Church pocket/120. Leone XIV riscrive la Legge fondamentale del Vaticano: continuità e novità rispetto alla riforma di Francesco

Il 31 luglio 2026 Papa Leone XIV ha promulgato una nuova Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, destinata a sostituire integralmente quella emanata da Papa Francesco il 13 maggio 2023. L’atto è immediatamente eseguibile e assume, nell’ordinamento vaticano, una funzione sostanzialmente costituzionale: definisce la natura dello Stato, individua i suoi organi fondamentali e disciplina l’esercizio delle funzioni legislativa, esecutiva e giudiziaria.
In termini più semplici, la Legge fondamentale stabilisce come è organizzato lo Stato vaticano, quali sono i suoi organi principali e quali competenze spettano a ciascuno di essi. Definisce il ruolo del Papa quale Sovrano, disciplina le funzioni della Pontificia Commissione, del Presidente del Governatorato e degli organi giudiziari, regolandone anche i reciproci rapporti e il funzionamento dell’amministrazione statale.
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1. Lo Stato vaticano resta al servizio dell’indipendenza della Santa Sede
La nuova Legge fondamentale conferma anzitutto la funzione peculiare dello Stato della Città del Vaticano. Lo Stato non è un organo separata dalla missione della Chiesa: è lo strumento giuridico e territoriale attraverso il quale viene garantita alla Santa Sede un’indipendenza assoluta e visibile, anche e soprattutto nei rapporti internazionali. Rimane inoltre ferma la distinzione tra:
- lo Stato della Città del Vaticano;
- la Curia Romana;
- le altre istituzioni della Santa Sede.
2. La pienezza dei poteri resta al Papa
Anche Leone XIV conferma il principio centrale dell’ordinamento vaticano: il Sommo Pontefice, in quanto Sovrano dello Stato della Città del Vaticano, possiede la pienezza della potestà di governo, comprensiva delle funzioni legislativa, esecutiva e giudiziaria. Nell’ordinamento vaticano non opera, pertanto, una separazione dei poteri nel senso proprio degli Stati costituzionali contemporanei, ma una loro distinzione funzionale: la funzione legislativa è ordinariamente esercitata dalla Pontificia Commissione, quella esecutiva dal Presidente del Governatorato e quella giudiziaria dagli organi giurisdizionali, pur restando tutte originariamente riconducibili all’autorità sovrana del Pontefice.
3. La presidenza della Pontificia Commissione non è più riservata a un cardinale
Uno dei punti maggiormente discussi riguarda la composizione della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano. Nel testo originario del 2023 la Commissione era composta da cardinali, tra i quali doveva essere individuato il Presidente, e da altri membri. In base a quella formulazione, la presidenza era dunque riservata a un cardinale. La disposizione era stata già modificata da Leone XIV con il motu proprio del 19 novembre 2025, che aveva stabilito che la Commissione fosse composta «da Cardinali e da altri membri, tra cui il Presidente. La riforma consolida l’assetto istituzionale che ha consentito la nomina di suor Raffaella Petrini alla presidenza del Governatorato, ma non rende permanente la sua posizione personale. La riforma quindi cristallizza il principio secondo cui la presidenza del Governatorato può essere affidata anche a un membro non cardinale, rendendo così pienamente coerente con la Legge fondamentale la nomina di suor Raffaella Petrini. Ciò non significa, tuttavia, che la sua posizione diventi permanente: l’incarico resta conferito dal Pontefice per cinque anni e, alla scadenza, può essere rinnovato oppure attribuito a un’altra persona.
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4. Una riforma di consolidamento, o sconfessione di Francesco?
Rispondiamo subito a questa domanda: la nuova Legge fondamentale non rappresenta una rottura radicale con quella di Papa Francesco. Le disposizioni fondamentali sulla sovranità pontificia, sull’indipendenza della Santa Sede, sulla distinzione tra Stato e Curia Romana, sulla funzione della Pontificia Commissione e sul ruolo del Governatorato restano sostanzialmente inalterate. Leone XIV interviene soprattutto per consolidare le modifiche già adottate dopo il 2023, disciplinare più dettagliatamente il vertice esecutivo e chiarire la struttura degli organi giudiziari.
