Merate: ordine pubblico e funzioni della P.L.. De Mori ha scordato i regolamenti?

Egregio Signor De Mori,
che Lei non sia una cima è risaputo, ma stupisce che possa arrivare a scrivere quello che ha scritto. Le Leggi non sono cambiate da quanto Lei è andato in pensione. E come agente di Polizia Locale dovrebbe sapere che Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, è responsabile della sicurezza urbana e dell'incolumità pubblica nel territorio comunale. Ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), adotta ordinanze contingibili e urgenti per prevenire gravi pericoli, coordina la polizia locale con le forze statali e vigila sull'ordine pubblico, garantendo la vivibilità urbana. Dovrebbe conoscere, a meno che non lo abbia rimosso dalla sua memoria, il Regolamento di Polizia Locale del Comune di Merate, presso il quale ha prestato servizio per anni. Recita testualmente: Art. 1 - Servizio di Polizia Urbana 1.1 1.2 L'attività di polizia urbana e' un servizio offerto ai cittadini per contribuire a garantire alla libertà dei singoli nella loro sicurezza, la migliore utilizzazione di beni di uso pubblico, la migliore qualità possibile della convivenza tra cittadini stessi. L'attività della Polizia Urbana si svolge in attuazione delle leggi dello Stato e della Regione Lombardia, dello Statuto comunale, del presente regolamento e delle norme di polizia contenute in altri regolamenti comunali, nonchè in esecuzioni di ordinanze e prescrizioni del Sindaco nelle ipotesi previste dalla legge e dai regolamenti, anche a specificazione degli obblighi in essi contenuti, o in attuazione dei principi generali desumibili dalla legge o dai regolamenti medesimi. Art. 2 - Funzioni della Polizia Locale 2.1 Il personale che svolge servizio di Polizia Locale, nell’ambito del territorio comunale e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche: a) funzioni di polizia nelle materie delegate da leggi nazionali e regionali b) funzioni di polizia giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni del codice di procedura penale c) servizio di polizia stradale, ai sensi dell’art. 12 del D.L. 30.04.92, n. 285 – Nuovo Codice della Strada d) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, collaborando anche con le forze di Polizia dello stato, previa disposizione dei Sindaco, quando ne venga fatto motivata richiesta dalle competenti autorità per specifiche operazioni e) servizio di soccorso in caso di pubbliche calamità e privati infortuni, quando non vi sono organi più specificamente deputati allo scopo. E poi a riguardo del disturbo della quiete pubblica: Art. 62 - Rumori nei pubblici esercizi 62.1 Nel rispetto delle fasce orarie di apertura, stabilite dalle leggi e dalle ordinanze sindacali, è vietato nei pubblici esercizi l'uso di apparecchi sonori a volume tale da recare disturbo al vicinato. 62.2 Nei pubblici esercizi e sulle aree di pertinenza è altresì vietato produrre o lasciar produrre rumori o emissioni sonore o vocali che possano disturbare il vicinato. 62.3 I contravventori alle norme del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa da € 51,00 a € 154,00, fatta salva l'applicabilità dell'art. 659 Codice Penale. Quindi, caro De Mori, le sue affermazioni sono smentite. Qui nessuno fa propaganda. Si sta parlando di un problema che c’è. Di un’ordinanza recentissima che è stata emanata dal Sindaco e che non si capisce se venga fatta rispettare o meno. Lasci stare Piantedosi e la Meloni. Per quello che sta accadendo da settimane in via Baslini la risposta ai cittadini la deve dare il signor Sindaco. Che sia di destra o di sinistra non importa a nessuno. Si tratta di ristabilire la civile convivenza a livello locale. A chi spetta questo compito se non al Sindaco ? I cittadini esigono risposte .
Mario 
Meglio di così, l'argomento non poteva essere illustrato. Complimenti.
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