Brivio: pensione per cani a Cascina Maria, un'ordinanza per la cessazione dell'attività
E' stata emessa due giorni fa, a firma del Responsabile dell'Area Tecnica, il geometra Marco Manzoni, e pubblicata nella mattinata odierna all'albo pretorio del comune di Brivio l'ordinanza attraverso la quale l'amministrazione ha disposto l'immediata cessazione dell'attività di ricovero per cani presso l'immobile ubicato in via Cascina Maria 6, ai piedi della collina di Foppaluera, a margine dell'area boschiva che traccia il confine con Arlate.
Tale attività, infatti, come riportato anche nell'intestazione dell'atto, sembrerebbe essere risultata in contrasto con il vigente Piano di Governo del Territorio (Pgt), datato 2011, che ha classificato quell'area, in virtù delle strutture già esistenti, come "residenziale B3 - Tessuto con villini al centro dei lotti o a schiera" con successivo provvedimento di diniego definitivo all'apertura di una nuova pensione per animali al civico 6 (dove già in passato esisteva una realtà analoga) dell'agosto 2012, firmato sempre dall'ufficio tecnico a seguito di istanza dell'anno precedente avanzata dalla proprietà. Anche in quel caso, il contrasto con il Pgt era stato adotto a motivazione del "niet", a quanto pare non rispettato dai due cisanesi ora destinatari della nuova ordinanza emessa dopo due controlli operati ad un mese di distanza l'uno dall'altro. L'8 luglio 2015, infatti, presso l'immobile sono stati "contati" 20 cani di cui 16 di proprietà di uno dei titolari della struttura. L'11 agosto poi, al civico 6, "alloggiavano" 30 quattro zampe: anche in questa occasione l'uomo si era dichiarato padrone di 16 esemplari incappando però nell'articolo 7, comma 3, del regolamento regionale numero 2/2008 che prevede: "... non è soggetta ad autorizzazione la detenzione, non a scopo di lucro, di animali d'affezione in numero limitato, condotta in locali o spazi abitativi o comunque in strutture diverse da quelle indicate negli articoli 8 e 9, a condizione che il proprietario degli animali non abbia in uso i locali o gli spazi stessi. Per numero limitato, nel caso di cani e gatti, s'intende uguale o inferiore a dieci".
Già nel 2014 gli agenti della polizia locale si erano portati presso la struttura, trovando 29 cani di cui 25 indicati come "personali" del proprietario dell'immobile nei confronti del quale era stato redatto poi un verbale per "attività di pensionamento senza la prescritta autorizzazione". A distanza di un anno, dopo la visita al "rifugio", si è aperto il procedimento amministrativo per la chiusura dell'attività con il cisanese che avrebbe "giustificato" la propria buona fede con motivazioni ritenute però "non accoglibili" dall'Ufficio tecnico comunale che è giunto dunque all'emissione dell'ordinanza di "cessazione immediata dell'attività di ricovero per cani". Entro 60 giorni, il destinatario del provvedimento potrà eventualmente presentare ricorso avverso allo stesso al Tar.
Tale attività, infatti, come riportato anche nell'intestazione dell'atto, sembrerebbe essere risultata in contrasto con il vigente Piano di Governo del Territorio (Pgt), datato 2011, che ha classificato quell'area, in virtù delle strutture già esistenti, come "residenziale B3 - Tessuto con villini al centro dei lotti o a schiera" con successivo provvedimento di diniego definitivo all'apertura di una nuova pensione per animali al civico 6 (dove già in passato esisteva una realtà analoga) dell'agosto 2012, firmato sempre dall'ufficio tecnico a seguito di istanza dell'anno precedente avanzata dalla proprietà. Anche in quel caso, il contrasto con il Pgt era stato adotto a motivazione del "niet", a quanto pare non rispettato dai due cisanesi ora destinatari della nuova ordinanza emessa dopo due controlli operati ad un mese di distanza l'uno dall'altro. L'8 luglio 2015, infatti, presso l'immobile sono stati "contati" 20 cani di cui 16 di proprietà di uno dei titolari della struttura. L'11 agosto poi, al civico 6, "alloggiavano" 30 quattro zampe: anche in questa occasione l'uomo si era dichiarato padrone di 16 esemplari incappando però nell'articolo 7, comma 3, del regolamento regionale numero 2/2008 che prevede: "... non è soggetta ad autorizzazione la detenzione, non a scopo di lucro, di animali d'affezione in numero limitato, condotta in locali o spazi abitativi o comunque in strutture diverse da quelle indicate negli articoli 8 e 9, a condizione che il proprietario degli animali non abbia in uso i locali o gli spazi stessi. Per numero limitato, nel caso di cani e gatti, s'intende uguale o inferiore a dieci".
Già nel 2014 gli agenti della polizia locale si erano portati presso la struttura, trovando 29 cani di cui 25 indicati come "personali" del proprietario dell'immobile nei confronti del quale era stato redatto poi un verbale per "attività di pensionamento senza la prescritta autorizzazione". A distanza di un anno, dopo la visita al "rifugio", si è aperto il procedimento amministrativo per la chiusura dell'attività con il cisanese che avrebbe "giustificato" la propria buona fede con motivazioni ritenute però "non accoglibili" dall'Ufficio tecnico comunale che è giunto dunque all'emissione dell'ordinanza di "cessazione immediata dell'attività di ricovero per cani". Entro 60 giorni, il destinatario del provvedimento potrà eventualmente presentare ricorso avverso allo stesso al Tar.
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