Donne, l'altro sguardo/14. Leggi e violenza.
Le leggi che, direttamente o indirettamente, riguardano la violenza contro le donne sono numerose.
Difficile quindi, per chi non sia esperto/a in materia, districarsi in quello che appare come un vero e proprio ginepraio.
La più conosciuta e citata è probabilmente la Convenzione di Istanbul, un trattato internazionale firmato il 7 aprile 2011 e ratificato dall’Italia con la Legge 77 del 27 giugno 2013. Entrata in vigore il 1 agosto 2014, rappresenta un importante strumento per combattere la violenza contro le donne.
Per quanto riguarda la legislazione italiana, questo il lungo elenco che ci fornisce l’Istat:
Legge 15 febbraio 1996, n. 66 “Norme contro la violenza sessuale” (cp artt.609bis-octies).
Direttiva Presidente del Consiglio “Azioni volte a promuovere l’attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini”, G.U. 21 maggio 1997.
Legge 3 agosto 1998, n. 269 “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù”.
Legge 5 aprile 2001, n. 154 “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”.
Art. 76 comma 4-ter del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia” che prevede la possibilità di patrocinio gratuito in deroga ai limiti di reddito per le vittime di reati riconducibili alla violenza di genere.
Legge 9 gennaio 2006, n. 7, “Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile”, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 “Testo unico in materia di spese di giustizia”.
Codice penale: art. 583-bis (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili).
L. 23 aprile 2009, n. 38, Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonchè in tema di atti persecutori.
Legge 27 giugno 2013, n. 77, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Istanbul, 11 maggio 2011).
La c.d. legge sul femminicidio (d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito in Legge 15 ottobre 2013, n. 119, in materia di contrasto alla violenza di genere).
Art. 14, comma 6, della Legge 7 agosto 2015 n. 124, “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” che prevede la possibilità per una donna, dipendente pubblica, vittima di violenza di genere e inserita in specifici percorsi di protezione, di chiedere il trasferimento in un’amministrazione di un comune diverso da quello in cui risiede.
Art. 1, comma 16, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” per cui nel piano triennale dell’offerta formativa di ogni scuola viene promossa la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e sensibilizzare sul tema studenti, docenti e genitori.
Art. 24 del D. lgs. 15 giugno 2015, n. 80 “Congedo per le donne vittime di violenza di genere”.
Art. 11 della Legge 7 luglio 2016, n. 122 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2015-2016. (16G00134)” che stabilisce il diritto all’indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti.
D. Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 “Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI”.
D.C.P.M. 24 novembre 2017 “Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza. (18A00520)”.
Legge 11 gennaio 2018, n. 4 “Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici”.
Legge 19 luglio 2019, n. 69, “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”.
D.P.C.M. 17 dicembre 2020, “Reddito di libertà per le donne vittime di violenza”.
Legge 5 maggio 2022, n. 53 “Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere”.
Legge 24 novembre 2023 n. 168 “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”.
Arenata in Commissione Giustizia della Camera c’è poi la modifica dell’articolo 609-bis del Codice Penale in materia di violenza sessuale sull’introduzione del concetto del “consenso libero e attuale” da parte della donna.
Di fronte a tanta complessità è facile sentirsi disorientate.
Ecco perché i Centri antiviolenza, e quello di Merate non fa eccezione, offrono consulenza e orientamento legale con avvocate specializzate e specificamente formate per il contrasto alla violenza di genere.
In un primo colloquio, dopo essere state accolte al Centro, accompagnate, se lo desiderano, dall’operatrice, le esperte del settore legale aiutano a comprendere i diritti e il possibile percorso giudiziario sia in ambito civile che penale.
La consulenza iniziale fornita dal Centro è gratuita e sono sempre garantiti l'anonimato, la riservatezza e la segretezza.
Il colloquio di consulenza è totalmente svincolato dal prosieguo del percorso legale, durante il quale la donna può scegliere in maniera assolutamente libera da quale professionista farsi seguire e tutelare.
Durante il colloquio iniziale vengono fornite anche indicazioni rispetto alla possibilità di accedere (in presenza dei requisiti richiesti) al gratuito patrocinio a spese dello Stato per coprire le spese legali nei processi.
Le professioniste che operano presso il Centro antiviolenza di Merate, una avvocata civilista e due avvocate penaliste, sono iscritte alle liste del gratuito patrocinio e nell’elenco costituito presso l’Ordine degli avvocati a seguito dei corsi professionalizzanti.
Con l’arrivo dell’estate la rubrica “Donne, l’altro sguardo” si concede un periodo di vacanza.
