Imbersago, Ghislandi: la variante per il solo comparto ''Selva'' tende a evitare ricorsi giudiziari. Operiamo per il bene comune

Giovanni Ghislandi e Roberto Di Gregorio
Apparentemente semplice perché riguarda un manufatto già esistente, delle dimensioni di 60 metri per 30, realizzato sul sedime di un vecchio campo da tennis, autorizzato per cinque anni (dietro deposito cauzionale con polizza fidejussoria) come copertura stagionale senza pareti ai lati e finalizzato ad attività agricola legata alla presenza e movimentazione di cavalli presso l'azienda agricola richiedente. La proposta di variante puntuale, o mini-variante, è frutto di una precisa scelta dell'Amministrazione finalizzata ad evitare possibili ricorsi giudiziari in capo al Comune (come meglio indicato più avanti) e fa seguito ad una richiesta che l'azienda ha formulato nei primi mesi del 2015 con lo scopo di rendere permanente questa struttura temporanea attraverso l'avvio di una procedura SUAP in variante (Sportello Unico Attività Produttive), ai sensi di una possibilità garantita dalla legge.
La richiesta di SUAP in variante avanzata dal privato è stata da noi ritenuta degna di considerazione ma non ottimale da un punto di vista politico e per tale motivo abbiamo manifestato la volontà di approfondire l'istanza, a patto che - per ragioni di maggiore pubblicità e trasparenza - la stessa diventasse oggetto di una variante puntuale al PGT di Imbersago redatta dall'architetto Roberto Pozzi, tecnico estensore dello stesso PGT nel 2011-2013, con il quale abbiamo avuto ripetuti contatti in questi mesi: in buona sostanza, toccherà al Consiglio comunale valutare nel merito quanto individuato nella proposta messa a punto dall'architetto Pozzi (presentata e discussa preliminarmente nel corso della Consulta territorio e ambiente del 22 luglio scorso e consultabile da tutti all'indirizzo internet www.comune.imbersago.lc.it) attraverso un asterisco sulle tavole che individua il manufatto nell'Ambito territoriale T6 (in un punto, teniamo a precisare, esterno al perimetro del Parco Adda Nord) e che integra l'art. 97 della Disciplina delle Regole del PGT consentendo il mantenimento in forma permanente del manufatto in oggetto, subordinandolo espressamente al "rilascio di uno specifico Permesso di Costruire Convenzionato, del quale è parte integrante un atto unilaterale d'obbligo finalizzato a stabilire la specificità delle opere di urbanizzazione da realizzarsi a carico del soggetto titolare del Permesso di Costruire suddetto".
In altre parole, riemerge come punto centrale la semplicità sopra accennata: il privato si impegna a realizzare a proprio esclusivo carico delle opere di urbanizzazione di pubblico beneficio scelte dall'Amministrazione comunale secondo una procedura ben definita nella variante e in cambio lo stesso ottiene di mantenere in forma permanente il manufatto. Le opere di urbanizzazione a vantaggio di tutti i cittadini non sono direttamente oggetto della variante e sono in fase di definizione e quantificazione da parte nostra, con il preciso impegno di esporle e discuterne nel corso della prossima seduta della Consulta territorio e ambiente di fine settembre o inizio ottobre, ben prima rispetto alla seduta di adozione della variante al PGT da parte del Consiglio. Possiamo anticipare a grandi linee che le opere a carico del privato dovrebbero superare l'importo equivalente di 120 mila Euro (Iva compresa) e riguarderanno sostanzialmente due ambiti del centro paese: la nuova pavimentazione e arredo urbano di via Castelbarco, nel tratto antistante il Municipio, e la riqualificazione del viale alberato di via Adda, nel tratto compreso fra piazza Garibaldi e la rotonda sulla Sp 56, ai sensi del documento programmatico 2014-2019 approvato un anno fa dal Consiglio comunale.
