Cernusco: controreplica su via Verdi
La mia segnalazione di mercoledì 24 giugno:
https://www.merateonline.it/notizie/157575/cernusco-pulizia-strade-n-via-verdi-con-silea-si-registra-un-disservizio
ha suscitato molto interesse tra i residenti del quartiere da cui ho ricevuto vari commenti.
Ugualmente la risposta data dal signor G.A.:
https://www.merateonline.it/notizie/157589/cernusco-taglio-siepi-a-carico-dei-privati
ha sollevato un altro genere di considerazioni che affronto appunto nella presente controreplica.

L'articolo 17 citato d G.A. riguardo all'obbligo della gestione del verde privato da parte dei cittadini di Cernusco non esaurisce la natura del problema da me posto. Mi sono quindi permesso di fare una ricerca tramite AI variando i prompt allo scopo di avere un quadro generale completo.
Questa la sintesi:
La pulizia della strada e relativo marciapiede spetta unicamente al Comune.
La rimozione di foglie, frutti, aghi di pino o piccoli rametti caduti sul suolo pubblico spetta SEMPRE al Comune (o all'ente proprietario della strada, ai sensi dell'Art. 14 del Codice della Strada). Una volta che i residui vegetali cadono sulla via pubblica, diventano rifiuti urbani. Il proprietario privato NON ha il diritto né il dovere di spazzare la strada pubblica.
Viceversa la sicurezza e la potatura spettano al privato. Il proprietario del terreno in cui affondano le radici dell'albero è il custode legale della pianta (Art. 2051 del Codice Civile) ed a lui spettano i seguenti obblighi (compatibili appunto in riferimento all'articolo 17 del Comune di Cernusco):
1) Taglio dei rami sporgenti per evitare che le fronde nascondano la segnaletica stradale o creino pericoli alla circolazione, compresa quella dei pedoni, e relativo smaltimento presso i centri di raccolta.
2) Deve monitorare lo stato di salute della pianta. Se un ramo marcio spezzato cade su un'auto o ferisce un passante, la responsabilità civile e penale è del proprietario privato.
In questo contesto è importante però tenere conto della natura di questi cedri del Libano che sono già stati oggetto di valutazione da parte di un agronomo ma di cui non si conosce il grado di tutela da parte del Comune. Un Comune è obbligatorio per legge (Legge 10/2013) a censire e tutelare gli alberi monumentali presenti sul proprio territorio. Un cedro del Libano di 40 metri ha le potenzialità per essere considerato un albero monumentale. In questo caso specifico sono 4 esemplari.
Se l'albero privato è tutelato, cioè inserito nell'elenco degli Alberi Monumentali o soggetto a vincoli paesaggistici, il privato NON può potare o toccare l'albero autonomamente. Per qualsiasi intervento di messa in sicurezza, il proprietario deve chiedere l'autorizzazione al Comune, che a sua volta coinvolgerà la Regione e i Carabinieri Forestali. In caso di imminente e grave pericolo di crollo, il privato deve allertare subito i Vigili del Fuoco e poi il Comune per un intervento d'urgenza.
https://www.merateonline.it/notizie/157575/cernusco-pulizia-strade-n-via-verdi-con-silea-si-registra-un-disservizio
ha suscitato molto interesse tra i residenti del quartiere da cui ho ricevuto vari commenti.
Ugualmente la risposta data dal signor G.A.:
https://www.merateonline.it/notizie/157589/cernusco-taglio-siepi-a-carico-dei-privati
ha sollevato un altro genere di considerazioni che affronto appunto nella presente controreplica.

L'articolo 17 citato d G.A. riguardo all'obbligo della gestione del verde privato da parte dei cittadini di Cernusco non esaurisce la natura del problema da me posto. Mi sono quindi permesso di fare una ricerca tramite AI variando i prompt allo scopo di avere un quadro generale completo.
Questa la sintesi:
La pulizia della strada e relativo marciapiede spetta unicamente al Comune.
La rimozione di foglie, frutti, aghi di pino o piccoli rametti caduti sul suolo pubblico spetta SEMPRE al Comune (o all'ente proprietario della strada, ai sensi dell'Art. 14 del Codice della Strada). Una volta che i residui vegetali cadono sulla via pubblica, diventano rifiuti urbani. Il proprietario privato NON ha il diritto né il dovere di spazzare la strada pubblica.
Viceversa la sicurezza e la potatura spettano al privato. Il proprietario del terreno in cui affondano le radici dell'albero è il custode legale della pianta (Art. 2051 del Codice Civile) ed a lui spettano i seguenti obblighi (compatibili appunto in riferimento all'articolo 17 del Comune di Cernusco):
1) Taglio dei rami sporgenti per evitare che le fronde nascondano la segnaletica stradale o creino pericoli alla circolazione, compresa quella dei pedoni, e relativo smaltimento presso i centri di raccolta.
2) Deve monitorare lo stato di salute della pianta. Se un ramo marcio spezzato cade su un'auto o ferisce un passante, la responsabilità civile e penale è del proprietario privato.
In questo contesto è importante però tenere conto della natura di questi cedri del Libano che sono già stati oggetto di valutazione da parte di un agronomo ma di cui non si conosce il grado di tutela da parte del Comune. Un Comune è obbligatorio per legge (Legge 10/2013) a censire e tutelare gli alberi monumentali presenti sul proprio territorio. Un cedro del Libano di 40 metri ha le potenzialità per essere considerato un albero monumentale. In questo caso specifico sono 4 esemplari.
Se l'albero privato è tutelato, cioè inserito nell'elenco degli Alberi Monumentali o soggetto a vincoli paesaggistici, il privato NON può potare o toccare l'albero autonomamente. Per qualsiasi intervento di messa in sicurezza, il proprietario deve chiedere l'autorizzazione al Comune, che a sua volta coinvolgerà la Regione e i Carabinieri Forestali. In caso di imminente e grave pericolo di crollo, il privato deve allertare subito i Vigili del Fuoco e poi il Comune per un intervento d'urgenza.
P.C.
























