Merate, caso Loredana Corneo: il giudice De Vincenzi assolve Alberico Fumagalli e Ambrogio Sala dal reato di diffamazione
Assolti perché il fatto non costituisce reato.
Si è chiusa con una sentenza a favore per Alberico Fumagalli e Ambrogio Sala la causa penale intentata dall'ex Dsga Loredana Corneo che si era sentita diffamata a seguito di alcuni articoli di stampa riconducibili al 2009 e che riguardavano la vicenda dei compensi, oggetto di un'ispezione e di una protesta studentesca fuori dai cancelli del liceo.
Il giudice Gian Marco De Vincenzi ha ritenuto di assolvere i due imputati secondo quanto previsto dall'articolo 530 del codice di procedura penale poiché il fatto non sussiste, discostandosi dalle richieste seppur minime di condanna (600 euro di multa per ciascuno) formulate dell'avv. Pietro Bassi, vpo nel procedimento. "I reati di diffamazione a mezzo stampa sono piuttosto frequenti anche per la mancanza di correttezza con cui devono essere date le notizie" ha asserito "la testata fa riferimento a situazioni dette a carico della Corneo dove si indicava che la stessa aveva percepito indebitamente del denaro. Al di là della verità accertata oppure no, dobbiamo tenere presente le altre caratteristiche oggettive della continenza delle espressioni usate. Un articolo può e deve dire la verità e bisogna vedere come la dice. Dare del ladro a un ladro è un'offesa in determinate circostanze. Le frasi riportate nuocciono al decoro e alla professionalità della persona offesa. Anche la verità va sempre messa con le dovute cautele". Richiesta di condanna era arrivata anche nella precedente udienza dall'avvocato di parte civile Giovanni Ciceri, nella sua esauriente arringa. "Il caso ha avuto una ampia eco, ci sono state anche delle manifestazioni" ha chiosato il legale "la signora Corneo ha dovuto cambiare casa per la gogna mediatica a cui è stata sottoposta. Ritengo che si sia superata la continenza. Mi si lascia dire che si è sparato con un kalashnikov a un fringuello".
Nella giornata di mercoledì 2 aprile gli avvocati difensori dei due imputati, Gian Maria Ratti per Fumagalli e Maria Grazia Corti, hanno esposto le loro tesi.
La parola è passata poi all'avvocato Corti in difesa di Ambrogio Sala, autore di una lettera pubblicata sul caso, dove si chiedevano chiarimenti e risposte. "Siamo ai limiti della sussistenza" ha spiegato il legale "per quanto riguarda il mio assistito ho anche eccepito la nullità del capo di imputazione poiché le affermazioni virgolettate dalla Procura non sono contenute in alcun modo nella lettera di Sala. Tra l'altro stiamo parlando di fatti addebitati a un pubblico ufficiale e sappiamo bene che in questi casi le maglie della diffamazione si allargano di molto. Le lettere su questo caso sono diverse, Sala fa una interpellanza alla scuola per chiedere spiegazioni sull'operato dei dirigenti. Fermo restando che non ci sono espressioni ingiuriose, ritengo che qui ci sia l'exceptio veritatis. Nei confronti di un soggetto pubblico la giurisprudenza parla di verosimiglianza, qui addirittura parliamo di verità dei fatti. Fatti veri e non verosimili. E c'è il diritto di cronaca e critica tutelato dalla Costituzione e ribadito più volte in diverse sentenze della Cassazione".
Terminate le arringhe difensive, il giudice si è espresso per l'assoluzione poiché il fatto non costituisce reato.
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Si è chiusa con una sentenza a favore per Alberico Fumagalli e Ambrogio Sala la causa penale intentata dall'ex Dsga Loredana Corneo che si era sentita diffamata a seguito di alcuni articoli di stampa riconducibili al 2009 e che riguardavano la vicenda dei compensi, oggetto di un'ispezione e di una protesta studentesca fuori dai cancelli del liceo.
Il giudice Gian Marco De Vincenzi ha ritenuto di assolvere i due imputati secondo quanto previsto dall'articolo 530 del codice di procedura penale poiché il fatto non sussiste, discostandosi dalle richieste seppur minime di condanna (600 euro di multa per ciascuno) formulate dell'avv. Pietro Bassi, vpo nel procedimento. "I reati di diffamazione a mezzo stampa sono piuttosto frequenti anche per la mancanza di correttezza con cui devono essere date le notizie" ha asserito "la testata fa riferimento a situazioni dette a carico della Corneo dove si indicava che la stessa aveva percepito indebitamente del denaro. Al di là della verità accertata oppure no, dobbiamo tenere presente le altre caratteristiche oggettive della continenza delle espressioni usate. Un articolo può e deve dire la verità e bisogna vedere come la dice. Dare del ladro a un ladro è un'offesa in determinate circostanze. Le frasi riportate nuocciono al decoro e alla professionalità della persona offesa. Anche la verità va sempre messa con le dovute cautele". Richiesta di condanna era arrivata anche nella precedente udienza dall'avvocato di parte civile Giovanni Ciceri, nella sua esauriente arringa. "Il caso ha avuto una ampia eco, ci sono state anche delle manifestazioni" ha chiosato il legale "la signora Corneo ha dovuto cambiare casa per la gogna mediatica a cui è stata sottoposta. Ritengo che si sia superata la continenza. Mi si lascia dire che si è sparato con un kalashnikov a un fringuello".