La variante intende rendere possibile questa operazione, alla luce del sole, e null'altro. A tale proposito - una volta individuato il percorso da noi ritenuto più idoneo nel rispetto della legge - abbiamo approvato con la delibera di Giunta comunale n. 42 del 2 luglio 2015 "l'avvio del procedimento per la redazione di una variante puntuale al PGT e relativo procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)", avvisando a partire dal 3 agosto 2015 tutti i soggetti competenti in materia ambientale (ARPA, ASL, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Regione Lombardia, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, Soprintendenza per i Beni Archeologici, Parco Adda Nord), tutti gli Enti interessati (Regione Lombardia, Provincia di Lecco, Comuni confinanti di Calco, Robbiate, Merate, Villa d'Adda e Calusco d'Adda), oltre ad associazioni di categoria e ambientaliste, nonché i cittadini attraverso il web, un quotidiano locale e la newsletter. Attendiamo proposte, rilievi o suggerimenti entro il 2 settembre prossimo dai soggetti sopra indicati, soprattutto relativamente all'assoggettabilità o meno alla VAS, ma risulta chiaro che qualunque cittadino intenzionato a far sapere il proprio parere sarà liberissimo di farlo anche in date successive, scrivendo al sottoscritto Sindaco all'indirizzo sindaco@comune.imbersago.lc.it o al Consigliere delegato al territorio ed urbanistica arch. Roberto Di Gregorio all'indirizzo digregorio@comune.imbersago.lc.it, per il semplice fatto che la procedura amministrativa della variante puntuale è solo agli inizi: nei mesi prossimi - come tutte le delibere di questo tipo - andrà discussa e valutata in Consulta in una o più sedute pubbliche, proposta al Consiglio comunale per l'adozione, pubblicata per 30 giorni a disposizione di tutti, con un successivo periodo di 30 giorni per il deposito di eventuali osservazioni e - dopo la formulazione di eventuali controdeduzioni - andrà proposta al Consiglio per l'approvazione finale. Calendario alla mano, è probabile che si arriverà a questo traguardo non prima di fine inverno 2016. Tutto ciò a dispetto della fretta che ci è stata rimproverata...
Ma al di là della variante e della sua semplicità, è l'aspetto complesso di questa vicenda amministrativa che merita la giusta attenzione. Esso si intreccia infatti a doppio filo con la spinosissima questione dei diritti di edificabilità dei suoli agricoli da parte degli stessi e soli imprenditori agricoli, che per quanto riguarda la Regione Lombardia è riconosciuta dalla legge 12 del 2005 sul governo del territorio, la quale negli articoli 59, 60 e 61 riprende in toto ed estende i diritti già riconosciuti dalla legge 93 del 1980. Il dettato della legge 12 (art. 61) recita che tali disposizioni "sono immediatamente prevalenti sulle norme e sulle previsioni del PGT e dei regolamenti edilizi e di igiene comunali che risultino in contrasto con le stesse". Un tema difficile, quello dell'edificazione delle aree destinate all'agricoltura, con il quale Sindaci e amministratori di qualsiasi Comune si sono dovuti cimentare e si misurano quotidianamente, spesso con risultati assai deludenti per quanto concerne la salvaguardia del suolo e con norme di PGT soccombenti rispetto alla normativa regionale. La legge riconosce infatti con precisi indici fondiari l'edificabilità di questi suoli (le ex-zone E agricole del nostro vecchio Piano Regolatore, corrispondenti all'Ambito T6 dell'attuale PGT), fissa precisi indici di edificabilità (dicendo oltretutto che nel computo dei volumi realizzabili non sono conteggiate attrezzature e infrastrutture produttive, che comunque non possono superare il 10 per cento dell'intera superficie aziendale...), prevede il rilascio di Permessi di costruire a titolo gratuito, senza il pagamento di oneri di urbanizzazione, e ammette - ai fini del calcolo della volumetria - la somma di tutti gli appezzamenti, anche non contigui, compresi quelli esistenti su terreni di Comuni confinanti: questo significa che per costruire in un'area agricola a Imbersago si possono asservire a vincolo volumetrico anche mappali agricoli situati nei territori di Calco, Robbiate, Merate, Villa d'Adda e Calusco d'Adda...