La sostituzione integrale del precedente testo risponde, dunque, a un’esigenza di coordinamento e consolidamento normativo: anziché mantenere in vigore una Legge fondamentale già modificata da successivi interventi, Leone XIV ha preferito adottare un testo unitario, organico e aggiornato. L’abrogazione della legge del 2023 è stata invece presentata da alcune testate, con eccessiva semplificazione, come una cancellazione dell’impianto giuridico voluto da Francesco. In realtà, la nuova disciplina ne conserva larga parte della struttura e dei principi, limitandosi a recepire le modifiche intervenute e a precisare alcuni profili organizzativi e funzionali. È quindi improprio descrivere la riforma come la semplice «cancellazione» della legge di Francesco. Più correttamente, si tratta di un’evoluzione del modello introdotto nel 2023, adattato alle scelte compiute nel nuovo pontificato.
Sia la Legge fondamentale del 2023 sia quella promulgata da Leone XIV nel 2026 hanno aggiornato e reso più organica l’amministrazione dello Stato vaticano, senza però modificarne la struttura fortemente accentrata. Il Sommo Pontefice conserva infatti la pienezza della potestà legislativa, esecutiva e giudiziaria: le diverse funzioni sono affidate ordinariamente alla Pontificia Commissione, al Presidente del Governatorato e agli organi giudiziari, ma restano tutte riconducibili all’autorità sovrana del Papa. Si configura, pertanto, una distinzione funzionale, non una vera separazione dei poteri
Un confronto con la Costituzione italiana rende evidente la distanza tra i due modelli. Nella Repubblica italiana la sovranità appartiene al popolo ed è esercitata nelle forme e nei limiti della Costituzione; il Parlamento, il Governo e la magistratura svolgono funzioni distinte e sono inseriti in un sistema di controlli reciproci. Il Presidente della Repubblica rappresenta l’unità nazionale e svolge una funzione di garanzia, ma non concentra in sé i poteri dello Stato. La magistratura costituisce inoltre un ordine autonomo e indipendente, mentre la Costituzione, essendo rigida, può essere modificata soltanto attraverso il procedimento aggravato previsto dall’articolo 138. La Legge fondamentale vaticana, invece, può essere promulgata, modificata o sostituita direttamente dal Pontefice. Il paragone non può tuttavia essere assoluto: lo Stato della Città del Vaticano non nasce come democrazia rappresentativa, ma come strumento destinato a garantire l’indipendenza della Santa Sede. Proprio questa peculiare finalità spiega la concentrazione dei poteri, pur non eliminando gli interrogativi sulla debolezza dei contrappesi, sulla limitata partecipazione della comunità statale e sull’effettiva autonomia degli organi chiamati a esercitare le diverse funzioni pubbliche.
5. La continuità con Francesco: una scelta che suscita interrogativi
La nuova Legge fondamentale conferma che Leone XIV, almeno sul piano dell’organizzazione dello Stato vaticano, ha scelto una linea di sostanziale continuità con Francesco. L’abrogazione del testo del 2023 non rappresenta infatti una revisione dell’impianto precedente, ma una sua riorganizzazione e stabilizzazione. La struttura voluta da Francesco viene mantenuta nei suoi elementi essenziali, compresa la possibilità che la presidenza del Governatorato sia affidata a una persona non appartenente al Collegio cardinalizio. Per chi aveva criticato il pontificato precedente, questa continuità non può essere ignorata né minimizzata. Sarebbe incoerente contestare determinate scelte quando erano compiute da Francesco e considerarle irrilevanti quando vengono confermate da Leone XIV. La nuova legge dimostra, al contrario, che alcune delle innovazioni più discusse del precedente pontificato non sono state considerate transitorie, ma sono state recepite e consolidate nel nuovo assetto istituzionale.
