Novate: si chiude il caso recinzioni in valletta. Ora demolizione e ripristino

Si è conclusa con una decisione di carattere tecnico del Consiglio di Stato una lunga vicenda amministrativa riguardante opere edilizie realizzate in difformità nel corridoio ecologico di Novate.
I giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto che la società ricorrente in appello avesse prestato acquiescenza alla seconda ordinanza comunale con cui veniva imposto di integrare il ripristino dei luoghi, già eseguito solo parzialmente.
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In sostanza, la mancata contestazione di tale provvedimento ha reso improcedibile il contenzioso sulla precedente ingiunzione.
La vicenda trae origine dall’ordinanza n. 11 del 9 dicembre 2015 con cui il Comune aveva ingiunto alla Twins Engeneering Srl proprietaria di alcuni terreni nel territorio di Novate di demolire e ripristinare lo stato dei luoghi in quanto aveva realizzato opere in difformità rispetto alla SCIA presentata nel 2014 con una successiva variante del 2015.
Secondo quanto autorizzato nei titoli edilizi, gli interventi dovevano riguardare:
pali di sostegno della recinzione in legno;
cancelli carrai con struttura in legno sostenuti da piantane in legno;
l’interruzione della recinzione in corrispondenza di un corso d’acqua che attraversa la proprietà;
la delimitazione della fascia di rispetto di cinque metri dal corso d’acqua mediante una rete provvisoria di cantiere.
Gli accertamenti comunali avevano invece rilevato la realizzazione di opere diverse rispetto a quelle autorizzate.
In particolare i pali della recinzione in ferro, erano solo mascherati da mezzi pali in legno;
cancelli carrai con struttura in ferro e doghe verticali in legno, sostenuti da piantane metalliche;
la realizzazione della recinzione che scavalcava il corso d’acqua, ottenuta anche tramite un parziale interramento dello stesso.
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Con l’ordinanza il Comune aveva imposto l’adeguamento delle opere ai titoli edilizi ma la società, che aveva comunicato all’amministrazione di aver dato esecuzione all’ordine di demolizione e ripristino, non aveva ottemperato integralmente e il sopralluogo effettuato dall’ufficio tecnico comunale aveva evidenziato che l’adeguamento non era stato completato.
Da qui la contestazione di “parziale ottemperanza” che ha condotto l'amministrazione ad una nuova e diversa ingiunzione di demolizione e ripristino, mai opposta dalla società.
Proprio da questa situazione è scaturito l'esito giudiziario con il Consiglio di Stato che ha ritenuto decisivo il fatto che la società non avesse impugnato la successiva ordinanza con cui il Comune imponeva di completare il ripristino.
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Secondo i giudici amministrativi, tale comportamento ha integrato una acquiescenza al provvedimento sopravvenuto, con la conseguente chiusura della controversia.
Il Consiglio di Stato, come si evince dalla determina nr. 17 del 12 marzo " in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello lo rigetta e condanna l’appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dal Comune di Merate, liquidate in € 4.000 per onorario, oltre accessori di legge, ovvero 600,00 per spese generali;  184,00= euro 4% CPA;  1.052,48 per IVA".
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Ora si attende dall'ufficio tecnico e dall'assessorato competente, guidato dall'ing. Mattia Muzio, una nuova descrizione dei lavori che la Società proprietaria dovrà realizzare. Si presume che dovrà essere
riportato in superficie il corso d'acqua naturale, tolte le recinzioni che lo scavalcano e sostituire tutte le strutture in ferro con elementi in legno.

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C.B.
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