In estrema sintesi, la pratica edilizia del manufatto di via Selva nasce con una prima istanza nel lontano settembre 2012, si sviluppa attraverso una successiva complessa trafila e vede sullo sfondo questo contesto di diritti riconosciuti per legge, avendo oltretutto come mappali di riferimento aziendale un totale di 43.300 metri quadri di suolo nel solo Comune di Imbersago, più altri in Comuni confinanti. La prima domanda che è lecito porsi è se il Sindaco e il Responsabile di Servizio avrebbero potuto in prima battuta negare il nulla osta o l'autorizzazione ambientale a una struttura di questo tipo, in presenza di tutti i requisiti formali, rigettando la relativa istanza: dopo lunghe consultazioni svolte a suo tempo con legali e urbanisti, la risposta è no, perché di fronte ad azioni legali del privato avremmo corso il rischio di imbatterci in una denuncia per omissione di atti d'ufficio o simili, con tutto il seguito di cause e quant'altro. Il rilascio del primo nulla osta ha poi dovuto fare i conti con problemi di effettiva realizzabilità tecnica del manufatto, legati alle sue dimensioni (i cavalli non sono galline o conigli e per muoversi al coperto hanno bisogno di spazio...) ed alla capacità statica dello stesso di reggere carichi derivanti da agenti atmosferici quali forti nevicate, vento o altro. Tutto ciò si è incrociato con l'esigenza di non realizzare obbrobri quali tendoni da circo o strutture di notevole altezza, decisamente più impattanti dal punto di vista visivo, così come richiesto dalla Commissione per il Paesaggio e dalla Sovrintendenza ai Beni Architettonici di Milano, da noi consultata a più riprese e che non ha espresso obiezioni nelle varie tappe in sede di Autorizzazione Ambientale. Il privato, pur consapevole dei propri diritti riconosciuti a monte dalla legge, ha così fatto scelte sotto la sua responsabilità ed è oggi perfettamente consapevole che in assenza di un titolo abilitativo che certifichi la natura "permanente" dello stesso (quale il Permesso di Costruire Convenzionato delineato nella mini-variante) il manufatto di via Selva diventerebbe oggetto di un contenzioso con il Comune destinato con ogni probabilità a protrarsi nel tempo.
Le strade sono infatti due e risultano radicalmente alternative fra loro: la prima è quella della variante puntuale al PGT, così come sopra delineata e impostata su una ragionevole soluzione in grado di contemperare le aspettative del privato e l'interesse pubblico, attraverso le possibilità date dalla legge e da una ponderata programmazione negoziata ai sensi così come previsto dalla stessa legge 12/2005; la seconda è la non approvazione di tale variante da parte del Consiglio comunale (organo sovrano in tal senso), con conseguente successiva comunicazione al privato del rigetto della sua istanza e del superamento del sostanziale regime di moratoria attualmente in atto. A quel punto il Comune avrebbe il preciso dovere di far presente al privato la natura temporanea e stagionale dell'opera e la necessità di farla venir meno nei periodi non autorizzati dal nulla osta. A ciò seguirebbe un'Ordinanza comunale in tal senso, con presumibile impugnativa presso il TAR da parte del privato e si aprirebbe così un contenzioso in sede giudiziaria amministrativa destinato a durare forse per dieci o quindici anni, con ingenti spese legali e giudiziarie per ambo le parti e con il concreto rischio finale di soccombenza del Comune, vista la giurisprudenza in materia e le norme di cui sopra. Con il risultato che il manufatto, nel frattempo, rimarrebbe al suo posto, il privato - in caso di vittoria al TAR e Consiglio di Stato - avrebbe tempo e modo di stabilizzarlo attraverso il dettato della legge 12/2005 e il Comune si ritroverebbe senza opere di urbanizzazione e con tutti i postumi di un contenzioso.