La questione non riguarda soltanto suor Raffaella Petrini o la composizione della Pontificia Commissione. Essa rivela un indirizzo più ampio: l’accesso crescente di laici e religiosi non cardinali ai vertici del governo vaticano, il ridimensionamento della tradizionale centralità del Collegio cardinalizio e la progressiva prevalenza di criteri funzionali e manageriali su quelli propriamente ecclesiologici. Presentata come esigenza di efficienza e modernizzazione, questa linea finisce però per confermare una delle tendenze più discusse del pontificato di Francesco: la trasformazione delle strutture centrali della Chiesa secondo logiche sempre più amministrative e sempre meno riconducibili alla specificità dell’ordine sacro e della costituzione gerarchica ecclesiale. Leone XIV avrebbe potuto utilizzare la nuova Legge fondamentale per segnare una discontinuità autentica, correggendo almeno gli aspetti più controversi dell’impianto ricevuto. Ha scelto invece di conservarne l’architettura, limitandosi a renderla più ordinata e giuridicamente coerente. Non una revisione, dunque, ma una razionalizzazione; non un cambio di rotta, ma la stabilizzazione del percorso già intrapreso. Da questo momento, ciò che nel 2023 poteva essere imputato esclusivamente a Francesco non può più essere liquidato come un’eredità subita. La conferma normativa trasforma quell’eredità in una scelta propria di Leone XIV. Ed è precisamente qui che la continuità assume un significato politico ed ecclesiale: il nuovo Pontefice non si limita a tollerare l’assetto precedente, ma lo assume, lo legittima e lo consegna al futuro. Lo stesso criterio dovrebbe essere applicato anche alle altre decisioni nelle quali il nuovo pontificato ha preferito la continuità alla correzione. Il cambiamento di stile, un linguaggio più misurato o una maggiore compostezza istituzionale non sono sufficienti a dimostrare un mutamento di governo. Si può modificare il tono senza cambiare l’indirizzo; si può restituire dignità alla forma continuando, nella sostanza, lungo la medesima traiettoria. Per chi ha contestato con fermezza alcune scelte di Francesco – come me da questo giornale – sarebbe quindi intellettualmente comodo assolvere Leone XIV soltanto perché più sobrio nei modi o più tradizionale nella rappresentazione del ministero petrino ovvero un Francesco più educato. La coerenza impone invece di giudicare gli atti, non le impressioni. E gli atti, almeno in questo caso, mostrano un Pontefice che non rovescia l’eredità di Francesco: la ripulisce, la ordina e, proprio per questo, la rende più difficile da contestare come semplice parentesi del pontificato precedente.
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Chi aveva salutato Leone XIV come l’inizio di una correzione di rotta dovrà dunque fare i conti con i fatti. Il nuovo Pontefice non eredita soltanto alcune scelte del predecessore: le seleziona, le conferma e le trasforma in un indirizzo proprio. Da oggi, pertanto, non sarà più possibile attribuire ogni controversia all’inerzia dell’eredità ricevuta. Quando si promulga una nuova Legge fondamentale e si conserva il cuore della precedente, la continuità non è più una circostanza: è una scelta di governo.
La conclusione può risultare scomoda soprattutto per chi, come chi scrive, ha criticato senza indulgenze il pontificato di Francesco. Ma proprio per questo la coerenza impone di non concedere a Leone XIV ciò che non si sarebbe concesso al suo predecessore. Cambiare il tono non equivale a cambiare la direzione; rendere più elegante una linea non significa abbandonarla. Per ora, almeno sul piano istituzionale, Leone XIV non ha chiuso la stagione di Francesco: le ha dato una forma più ordinata, una veste più sobria e, forse proprio per questo, una prospettiva più duratura.
Rubrica a cura di Pietro Santoro
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