Nella giornata di mercoledì 2 aprile gli avvocati difensori dei due imputati, Gian Maria Ratti per Fumagalli e Maria Grazia Corti, hanno esposto le loro tesi.
Il giudice Gian Marco De Vincenzi e Loredana Corneo
L'avvocato Gian Maria Ratti difensore di Alberico Fumagalli
L'avvocato Maria Grazia Corti difensore di Ambrogio Sala
L'avvocato Ratti è partito con una ricostruzione puntigliosa degli eventi che hanno riguardato quel "caldo" anno scolastico, ricordando la lettera firmata prima da 51 e poi 67 fra docenti e personale amministrativo per avere accesso agli atti, la sparizione di alcuni documenti su pagamenti effettuati, poi l'ispezione del dr. Musolino con la contestazione delle violazioni riscontrate e tutti i fatti che hanno portato al trasferimento della stessa in altra sede. "Nell'articolo c'è un indice cronologico dei fatti" ha argomentato l'avvocato Ratti "sulla veridicità dei fatti e sulla loro autenticità non si può discutere. La stessa Corneo non ha contestato il contenuto degli articoli. Ci chiediamo allora quale sia l'aspetto ingiurioso e diffamatorio rinvenuto nell'articolo. Non ci sono al suo interno espressioni suscettibili di reato. La situazione di malattia e scoramento, è antecedente alla pubblicazione del dossier giornalistico di Fumagalli ed è la stessa Corneo a dircelo". L'avvocato Ratti non ha poi lesinato un appunto alla Procura poiché "nel capo di imputazione sono virgolettate frasi che nell'articolo non ci sono. Si parla di indebita appropriazione di fondi, di benefici...tutte espressioni che non ci sono. Nulla ha a che fare l'estrapolazione fatta dalla procura con quanto scritto nell'articolo". Appellandosi alla scriminante della verità dei fatti, confermati dallo stesso ispettore Musolino, all'interesse pubblico e dunque al legittimo interesse della comunità nonché alla continenza, l'avvocato Ratti prima di chiedere il proscioglimento per Fumagalli ha citato anche una sentenza della Cassazione, 15060/2011, dove meglio si configura il diritto di critica e cronaca. "Il riconoscimento del diritto di critica tollera giudizi anche aspri sull'operato del destinatario delle espressioni, purché gli stessi colpiscano quest'ultimo con riguardo a modalità di condotta manifestate nelle circostanze a cui la critica si riferisce; ma non consente che, prendendo spunto da dette circostanze, si trascenda in attacchi a qualità o modi di essere della persona che finiscano per prescindere dalla vicenda concreta, assumendo le connotazioni di una valutazione di discredito in termini generali della persona criticata". (Clicca qui per leggere la sentenza integrale).La parola è passata poi all'avvocato Corti in difesa di Ambrogio Sala, autore di una lettera pubblicata sul caso, dove si chiedevano chiarimenti e risposte. "Siamo ai limiti della sussistenza" ha spiegato il legale "per quanto riguarda il mio assistito ho anche eccepito la nullità del capo di imputazione poiché le affermazioni virgolettate dalla Procura non sono contenute in alcun modo nella lettera di Sala. Tra l'altro stiamo parlando di fatti addebitati a un pubblico ufficiale e sappiamo bene che in questi casi le maglie della diffamazione si allargano di molto. Le lettere su questo caso sono diverse, Sala fa una interpellanza alla scuola per chiedere spiegazioni sull'operato dei dirigenti. Fermo restando che non ci sono espressioni ingiuriose, ritengo che qui ci sia l'exceptio veritatis. Nei confronti di un soggetto pubblico la giurisprudenza parla di verosimiglianza, qui addirittura parliamo di verità dei fatti. Fatti veri e non verosimili. E c'è il diritto di cronaca e critica tutelato dalla Costituzione e ribadito più volte in diverse sentenze della Cassazione".
Terminate le arringhe difensive, il giudice si è espresso per l'assoluzione poiché il fatto non costituisce reato.
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S.V.