Norme costituzionali, principi generali e garanzie reali
A quanto pare, il testo della legge di revisione costituzionale che sarà sottoposto tra pochi giorni al nostro giudizio referendario “è chiaro nel confermare le garanzie costituzionali di indipendenza” della magistratura dagli altri poteri dello Stato, o almeno così dichiarava Cesare Salvi, ex ministro del Lavoro nei governi D’Alema ed esponente oggi del “fronte del sì”, in un’intervista da lui rilasciata lo scorso 10 Novembre alla redazione della rivista ‘Diritto di Difesa’, “altrimenti – proseguiva - non sarei favorevole”. È un ritornello questo che, da allora fino all’ultimo intervento del ministro Nordio all’inaugurazione in Cassazione del presente anno giudiziario (“ritengo blasfemo sostenere che questa riforma tenda a minare l’indipendenza della magistratura”), ci è stato più volte ripetuto dai fautori del progetto governativo: dunque, perché preoccuparci? In effetti, possiamo agevolmente constatare che il secondo comma dell’art. 101 della Costituzione (“I giudici sono soggetti soltanto alla legge”) non viene toccato dalle nuove norme, e che al primo comma dell’art. 104 (“La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”) queste si limitano ad aggiungere alcune parole da tale punto di vista del tutto innocue: “ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente”. Infine, nella nuova formulazione del primo comma dell’art. 107 (“I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura …”) la locuzione “… in seguito a decisione del Consiglio Superiore della Magistratura” viene semplicemente sostituita, per adeguarla al nuovo quadro, con “… in seguito a decisione del rispettivo Consiglio Superiore”. Perché allora preoccuparci?
Cominciamo, per rispondere a questa domanda, col guardarci un po’ attorno.
· ˝El Poder Judicial es independiente – recita l’art. 254 della prolissa Constitución de la República Bolivariana de Venezuela - y el Tribunal Supremo de Justicia gozará de autonomía funcional, financiera y administrativa” (“il Potere Giudiziario è indipendente e il Supremo Tribunale di Giustizia godrà di autonomia funzionale, finanziaria e amministrativa”: a tale organismo infatti la costituzione venezuelana garantisce perfino risorse proprie che può autogestire indipendentemente dalle leggi parlamentari di bilancio pubblico).
· “I giudici sono indipendenti e sono sottoposti soltanto alla Costituzione della Federazione Russa e alla legge federale”, stabilisce il primo comma dell’art. 120 della Costituzione della medesima Federazione Russa; inoltre, stando a quanto ribadisce il primo comma del successivo art. 121, “I giudici sono indipendenti e sono inamovibili” (mi perdonerete se, non essendo in grado di tradurvi il testo dal Russo, ho riportato qui direttamente la sua versione in Italiano reperibile su Wikisource).
Devo continuare? Se davvero siete convinti che basti che certi principi appaiano solennemente inscritti in una costituzione per garantirne l’applicazione anche in presenza di norme li contraddicano, tranquillizzate pure i vostri eventuali amici russi o venezuelani: di che cosa mai si devono preoccupare?
Facilmente mi obietterete a questo punto che non viviamo né nella Russia di Putin né nel Venezuela di Maduro (o in quello della nuova fiduciaria di Trump che risponde al nome di Delcy Rodriguez). È vero: il nostro paese non assomiglia per fortuna (almeno finora) né al Venezuela di Delcy Rodriguez né alla Russia di Putin. Torniamo allora in Italia e mettiamoci a spulciare qualche articolo della nostra costituzione.
· “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa” (art. 36, comma 1). Perché allora l’attuale maggioranza parlamentare si oppone tenacemente all’introduzione di un salario minimo garantito per legge proposta dall’opposizione, che renderebbe finalmente effettivo questo diritto a 78 anni di distanza dalla sua proclamazione?