Ma è importante ricordare che il Centro antiviolenza invece non chiude, è sempre aperto 365 giorni all’anno e 24 ore su 24
Difficile quindi, per chi non sia esperto/a in materia, districarsi in quello che appare come un vero e proprio ginepraio.
La più conosciuta e citata è probabilmente la Convenzione di Istanbul, un trattato internazionale firmato il 7 aprile 2011 e ratificato dall’Italia con la Legge 77 del 27 giugno 2013. Entrata in vigore il 1 agosto 2014, rappresenta un importante strumento per combattere la violenza contro le donne.
Per quanto riguarda la legislazione italiana, questo il lungo elenco che ci fornisce l’Istat:
Legge 15 febbraio 1996, n. 66 “Norme contro la violenza sessuale” (cp artt.609bis-octies).
Direttiva Presidente del Consiglio “Azioni volte a promuovere l’attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini”, G.U. 21 maggio 1997.
Legge 3 agosto 1998, n. 269 “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù”.
Legge 5 aprile 2001, n. 154 “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”.
Art. 76 comma 4-ter del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia” che prevede la possibilità di patrocinio gratuito in deroga ai limiti di reddito per le vittime di reati riconducibili alla violenza di genere.
Legge 9 gennaio 2006, n. 7, “Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile”, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 “Testo unico in materia di spese di giustizia”.
Codice penale: art. 583-bis (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili).
L. 23 aprile 2009, n. 38, Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonchè in tema di atti persecutori.
Legge 27 giugno 2013, n. 77, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Istanbul, 11 maggio 2011).
La c.d. legge sul femminicidio (d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito in Legge 15 ottobre 2013, n. 119, in materia di contrasto alla violenza di genere).
Art. 14, comma 6, della Legge 7 agosto 2015 n. 124, “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” che prevede la possibilità per una donna, dipendente pubblica, vittima di violenza di genere e inserita in specifici percorsi di protezione, di chiedere il trasferimento in un’amministrazione di un comune diverso da quello in cui risiede.
Art. 1, comma 16, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” per cui nel piano triennale dell’offerta formativa di ogni scuola viene promossa la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e sensibilizzare sul tema studenti, docenti e genitori.
Art. 24 del D. lgs. 15 giugno 2015, n. 80 “Congedo per le donne vittime di violenza di genere”.
Art. 11 della Legge 7 luglio 2016, n. 122 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2015-2016. (16G00134)” che stabilisce il diritto all’indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti.
D. Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 “Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI”.
D.C.P.M. 24 novembre 2017 “Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza. (18A00520)”.
Legge 11 gennaio 2018, n. 4 “Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici”.
Legge 19 luglio 2019, n. 69, “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”.
D.P.C.M. 17 dicembre 2020, “Reddito di libertà per le donne vittime di violenza”.
Legge 5 maggio 2022, n. 53 “Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere”.
Legge 24 novembre 2023 n. 168 “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”.
Arenata in Commissione Giustizia della Camera c’è poi la modifica dell’articolo 609-bis del Codice Penale in materia di violenza sessuale sull’introduzione del concetto del “consenso libero e attuale” da parte della donna.
Di fronte a tanta complessità è facile sentirsi disorientate.
Ecco perché i Centri antiviolenza, e quello di Merate non fa eccezione, offrono consulenza e orientamento legale con avvocate specializzate e specificamente formate per il contrasto alla violenza di genere.
In un primo colloquio, dopo essere state accolte al Centro, accompagnate, se lo desiderano, dall’operatrice, le esperte del settore legale aiutano a comprendere i diritti e il possibile percorso giudiziario sia in ambito civile che penale.
La consulenza iniziale fornita dal Centro è gratuita e sono sempre garantiti l'anonimato, la riservatezza e la segretezza.
Il colloquio di consulenza è totalmente svincolato dal prosieguo del percorso legale, durante il quale la donna può scegliere in maniera assolutamente libera da quale professionista farsi seguire e tutelare.
Durante il colloquio iniziale vengono fornite anche indicazioni rispetto alla possibilità di accedere (in presenza dei requisiti richiesti) al gratuito patrocinio a spese dello Stato per coprire le spese legali nei processi.
Le professioniste che operano presso il Centro antiviolenza di Merate, una avvocata civilista e due avvocate penaliste, sono iscritte alle liste del gratuito patrocinio e nell’elenco costituito presso l’Ordine degli avvocati a seguito dei corsi professionalizzanti.
Con l’arrivo dell’estate la rubrica “Donne, l’altro sguardo” si concede un periodo di vacanza.
Ma è importante ricordare che il Centro antiviolenza invece non chiude, è sempre aperto 365 giorni all’anno e 24 ore su 24
In collaborazione con L’altra metà del cielo. Telefono Donna-Merate
