Ma perché arrivare a un contenzioso o a una variante puntuale, quando i diritti edificatori alle aziende agricole sono riconosciuti a monte da una legge? Non era sufficiente applicare questa legge? Proprio qui sta il punto. Ci sono infatti una miriade di Comuni che per le aree agricole applicano tout court il dettato dell'articolo 59 e seguenti della legge 12/2005, senza modificarlo di una virgola. Lo stesso Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco Adda Nord, nell'articolo 21 relativo alle aree agricole, prevede l'edificabilità agricola all'interno dei propri confini e applica appieno tale dettato legislativo. Il PGT del Comune di Imbersago - per nostra precisa volontà - percorre invece una strada per certi versi opposta e molto più restrittiva. Si discosta infatti esplicitamente dai precetti della legge 12. Il nuovo strumento urbanistico (approvato due anni fa, entrato in vigore il 30 ottobre 2013 e al riparo da eventuali impugnative solo dal 1° marzo 2014), non solo ha ridotto o contenuto l'edificabilità residua negli ambiti cosiddetti urbani o dei sistemi naturali insediati (Ambiti T2, T3 e T5), non solo non ha reso edificabile alcun terreno rispetto a prima (previsti + 63 abitanti in un decennio, tutti derivanti da edificabilità residua del vecchio PRG e dall'ambito di trasformazione previsto nell'ex-area industriale Benson di via Buonarroti), non solo dispone una più puntuale disciplina per gli edifici e nuclei storici (T1), non solo ha rafforzato le tutele per i grandi parchi storici (T4), ma vede il punto centrale della sua strategia di contenimento dell'edificazione proprio nel già citato articolo 97 e nella salvaguardia dell'Ambito T6 del territorio naturale. E' questo il fulcro che fa del PGT di Imbersago una sorta di "scudo" a tutela delle aree agricole e boschive di maggior pregio ricomprese nel perimetro del Parco Adda Nord, in particolare quelle nei pressi della Strada provinciale n. 56, adottando un meccanismo sul filo della legittimità (ma comunque approvato dagli Enti superiori, a partire dalla Provincia di Lecco, che ha espresso nella primavera 2013 il parere di conformità, formulando i complimenti per i contenuti del PGT...) in base al quale la volumetria agricola si produce sì nelle aree interne al perimetro del Parco, ma può essere realizzata solo al di fuori dei suoi confini, in continuità con quanto previsto nel precedente PRG. E' sufficiente consultare sul sito internet del Comune il testo preciso dell'articolo 97 e le osservazioni e controdeduzioni al PGT per comprendere che attorno a questo punto si è giocata la fondamentale partita di salvaguardia delle aree verdi, sia pure con le dovute eccezioni (anche in questo caso derivanti dalla legge 12...), quali ad esempio l'introduzione di uno specifico regime normativo volto a consentire lo sviluppo di attività agrituristiche esistenti, a seguito del parziale accoglimento di un'osservazione, con la possibilità solo per queste ultime di realizzare un galoppatoio coperto, senza estendere tale possibilità alla generalità delle aziende agricole. L'odierna proposta di variante puntuale trae origine da questa previsione di salvaguardia del nostro PGT e, come detto sopra, la estende "una tantum" allo specifico comparto di via Selva, prevedendo oltretutto la realizzazione di opere di urbanizzazione di valenza pubblica, non previste dalla legge in questi casi.
Prima di concludere, vorremmo fare due rapidi cenni ad altrettante questioni sollevate:
Il presunto nesso fra la nostra variante puntuale e la revisione del PGT in corso nel Comune di Merate (della quale siamo venuti a conoscenza esclusivamente tramite la stampa...) non esiste, nel senso che non c'è alcun accordo fra i due Comuni, non si è mai discusso di tale questione e nessuno di noi è stato contattato o ha incontrato gli amministratori meratesi. Sappiamo perfettamente che il proprietario dell'area della Selva ha acquisito un terreno anche nella valletta di Novate (ce lo ha detto lui stesso, tempo fa...) e come tutti abbiamo gli occhi per vedere i luoghi in oggetto, ma sono questioni che istituzionalmente riguardano un altro Comune: a noi bastano i nostri problemi...