· “Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico” (art. 48, comma 2). Sapete come funziona (anche in occasione del prossimo referendum) il voto dei cittadini italiani residenti all’estero? A ciascuna famiglia viene recapitato un numero di plichi pari a quello degli elettori. Ciascuno dei plichi contiene una scheda, una busta preaffrancata e le istruzioni su come rispedire la scheda al consolato più vicino una volta che questa sia stata compilata, ovviamente senza nessuna garanzia di segretezza. Ogni consolato deve poi far pervenire a Roma per lo spoglio le schede ricevute per mezzo di corrieri diplomatici. Ove vi sia presenza di fenomeni mafiosi, tale dispendioso sistema non tutela neppure la libertà di voto: immaginate solo che un boss di quartiere vi chieda amichevolmente di consegnargli le schede perché provveda lui a spedirle …
· “Il sistema tributario è informato a criteri di progressività” (art. 53, comma 2). È perfino superfluo osservare che le nuove imposte forfettarie, così come le varie aliquote fisse sui redditi da capitale e come la graduale introduzione attualmente in atto di varie forme di “flat tax” rappresentano un’aperta contraddizione di tale criterio.
Devo continuare? Ancora siete convinti che basti che certi principi rimangano ormai da decenni solennemente inscritti nella nostra costituzione per garantirne automaticamente l’applicazione, anche in presenza di norme che, nel caso del progetto governativo di revisione costituzionale sottoposto a referendum, li contraddicono platealmente come ho pazientemente cercato di mostrarvi nei miei precedenti interventi?
Torniamo allora alla materia referendaria per esaminare un ultimo groviglio normativo che è passato fino a ieri inosservato ed è stato segnalato solo lo scorso 6 Marzo da un certo Roberto Benedetti alla rivista giuridica ‘Giustizia Insieme’. Difficilmente il sig. Benedetti può essere identificato nel presidente della sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei Conti che porta il suo stesso nome, dal momento che afferma di non essere un giurista, ma appare comunque dotato secondo me di un acume giuridico ben superiore a quello di tanti nostri Azzeccagarbugli che pretendono in questi giorni di dire la loro sull’argomento. Se avete ancora un po’ di pazienza per seguirmi, procediamo a questo punto con ordine. Sappiamo tutti ormai che, in caso di vittoria del ”sì” al prossimo referendum, la riformulazione dell’art. 105 della Costituzione assegnerà le competenze disciplinari dell’attuale CSM a una nuova Alta Corte (comma 2) demandando a una futura legge ordinaria prevista dal successivo comma 8 la determinazione di quali saranno “gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni” di cui questo organismo dovrà occuparsi. Le sanzioni finora in vigore sono quelle elencate nell’art. 5 del decreto legislativo 109/2006, ovvero “l’ammonimento; la censura; la perdita dell’anzianità; l’incapacità temporanea a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo; la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni; la rimozione”. A queste, l’art. 13 del medesimo decreto aggiunge “il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio”. Possiamo chiederci allora quali di tali provvedimenti, ed eventualmente quali altri coniati per l’occasione, la futura legge attuativa delle nuove norme costituzionali potrà mettere a disposizione dell’Alta Corte Disciplinare per punire gli eventuali comportamenti negligenti o scorretti dei magistrati. Qui si annida però una sorpresa che io stesso trovo piuttosto amara: la riformulazione dell’art. 107 della Costituzione recita infatti, come già ho ricordato all’inizio della presente chiacchierata, che “I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del rispettivo Consiglio Superiore della Magistratura”, il quale però non potrà decidere nulla senza il consenso degli interessati in quanto le competenze disciplinari gli saranno state, come ben sappiamo, sottratte. Ne consegue, a rigor di logica, che la nuova legge ordinaria non potrà in nessun caso, senza entrare in contrasto con la Costituzione, conferire all’Alta Corte la facoltà di infliggere a un giudice o a un pubblico ministero né il trasferimento d’ufficio, né le punizioni disciplinari più pesanti previste fino ad oggi quali la sospensione o la radiazione. Forse, pagando il prezzo di forzare un po’ l’interpretazione delle nuove norme, tali provvedimenti potrebbero a mio modesto parere essere ancora resi possibili complicando la procedura con un ulteriore passaggio consistente nell’autorizzazione, che andrà comunque richiesta volta per volta senza essere mai data per scontata, da parte del consiglio competente. Il risultato paradossale sarà in ogni modo quello di rendere più complessi e incerti, proprio nei casi più gravi, i procedimenti disciplinari a carico dei magistrati, agevolandone non poco l’”impunità” tanto lamentata dal ministro Nordio. Se può giovare a consolarvi, sappiate però che in questo campo ben difficilmente i nostri magistrati riusciranno mai a eguagliare il record che l’attuale maggioranza ha assicurato ai politici: nella presente legislatura, su 59 richieste di autorizzazione a procedere nei confronti dei parlamentari, le camere ne hanno infatti respinte ben 55. Sinceramente non credo che anche dietro tale specifico pasticcio possa nascondersi un consapevole disegno del ministro, che pure non è un dilettante allo sbaraglio ma un ex magistrato con 40 anni di servizio. La spiegazione più plausibile è che si tratti in questo caso particolare di un imbarazzante infortunio dovuto all’arroganza e alla sicumera con cui ha voluto procedere la maggioranza di governo, che ha imposto l’approvazione del suo progetto attraverso i quattro passaggi parlamentari necessari a una revisione costituzionale senza mai accettare di discuterne o modificarne neppure una virgola. Ciò non rende tuttavia a mio giudizio la cosa meno grave. Voi che ne pensate? A presto.
