola di valenza paesistica. Si modifica conseguentemente la norma della zona E2 all'art. 48.5 aggiungendo al termine del paragrafo la seguente frase: "E consentita la realizzazione di fabbricati accessori con le caratteristiche di cui al successivi art. 49.4 lettera c) per le aree di pertinenza di fabbricati principali collocati nelle zone R3 e R4."
L'osservazione è accolta anche per quanto riguarda la superficie massima realizzabile per i piccoli fabbricati accessori (gazebi, legnaie, depositi attrezzi, ecc.), per la quale si conviene sull'incremento da 8mq. a 10mq., sia per consentire un utilizzo più agevole per le finalità accessorie, sia in ragione della conseguente maggiore disponibilità sul mercato di prodotti prefabbricati in legno aventi caratteristiche analoghe a quelle descritte nella norma. Si modificano di conseguenza gli articoli: 32.8 (tessuto R3); 33.7 (tessuto R4); 34.7 (tessuto R5); 49.4 lettera c) (ER-edifici esistenti in aree agricole non adibiti ad usi agricoli).
Accoglimento.
OSSERVAZIONE n°77
RUGHETTO GIORGIO
Riassunto dell'osservazione: Stralciare porzione del mappale di proprietà dalla zona VR - Verde di rispetto e di salvaguardia ambientale ed inserirlo nel tessuto residenziale
Controdeduzione: Si ritiene di confermare le previsione del PGT nell'ambito in esame in quanto coerenti con i criteri urbanistici sottesi alle scelte del Piano di Governo del territorio e della variante in esame.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°78
SALVIONI ROMANO
Riassunto dell'osservazione: Escludere la proprietà dal "Parco Urbano di Pagnano VP7" e inserirla in analogia con le altre realtà presenti in zona "R3 tessuto residenziale di media-bassa densità da riqualificare"
Controdeduzione: L'osservazione è accettabile in quanto l'ambito è oggetto di una consolidata antropizzazione e come tale è corretto escluderlo dalla proposta di "Parco Urbano di Pagnano", deve essere però mantenuta l'area agricola in quanto l'estensione della zona R3 costituirebbe un nuovo consumo di suolo non possibile ai sensi della L.R. 31/2014.
Accoglimento.
OSSERVAZIONE n°79
PASSONI ADRIANO
Riassunto dell'osservazione: Stralciare l'area dal "Parco Urbano del Bagolino VP5" e riproporre l'area in zona "E2-Aree agricole di valenza paesistica" per poter continuare a svolgere l'attività agricola insediata.
Controdeduzione: Si ritiene di confermare le previsione del PGT nell'ambito in esame in quanto coerenti con i criteri urbanistici sottesi alle scelte del Piano di Governo del territorio e della variante in esame.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°80
CAGLIANI DAMIANO
Riassunto dell'osservazione: Il fabbricato di proprietà è inserito nell'elenco degli edifici e manufatti di interesse storico e architettonico esterni ai nuclei di antica formazione con vincolo di ristrutturazione conservativa. Si chiede che tale vincolo venga posto solo alla facciata lungo la via Statale con la possibilità di demolizione/ampliamento del corpo di fabbrica posto all'interno dell'area e di evidente successiva edificazione.
Controdeduzione: Si ritiene di confermare le previsione del PGT nell'ambito in esame in quanto coerenti con i criteri urbanistici sottesi alle scelte del Piano di Governo del territorio e della variante in esame.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n° 81
ANNUNZIATA ALESSANDRO
Riassunto dell'osservazione: Possibilità di ampliare tramite sopralzo al piano primo l'attività in essere, con la medesima SLP esistente al piano terra, vincolando l'attività a farmacia e servizio medico e aumentando quindi un servizio pubblico.
Controdeduzione: Si ritiene di confermare le previsioni nell'ambito oggetto di variante in quanto la sovra-elevazione parziale del fabbricato costituirebbe un elemento avulso rispetto ai fabbricati limitrofi.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°82
BASANO CARLO -CANTUNI VILMA
Riassunto dell'osservazione: La proprietà attualmente ricompresa in zona "VR-Verde di rispetto e salvaguardia ambientale" venga destinata per una porzione a tessuto residenziale.
Controdeduzione: Si ritiene di confermare le previsione del PGT nell'ambito in esame in quanto coerenti con i criteri urbanistici sottesi alle scelte del Piano di Governo del territorio e della variante in esame.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°83
RIPAMONTI DANIELE
Riassunto dell'osservazione: Integrare la norma relativa alle zone VR pertinenziali della residenza con tutte le limitazioni e restrizioni così come previsto per le aree residenziali ricomprese nelle zone R3 ed R4.
Controdeduzione: L'osservazione può essere accolta consentendo la realizzazione del fabbricato accessorio anche in zona VR. Si modifica conseguentemente l'art. 41.4 aggiungendo al termine del paragrafo la seguente frase:
"E' consentita la realizzazione di fabbricati accessori con le caratteristiche di cui agli articoli 32.8 e 33.7."
Accoglimento.
OSSERVAZIONE n°84
PARMA CESARE
Riassunto dell'osservazione: Traslare l'area denominata ATR1 (ambito di trasformazione) confinante con i territori dei comuni di Robbiate e Ronco Briantino.
Controdeduzione: La variante proposta riguarda lo spostamento di un ambito di trasformazione in un'area agricola, in contrasto con i contenuti della L.R. 31.2014 e pertanto non può essere presa in considerazione.