Quanto poi al progettista del manufatto di via Selva, oggetto della variante puntuale di cui sopra, non è un mistero che si tratti di un socio dello studio tecnico presso cui lavora il geometra Carlo Perego, nostro Consigliere comunale dal giugno 2014, subentrato come primo dei non eletti ad Elena Codara, divenuta Assessore esterno dell'attuale Giunta. Nessuno di noi ha mai negato o nascosto nulla, ma va detto con estrema chiarezza che Carlo Perego (come lui stesso può confermare) non ha mai gestito alcuna pratica per il privato qui in oggetto. La pratica, dicevamo all'inizio, ha alle spalle un percorso ormai triennale, essendo nata nel 2012 (quando Carlo Perego non aveva alcun ruolo istituzionale), e si è sviluppata negli anni successivi secondo le dinamiche e le tempistiche sopra esposte, con risultanze che ben difficilmente potevano o possono essere influenzate da chicchessia, per il semplice fatto che ogni decisione propedeutica e/o di merito competeva e compete a noi, in quanto Sindaco e Assessore all'edilizia, all'allora Assessore e oggi Consigliere con delega all'urbanistica e territorio, architetto Roberto Di Gregorio, e all'Ufficio tecnico comunale. Il geometra Perego è notoriamente una persona perbene, oltre che un professionista serio e preparato, che gode della nostra piena stima; un anno e mezzo fa ha accettato la nostra proposta di entrare in lista, si è reso disponibile senza accampare alcuna pretesa e nell'ultimo anno da Consigliere ha svolto egregiamente il proprio compito, seguendo le piccole manutenzioni di cui è densa la quotidianità di un Comune ed esercitando la delega di rappresentanza presso la Comunità del Parco Adda Nord, che nulla ha a che fare con le vicende sopra esposte (tenendo anche conto che i rapporti con presidente, direttore e uffici del Parco competono comunque al Sindaco e all'Ufficio tecnico comunale). Ribadiamo che l'area oggetto di variante puntuale in via Selva non rientra nei confini del Parco Adda Nord e al Parco non competono giudizi di merito, se non quelli preliminari relativi al parere sull'assoggettabilità alla VAS. E questo crediamo spazzi via ogni illazione rispetto al ruolo del Consigliere Perego presso il Parco Adda Nord. Quanto poi al merito della variante puntuale di via Selva, va ribadito per l'ennesima volta che, in caso di approvazione, il manufatto per i cavalli rimarrà quello che è ora, al di là di tutte le congetture e fantasie sul ruolo di ciascuno. La vera novità sono invece i 120 mila Euro di opere pubbliche a vantaggio della comunità. E' comunque previsto che il Consigliere Perego - come disposto dalla legge - non prenderà parte alle sedute di adozione e approvazione della variante puntuale al PGT e alla relativa discussione. Se poi certe chiacchiere da bar o fantasie sul suo o nostro conto dovessero passare il segno, non potremo far altro che rivolgerci alle autorità competenti. Un'eventualità, quest'ultima, che speriamo vivamente di scongiurare con il dibattito sereno e una seria attenzione al merito dei problemi.
Come ben sanno le persone che ci sono state accanto in questi anni di avventura amministrativa, abbiamo fatto della salvaguardia delle aree verdi del nostro paese un cavallo di battaglia, abbiamo dato fondo a tutto il nostro impegno per un PGT il più possibile coerente con questo scopo, consapevoli di aver creato uno strumento molto rigido e, in quanto tale, in alcuni punti potenzialmente attaccabile. Ora ci troviamo - come era prevedibile e come avevamo previsto - a gestire le inevitabili questioni interpretative legate alle previsioni più restrittive. Affrontiamo serenamente anche questo passaggio, forse non immuni da errori, ma con lo spirito di sempre e con la convinzione di agire per il bene comune e il supremo interesse dei cittadini di Imbersago.