Cominciamo, per rispondere a questa domanda, col guardarci un po’ attorno.
· ˝El Poder Judicial es independiente – recita l’art. 254 della prolissa Constitución de la República Bolivariana de Venezuela - y el Tribunal Supremo de Justicia gozará de autonomía funcional, financiera y administrativa” (“il Potere Giudiziario è indipendente e il Supremo Tribunale di Giustizia godrà di autonomia funzionale, finanziaria e amministrativa”: a tale organismo infatti la costituzione venezuelana garantisce perfino risorse proprie che può autogestire indipendentemente dalle leggi parlamentari di bilancio pubblico).
· “I giudici sono indipendenti e sono sottoposti soltanto alla Costituzione della Federazione Russa e alla legge federale”, stabilisce il primo comma dell’art. 120 della Costituzione della medesima Federazione Russa; inoltre, stando a quanto ribadisce il primo comma del successivo art. 121, “I giudici sono indipendenti e sono inamovibili” (mi perdonerete se, non essendo in grado di tradurvi il testo dal Russo, ho riportato qui direttamente la sua versione in Italiano reperibile su Wikisource).
Devo continuare? Se davvero siete convinti che basti che certi principi appaiano solennemente inscritti in una costituzione per garantirne l’applicazione anche in presenza di norme li contraddicano, tranquillizzate pure i vostri eventuali amici russi o venezuelani: di che cosa mai si devono preoccupare?
Facilmente mi obietterete a questo punto che non viviamo né nella Russia di Putin né nel Venezuela di Maduro (o in quello della nuova fiduciaria di Trump che risponde al nome di Delcy Rodriguez). È vero: il nostro paese non assomiglia per fortuna (almeno finora) né al Venezuela di Delcy Rodriguez né alla Russia di Putin. Torniamo allora in Italia e mettiamoci a spulciare qualche articolo della nostra costituzione.
· “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa” (art. 36, comma 1). Perché allora l’attuale maggioranza parlamentare si oppone tenacemente all’introduzione di un salario minimo garantito per legge proposta dall’opposizione, che renderebbe finalmente effettivo questo diritto a 78 anni di distanza dalla sua proclamazione?
· “Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico” (art. 48, comma 2). Sapete come funziona (anche in occasione del prossimo referendum) il voto dei cittadini italiani residenti all’estero? A ciascuna famiglia viene recapitato un numero di plichi pari a quello degli elettori. Ciascuno dei plichi contiene una scheda, una busta preaffrancata e le istruzioni su come rispedire la scheda al consolato più vicino una volta che questa sia stata compilata, ovviamente senza nessuna garanzia di segretezza. Ogni consolato deve poi far pervenire a Roma per lo spoglio le schede ricevute per mezzo di corrieri diplomatici. Ove vi sia presenza di fenomeni mafiosi, tale dispendioso sistema non tutela neppure la libertà di voto: immaginate solo che un boss di quartiere vi chieda amichevolmente di consegnargli le schede perché provveda lui a spedirle …
· “Il sistema tributario è informato a criteri di progressività” (art. 53, comma 2). È perfino superfluo osservare che le nuove imposte forfettarie, così come le varie aliquote fisse sui redditi da capitale e come la graduale introduzione attualmente in atto di varie forme di “flat tax” rappresentano un’aperta contraddizione di tale criterio.
Devo continuare? Ancora siete convinti che basti che certi principi rimangano ormai da decenni solennemente inscritti nella nostra costituzione per garantirne automaticamente l’applicazione, anche in presenza di norme che, nel caso del progetto governativo di revisione costituzionale sottoposto a referendum, li contraddicono platealmente come ho pazientemente cercato di mostrarvi nei miei precedenti interventi?
