Decoro pubblico e privato

Articolo: Commento sul sentiero Beatrice

Elisabetta, prendo spunto da una tua frase: "Mi chiedo però: chi è sempre pronto a criticare è altrettanto pronto a pulire il tombino davanti al proprio cancello? Sembra che viviamo in una società in cui la priorità sia lamentarsi." Esatta la percezione dei tanti lamentosi che se anche poi invitati a fare la propria parte fanno spallucce. Il problema però è che le limitazioni d'intervento da parte di un privato su un suolo pubblico (tombino sulla pubblica via davanti alla proprietà) sono regolamentate dalla legge. La pulizia della strada e relativo marciapiede spetta unicamente al Comune e all'impresa a cui è dato l'appalto. La rimozione di foglie, frutti, o altri vegetali caduti sul suolo pubblico spetta sempre ed unicamente al Comune (o all'ente proprietario della strada) ai sensi dell'Art. 14 del Codice della Strada. Una volta che i residui vegetali cadono sulla via pubblica, diventano rifiuti urbani ad esclusione dei residui di potature palesemente abbandonati e non smaltiti presso i centri di raccolta. Un proprietario privato non ha il diritto né il dovere di spazzare la strada pubblica. Se un privato apre un tombino e un passante ci cade dentro la responsabilità è penale. Ad un privato che vuole contribuire al decoro pubblico spetta solo la potatura dei rami sporgenti per evitare che le fronde nascondano la segnaletica stradale o creino pericoli alla circolazione.
P.C.
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