Giovanni Ghislandi - Sindaco di Imbersago
Roberto Di Gregorio - Consigliere con delega all'urbanistica e territorio Comune di Imbersago
Roberto Di Gregorio - Consigliere con delega all'urbanistica e territorio Comune di Imbersago
Cortesi Signori
Premessa indispensabile: 1) il viaggio tra le istanze presentate in occasione della variante al PGT di Merate ha incrociato casualmente la Vostra iniziativa analoga di varare una variante al PGT di Imbersago (per la verità in una data, il 3 agosto, poco idonea a favorire la partecipazione popolare più ampia possibile, come tutti gli Amministratori auspicano, spesso solo a parole); 2) non vi è da parte nostra alcun pregiudizio verso il privato ma la sola volontà di comprendere ciò che al momento appare oggetto di qualche discussione, com'è nella prerogativa principe dell'informazione indipendente. Detto questo, oltre a ringraziare per la lunga e puntuale osservazione, ci limitiamo a due ulteriori riflessioni.
La prima, tecnico-giuridica: il presupposto della variante, che riguarda, lo ricordiamo, un solo comparto, quello della località Selva, è che la richiesta proviene da un'azienda agricola. Ora chiediamo: non vi sono dubbi sulla classificazione? Vediamo la normativa che cosa dice.
<<2135 Imprenditore agricolo.
E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.>>
Uno degli argomenti sui quali la giurisprudenza italiana ha avuto maggiormente modo di esprimersi è stato quello dell'allevamento di cavalli, in particolare di cavalli da corsa. La Corte di Cassazione con sentenza del 15/10/1953 n.3363 ha escluso la sussistenza di un'affittanza agraria quando oggetto della locazione sia un complesso di scuderie, piste, recinti ed anche porzioni di terreno scoperto destinato all'allevamento di cavalli da corsa; stesso principio veniva applicato in tema di affitto d'azienda dalla Cass. 10/10/1955 n.2951. Sempre la Corte di Cassazione, con sentenza del 27/09/1967 n.2111, ha stabilito che l'allevamento di cavalli da corsa non può considerarsi attività agricola in quanto attività autonoma rispetto allo sfruttamento, per la produzione agraria, del terreno, con annesse scuderie, sul quale si svolge, e pertanto non può essere considerata come agricola ai sensi dell'art. 2135 Codice Civile. Ai fini infortunistici la corte (Cass. 16/03/1984 n.1619) ha addirittura ritenuto industriale anziché agricola l'attività di allevamento, mantenimento e custodia di cavalli da corsa. Sempre la Corte di Cassazione con sentenza del 17/12/1997 n.12971 stabilisce che ai fini dell'impresa agricola può qualificarsi come allevamento di bestiame solo l'allevamento di animali destinati all'utilizzo in agricoltura: ne consegue la natura commerciale e non agraria di un centro ippico. Non ci risulta abbia risolto il problema dell'autonomia o non dell'allevamento di cavalli l'art.9 del d.lgs. 30/04/1998 n.173 il quale recita: "Sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'art.2135, anche coloro che esercitano l'attività di allevamento di equini di qualsiasi razza, in connessione con l'azienda agricola". Siamo consapevoli che il nuovo testo dell'art.2135 con il generico riferimento all'attività di allevamento di "animali" e non più di "bestiame", viene interpretato nel senso più favorevole al riconoscimento della natura agricola dell'allevamento di cavalli. Tuttavia il riferimento alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico o di una "fase necessaria" del ciclo stesso ai fini della qualifica agraria dell'attività inducono a prudenza nell'attribuzione della qualità di impresa agricola in caso di attività specializzate quali sono quelle dei cavalli da corsa o i maneggi. Le fattispecie vanno quindi esaminate singolarmente. Certo è che possiamo dubitare che un maneggio possa rientrare tra le attività agricole: manca, quale punto qualificante dell'attività riconducibile all'imprenditore agricolo, quell'attività basata sullo svolgimento di un intero ciclo biologico, ovvero di una fase essenziale del medesimo, relativamente al cavallo. Il fisco, che si sa nel nostro Paese è particolarmente rigoroso, ritiene che le agevolazioni spettanti all'impresa agricola non si debbano applicare anche ai maneggi. A supporto di ciò possiamo citare la sentenza del 24/02/15 emessa dalla sezione seconda della Commissione tributaria provinciale di Cremona che a sua volta fa riferimento alla Suprema Corte a sezioni unite (sentenza n.11648/1993) secondo cui l'allevamento di cavalli da competizione non rientra tra le attività agricole, a differenza dell'allevamento di bestiame da lavoro o da alimentazione che appartengono al mondo rurale. Occorre - per esempio - capire e verificare se i cavalli vengono acquistati da fuori o se vi sia un allevamento in loco (come avviene per mucche, maiali ecc..). Ma immaginiamo che anche Voi abbiate effettuato le verifiche e gli approfondimenti del caso, con la dovuta serenità e indipendentemente dai paventati contenziosi di cui si fa più volte cenno nella Vostra lettera.