Torniamo allora alla materia referendaria per esaminare un ultimo groviglio normativo che è passato fino a ieri inosservato ed è stato segnalato solo lo scorso 6 Marzo da un certo Roberto Benedetti alla rivista giuridica ‘Giustizia Insieme’. Difficilmente il sig. Benedetti può essere identificato nel presidente della sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei Conti che porta il suo stesso nome, dal momento che afferma di non essere un giurista, ma appare comunque dotato secondo me di un acume giuridico ben superiore a quello di tanti nostri Azzeccagarbugli che pretendono in questi giorni di dire la loro sull’argomento. Se avete ancora un po’ di pazienza per seguirmi, procediamo a questo punto con ordine. Sappiamo tutti ormai che, in caso di vittoria del ”sì” al prossimo referendum, la riformulazione dell’art. 105 della Costituzione assegnerà le competenze disciplinari dell’attuale CSM a una nuova Alta Corte (comma 2) demandando a una futura legge ordinaria prevista dal successivo comma 8 la determinazione di quali saranno “gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni” di cui questo organismo dovrà occuparsi. Le sanzioni finora in vigore sono quelle elencate nell’art. 5 del decreto legislativo 109/2006, ovvero “l’ammonimento; la censura; la perdita dell’anzianità; l’incapacità temporanea a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo; la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni; la rimozione”. A queste, l’art. 13 del medesimo decreto aggiunge “il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio”. Possiamo chiederci allora quali di tali provvedimenti, ed eventualmente quali altri coniati per l’occasione, la futura legge attuativa delle nuove norme costituzionali potrà mettere a disposizione dell’Alta Corte Disciplinare per punire gli eventuali comportamenti negligenti o scorretti dei magistrati. Qui si annida però una sorpresa che io stesso trovo piuttosto amara: la riformulazione dell’art. 107 della Costituzione recita infatti, come già ho ricordato all’inizio della presente chiacchierata, che “I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del rispettivo Consiglio Superiore della Magistratura”, il quale però non potrà decidere nulla senza il consenso degli interessati in quanto le competenze disciplinari gli saranno state, come ben sappiamo, sottratte. Ne consegue, a rigor di logica, che la nuova legge ordinaria non potrà in nessun caso, senza entrare in contrasto con la Costituzione, conferire all’Alta Corte la facoltà di infliggere a un giudice o a un pubblico ministero né il trasferimento d’ufficio, né le punizioni disciplinari più pesanti previste fino ad oggi quali la sospensione o la radiazione. Forse, pagando il prezzo di forzare un po’ l’interpretazione delle nuove norme, tali provvedimenti potrebbero a mio modesto parere essere ancora resi possibili complicando la procedura con un ulteriore passaggio consistente nell’autorizzazione, che andrà comunque richiesta volta per volta senza essere mai data per scontata, da parte del consiglio competente. Il risultato paradossale sarà in ogni modo quello di rendere più complessi e incerti, proprio nei casi più gravi, i procedimenti disciplinari a carico dei magistrati, agevolandone non poco l’”impunità” tanto lamentata dal ministro Nordio. Se può giovare a consolarvi, sappiate però che in questo campo ben difficilmente i nostri magistrati riusciranno mai a eguagliare il record che l’attuale maggioranza ha assicurato ai politici: nella presente legislatura, su 59 richieste di autorizzazione a procedere nei confronti dei parlamentari, le camere ne hanno infatti respinte ben 55. Sinceramente non credo che anche dietro tale specifico pasticcio possa nascondersi un consapevole disegno del ministro, che pure non è un dilettante allo sbaraglio ma un ex magistrato con 40 anni di servizio. La spiegazione più plausibile è che si tratti in questo caso particolare di un imbarazzante infortunio dovuto all’arroganza e alla sicumera con cui ha voluto procedere la maggioranza di governo, che ha imposto l’approvazione del suo progetto attraverso i quattro passaggi parlamentari necessari a una revisione costituzionale senza mai accettare di discuterne o modificarne neppure una virgola. Ciò non rende tuttavia a mio giudizio la cosa meno grave. Voi che ne pensate? A presto.
Michele Bossi

























