Rischio incendi boschi: la nota di Regione Lombardia
A seguito del perdurare delle condizioni di caldo estremo e di siccità, Regione Lombardia ha inviato a enti e parchi una nota sul rischio incendi boschivi, fornendo indicazioni e raccomandazioni e invitando tutti alla massima prudenza.
Pur non ricorrendo, allo stato attuale, le condizioni per la dichiarazione del Periodo ad alto rischio di incendio boschivo, ai sensi del Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2025-2028 (legge 21 novembre 2000, n. 353) – aggiornamento 2026, approvato con DGR n. 6496 del 13 luglio 2026, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione di tutti i soggetti interessati sull'esigenza di adottare comportamenti improntati alla massima prudenza, al fine di ridurre il rischio di innesco di incendi boschivi che, nelle attuali condizioni, potrebbero propagarsi rapidamente interessando vaste superfici. Si invitano, pertanto, tutti i destinatari della presente ad osservare le seguenti misure di prevenzione:
1. evitare l'accensione di qualsiasi tipo di fuoco, compresi barbecue, fuochi di ripulitura e falò;
2. evitare l'utilizzo di fuochi d'artificio, lanterne volanti e di ogni altro dispositivo che possa costituire causa di innesco;
3. prestare particolare attenzione al parcheggio degli autoveicoli, evitando aree con presenza di vegetazione secca o facilmente infiammabile;
4. utilizzare con la massima cautela fornelletti a gas, candele, torce e qualsiasi altra sorgente di fiamma libera;
5. non lasciare fuochi incustoditi e verificare sempre il completo spegnimento degli stessi, assicurandosi di disporre di adeguati mezzi di estinzione;
6. segnalare tempestivamente al Numero Unico di Emergenza 112 qualsiasi principio di incendio o presenza di fuoco incontrollato;
7. evitare il deposito di materiali infiammabili o combustibili (quali carburanti, bombole di gas, legname e materiali analoghi) in aree potenzialmente esposte al passaggio del fuoco;
8. mantenere sgombre dalla vegetazione secca e dai materiali combustibili le pertinenze di abitazioni, baite, capanni e altri fabbricati;
9. rinviare, ove possibile, tutte le attività che comportino l'impiego del fuoco fino al ripristino di condizioni meteorologiche maggiormente favorevoli.

