Quanto alle norme della Legge n.12/2005 che Voi citate (art.59-60-61) ci pare siano una diretta derivazione del concetto "letterale" di impresa agricola e comunque fanno riferimento all'edificazione di nuovi edifici destinati alla conduzione del fondo o residenziali per l'imprenditore agricolo. Insomma: il presupposto di fondo rimane lo stesso. La normativa regionale vincola l'attività edilizia nelle zone agricole alle opere riconducibili alla conduzione del fondo. Va comunque precisato che in merito alla determinazione degli indici edificatori la legge fissa dei massimi (art. 59, commi 3 e 4) ma non impedisce che i Comuni ne stabiliscano di inferiori. Interessante è anche il fatto che una volta ottenuta l'edificabilità sul fondo, il privato debba asservire gli edifici realizzati al servizio dell'azienda agricola e che si debba trascrivere il vincolo, per evitare che si reiteri la richiesta altrove. In pratica la legge n.12/2005 vuole evitare che chi ha ottenuto il bonus edificatorio in un dato lotto per la propria azienda agricola, possa poi ottenere lo stesso bonus in un Comune vicino. Ciò perché il vincolo di asservimento interessa tutti i lotti computati ai fini edificatori e pertanto va trascritto nei registri immobiliari. In pratica anche la normativa regionale prevede che i Comuni debbano vigilare, sia in merito all'esistenza dei requisiti di impresa agricola in capo al richiedente (a monte) sia per evitare che qualcuno ottenga i diritti edificatori da una parte e poi ne chieda di ulteriori altrove (a valle). D'altronde venendo ai titoli abilitativi, ci risulta che il permesso di costruire sia gratuito per il solo imprenditore agricolo professionale. Quindi ancora una volta e per evitare sperequazioni tra i cittadini, un controllo in merito alla effettività e alla prevalenza dell'attività agricola in capo ai richiedenti, ci sembra determinante.
- CLICCA QUI PER IL TESTO DELLA LEGGE 12
La seconda, di ordine fattuale: si parla ripetutamente di struttura temporanea esistente. Laddove per struttura temporanea si pensa a una copertura telonata, oppure un "pallone" o comunque una copertura invernale facilmente rimuovibile a primavera. Invero non parrebbe che la struttura esistente, che la variante vuole rendere permanente abbia queste caratteristiche. Sicuramente nel tempo sono stati effettuati sopralluoghi che ne hanno certificato la legittimità e la conformità con l'autorizzazione concessa dal Vostro Comune, tuttavia, da profani, le foto che riproduciamo sembrano contraddire l'immagine che normalmente si ha di una struttura temporanea e rimuovibile.



Tuttavia, cari Signori, noi ci limitiamo a fare informazione, ad altri, Voi in primis, competono i controlli di legittimità. Se dichiarate, come dichiarate, che tutto è in regola ne prendiamo volentieri atto. Sarà il dibattito politico a porre l'accento sull'opportunità o meno di varare una variante allo strumento urbanistico al solo scopo di intervenire su una piccolissima porzione del territorio comunale. O se non fosse stato più opportuno intervenire su altri comparti.
Ringraziamo per il tempestivo intervento
C. B.























