Gli idioti e il Sindaco
Un milione di idiozie non fanno un pensiero. Raramente fornisco argomenti pro bono (a gratis), ma le missive di personaggi che insultano senza avere la dignità di firmarsi mi inducono a fare un’eccezione. Gli idioti (in senso etimologico, ossia privi di cariche pubbliche) che criticano un Sindaco circa la Pubblica Sicurezza farebbero bene a documentarsi. Un Sindaco ha tante responsabilità: strade comunali, illuminazione pubblica, edifici scolastici fino alla secondaria inferiore, servizi sociali, incentivazione all’attività culturale, edilizia (fino ad un punto), amministrazione comunale (anagrafe, cimitero, urbanistica , ufficio catastale se presente, ecc.) , rifiuti solidi urbani e molte altre.
Il Testo Unico Legge Pubblica Sicurezza è ancora la normativa fondamentale italiana che disciplina l'ordine pubblico; Art 1 “Le attribuzioni dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono esercitate dal prefetto e dal questore; quelle dell'autorità locale dal capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo o, in mancanza, dal Podestà.” (ora “Sindaco” per effetto del RDL nr. 111)
Art 15 L 121/81 “...Ove non siano istituiti commissariati di polizia, le attribuzioni di autorità locale di pubblica sicurezza sono esercitate dal sindaco quale ufficiale di Governo.” Art 57 cpp “sono ufficiali di polizia giudiziaria: ...c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza” : la presenza di una stazione dei Carabinieri limita la veste del sindaco a quella di "Autorità locale di pubblica sicurezza" solo per atti amministrativi, escludendo i poteri di polizia giudiziaria. Il combinato disposto dei suddetti articoli e la giurisprudenza lascia intendere che al Sindaco di questi Comuni non sia demandata la Pubblica Sicurezza. E in ogni caso il Sindaco di Robbiate, Imbersago o Morterone (o ogni altro comune dove non esista un ufficio P.S. di Stato) non dispone delle strutture per far rispettare le regole di P.S. In Italia esistono 4 Forze di Polizia nazionale a competenza generale,oltre ad una pletora di altre tra cui Capitanerie di porto, forestali regionali, polizie provinciali, a cui è demandata la Pubblica Sicurezza. Come scrivo sopra, un Sindaco ha già molte responsabilità sulle quali va giudicato: non lasciamo che gli idioti ne attribuiscano altre, di cui non esistono le basi legali né gli strumenti operativi.
Ringrazio chi abbia avuto la pazienza di leggermi.
Cordiali saluti
Il Testo Unico Legge Pubblica Sicurezza è ancora la normativa fondamentale italiana che disciplina l'ordine pubblico; Art 1 “Le attribuzioni dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono esercitate dal prefetto e dal questore; quelle dell'autorità locale dal capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo o, in mancanza, dal Podestà.” (ora “Sindaco” per effetto del RDL nr. 111)
Art 15 L 121/81 “...Ove non siano istituiti commissariati di polizia, le attribuzioni di autorità locale di pubblica sicurezza sono esercitate dal sindaco quale ufficiale di Governo.” Art 57 cpp “sono ufficiali di polizia giudiziaria: ...c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza” : la presenza di una stazione dei Carabinieri limita la veste del sindaco a quella di "Autorità locale di pubblica sicurezza" solo per atti amministrativi, escludendo i poteri di polizia giudiziaria. Il combinato disposto dei suddetti articoli e la giurisprudenza lascia intendere che al Sindaco di questi Comuni non sia demandata la Pubblica Sicurezza. E in ogni caso il Sindaco di Robbiate, Imbersago o Morterone (o ogni altro comune dove non esista un ufficio P.S. di Stato) non dispone delle strutture per far rispettare le regole di P.S. In Italia esistono 4 Forze di Polizia nazionale a competenza generale,oltre ad una pletora di altre tra cui Capitanerie di porto, forestali regionali, polizie provinciali, a cui è demandata la Pubblica Sicurezza. Come scrivo sopra, un Sindaco ha già molte responsabilità sulle quali va giudicato: non lasciamo che gli idioti ne attribuiscano altre, di cui non esistono le basi legali né gli strumenti operativi.
Ringrazio chi abbia avuto la pazienza di leggermi.
Cordiali saluti
Marco Peretto
Il sig.Peretto è talmente sicuro di sé da proporre anche il titolo della lettera (che rispettiamo). E dispensa insulti convinto di essere l'illuminato. Un po' come il nostro Sindaco non per niente ormai più noto come "sapientino". Per offrire ai lettori in quadro più ampio riproponiamo l'art.54 del Testo Unico Enti Locali che bene riassume le funzioni del Primo Cittadino. Poi ciascuno valuterà il copia incolla del sig.Peretto, rispetto alla normativa vigente per i Comuni.
Dispositivo dell'art. 54 TUEL
1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto.
2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza.
4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, [anche](1) contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.
4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.
5. Qualora i provvedimenti dai sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 comportino conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento.
5-bis. Il Sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.
6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.
