Non accoglimento.
OSSERVAZIONE n°85
UFFICIO TECNICO COMUNE DI MERATE
Riassunto dell'osservazione:
PIANO DELLE REGOLE - DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE: 1. Pag. 70 - riformulare il paragrafo che finisce erroneamente con una virgola 2. Pag. 81 - Zona E2- tra gli interventi consentiti anche in assenza dei requisiti di cui al titolo III della LR 12/2005 sono elencati interventi riservati all'imprenditore agricolo 3. Pag. 93 VP5 - le citate schede operative per l'attuazione delle aree di completamento a piano attuativo sono l'Allegato B non Alleato A 4. Pag. 96 l'art. 53.6 consente costruzioni senza permanenza di persone e poi successivamente parla di inedificabilità, andrebbe forse corretto togliendo inedificabili e sostituendo con qualora edificabili 5. Chiarire l'art. 28.3 funzioni ammesse nel tessuto storico R1 in merito alle attività riconducibili alle funzioni FC1 e FC2, in particolare riguardo alle modalità attraverso cui le stesse possono formare un'unica unità immobiliare funzionale (modalità di accesso ecc.)
PIANO DELLE REGOLE - ELABORATI GRAFICI: 1. Evidenziare in cartografia gli edifici inventariati (EDIFICI E ELEMENTI DI RILIEVO ESTERNI AI CENTRI STORICI di cui all'apposito fascicolo) 2. Eliminare corridoio ecologico VP4 all'interno dei parchi (Curone/Adda)
Controdeduzione: l'osservazione è accettata introducendo le seguenti modifiche:
- art. 42.4 pag. 70 si modifica la virgola finale con; a) è ammesso unicamente l'insediamento di un nuovo impianto a metano, collocato esternamente al centro abitato, nell'area, da individuare come previsto dai commi precedenti di superficie minima mq.1800 con i parametri urbanistici indicati al successivo comma 42.5; potranno essere realizzati, senza verifiche volumetriche, punti di vendita con una superficie minima di mq. 1800 - art. 52.5 pag. 93 si modifica la scritta Allegato A con Allegato B b) sono consentiti gli interventi di nuova edificazione previsti dall'attuazione degli Ambiti di Completamento (AC); per questi interventi le misure di compensazione ecologica sono quelle previste nelle Allegato A B - Schede operative per l'attuazione delle aree di completamento a piano attuativo;
- art. 52.6 pag. 96 si elimina la frase esse sono inedificabili Le aree incluse nella fascia di rispetto sono classificate in aree e tessuti diversi; esse sono inedificabili e, quando classificate fra le aree edificabili, la relativa disponibilità edificatoria di pertinenza deve essere trasferita sulle aree edificabili adiacenti esterne all'ambito di salvaguardia. - Art. 28.3 pag. 40 si modifica l'ultimo comma "Le attività riconducibili alle funzioni FC1 e FC2 sono insediabili ai piani terra (ovvero ai piani strada) degli edifici, ai piani interrati, con possibilità di estensione anche al piano primo purché i vari piani formino un'unica unità immobiliare e funzionale e siano collegati direttamente ed esclusivamente dall'interno dell'unità stessa, con accesso dal piano strada."
- Per quanto riguarda le modifiche agli elaborati grafici si evidenzia maggiormente sostituendo la simbologia, gli edifici inventariati quali edifici ed elementi di rilievo esterni ai centri storici di cui all'apposito fascicolo. Per quanto riguarda il corridoi ecologico VP4 all'interno del perimetro dei parco Curone e Adda, si elimina la sovrapposizione grafica.
Accoglimento.
OSSERVAZIONE n°86
PARCO REGIONALE DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE DEL CURONE
Riassunto dell'osservazione:
Si esprime parere favorevole alla variante a condizione che: - Nella cartografia venga inserito il Parco Naturale così come individuato dalla L.R. 13/2008 - Aggiornare il punto 52.2 delle Disposizioni di Attuazione del PGT con la specifica che i confini del Parco, l'azzonamento e le NTA del PTCP sono stati definitivamente approvati con DGR 10/2581/2014.
Controdeduzione: si ritiene di accettare l'osservazione inserendo nelle tavole del Piano delle Regole anche le specifiche zone della tavola 1 del PTC del Parco indicato in legenda con le dizioni Parco regionale e Parco naturale. Si aggiorna inoltre l'articolo 52.2 delle disposizioni di Attuazione del PGT eliminando la frase "nella tavola DP3 viene inoltre riportata la perimetrazione relativa alla proposta di ampliamento ai sensi del Piano del Parco adottato dal Consorzio di Gestione del Parco". Infine si aggiunge all'articolo 52.2 la seguente frase: "Per le zone ricomprese nel Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone le modalità di intervento sono definite dalla specifica normativa del Parco. "
Accoglimento.
OSSERVAZIONE n°87
MAGGIONI MASSIMO
Riassunto dell'osservazione: modificare la destinazione urbanistica di parte dell'area di pertinenza adibita a giardino dall'attuale zona R2a-Ville storiche ed edifici monumentali da tutelare in Zona R3-Tessuto residenziale a media e bassa densità da mantenere.
Controdeduzione: Si ritiene di confermare le previsione del PGT nell'ambito in esame in quanto coerenti con i criteri urbanistici sottesi alle scelte del Piano di Governo del territorio e della variante in esame.
Non accoglimento.
S.V.