La nuova Alta Corte Disciplinare e le vere ragioni del "sì"
Le sanzioni disciplinari ai magistrati “sono quasi inesistenti”: “Gravi inadempimenti, omissioni, ritardi e negligenze rimangono ignorati o impuniti”. Torno qui a citare il ministro Nordio, che con queste parole (tratte ancora una volta dal libro ‘Una nuova giustizia’ da lui pubblicato lo scorso Gennaio presso gli editori Guerini e Associati) vorrebbe spiegarci i motivi per cui la odierna maggioranza parlamentare ha ritenuto necessario sottrarre all’attuale CSM le funzioni disciplinari per trasferirle alla nuova Alta Corte che, in caso di approvazione da parte nostra della revisione costituzionale oggetto del prossimo referendum, entrerà in funzione tra qualche mese. Peccato soltanto che quanto afferma non sia vero. La sezione disciplinare del CSM attualmente infligge, in media, più di 40 sanzioni all’anno, ossia il triplo di quelle comminate in Francia dal Conseil Supérieur de la Magistrature, penalizzando in tal modo una percentuale dei magistrati in servizio pari allo 0.5%. I Consigli Distrettuali di Disciplina dell’Ordine degli Avvocati, se vogliamo azzardare un altro confronto, non arrivano a sanzionare per violazione dei doveri deontologici nemmeno lo 0.1% degli iscritti al loro albo. Dobbiamo dunque convenire che la sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura non solo funziona, ma funziona piuttosto bene. Queste cose del resto Carlo Nordio le sa perfettamente: il ministro della Giustizia ha infatti (al pari della Procura Generale della Cassazione) il potere autonomo di impugnare le sentenze disciplinari con le quali non si trovi d’accordo chiedendo una decisione diversa alle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (il massimo organo giudicante del Paese). Ebbene, da quando è in carica al 31 Dicembre dell’anno scorso lo ha fatto soltanto 6 volte su 176 sentenze, mostrando in tal modo nei fatti di essere sostanzialmente soddisfatto del lavoro svolto in questo campo dal CSM. Il 1° Novembre scorso il medesimo ministro, a dire il vero, accampava per il pesante intervento sulla Costituzione che il governo sta tentando di portare a termine anche un’altra giustificazione che già ho ricordato in un mio intervento precedente: “attualmente, - affermava - nello stesso Consiglio superiore della magistratura, i magistrati requirenti, cioè gli accusatori, danno i voti ai giudici”. Neppure tale motivazione, almeno finché rimaniamo nel campo disciplinare, regge tuttavia alla semplice lettura del testo su cui siamo chiamati a votare: nella nuova Alta Corte tre magistrati requirenti, ossia, a suo dire, tre “accusatori”, continueranno tranquillamente, come già osservavo in quella occasione, a “dare i voti ai giudici”.
Se l’istituzione del nuovo organismo disciplinare non avviene per le ragioni dichiarate dai promotori, vale la pena di capire quali siano i suoi scopi reali. Questi possono per fortuna essere facilmente dedotti da un esame obiettivo del contenuto stesso delle norme sottoposte a referendum. Procediamo dunque con ordine.
1) Nell’attuale CSM i magistrati sono presenti in numero doppio rispetto a quello dei consiglieri “laici” scelti dal Parlamento. Nel nuovo organismo il rapporto tra membri “togati” e membri “laici” verrà abbassato da 2:1 a 3:2.
2) Per evitare il rischio che i rappresentanti del Parlamento nel CSM non siano altro, in realtà, che i rappresentanti del Governo, l’art. 22 della legge 195/1958 prevede, in attuazione di quanto disposto dall’art. 104 della Costituzione, che questi vengano eletti con la maggioranza qualificata dei 3/5 (dei componenti o, a partire dal terzo scrutinio, dei votanti). L’art. 4 della legge di revisione costituzionale che ci viene chiesto di approvare cancella tale garanzia, demandando sia la consistenza che le modalità di elezione dell’elenco di giuristi e avvocati tra i quali verranno poi sorteggiati i rappresentanti del Parlamento nella nuova Alta Corte alla futura legge ordinaria prevista dal successivo art. 8, che potrebbe benissimo, senza violare la nuova norma, sostituire l’attuale maggioranza qualificata con una maggioranza semplice o, al limite, con la pura maggioranza relativa.
3) Le sentenze disciplinari non verranno in realtà emanate dal plenum dell’Alta Corte, dove già i “togati” costituiranno soltanto i 3/5 dei componenti, ma da appositi collegi previsti dall’ultimo comma del già citato art. 4, nei quali la futura legge ordinaria di cui sopra dovrà bensì assicurare che “i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati”, ma senza specificare in quale misura. La nuova formulazione della Costituzione che ci viene proposta consentirà dunque al Parlamento, se tale sarà la sua insindacabile decisione, di stabilire che a soprintendere al comportamento dei magistrati, e a comminare loro eventuali provvedimenti disciplinari, siano delle commissioni composte in buona parte, o perfino in maggioranza, da giuristi e avvocati indicati dalla politica.
4) Mentre contro le sentenze disciplinari del CSM è attualmente ammesso (sia da parte degli interessati che da parte di chi sostiene l’accusa) il ricorso in Cassazione, quelle che saranno emesse dall’Alta Corte potranno invece essere impugnate … “soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte” che esaminerà i ricorsi senza la partecipazione dei componenti del collegio che ha pronunciato la decisione impugnata (così disporrà, in caso di vittoria del “sì”, la nuova formulazione dell’art. 105 della Costituzione). Possiamo qui ammirare il triplo salto carpiato con avvitamento in cui si sono esibiti gli estensori della nuova norma, ma ciò che conta è il risultato: l’ultima parola nei procedimenti disciplinari a cui vengono sottoposti i magistrati non spetterà più a un autorevole organismo indipendente dalla politica quale è la Corte di Cassazione, ma a un organo nel quale, come abbiamo appena visto, il peso dei partiti, e perfino, eventualmente, quello del Governo, saranno determinati dalla maggioranza con una futura legge ordinaria.
Ritengo superfluo a questo punto spiegarvi quali possano essere le reali motivazioni che hanno spinto il governo a escogitare tutto il macchinoso apparato che stiamo faticosamente esaminando: credo infatti che ciascuno di noi sia perfettamente in grado di trarre da solo le ovvie conclusioni dai fatti che vi ho elencato. I punti (2) e (3) meritano tuttavia una doverosa precisazione: le nuove norme cancellano le garanzie che attualmente impediscono le possibili nefandezze che vengono menzionate in questi due specifici paragrafi, ma non obbligano il legislatore a commetterle. Ci viene chiesto in sostanza di firmare su questi temi il prossimo 22 Marzo un assegno in bianco. Mi pare giusto allora ricordare agli elettori di destra che, una volta manomessa la Costituzione, l’assegno da noi consegnato al governo Meloni non avrà più data di scadenza, e potrà essere riscosso anche più di una volta e anche da successivi governi di tutt’altro segno. Le garanzie costituzionali non sono faccende che riguardano soltanto i diritti dell’opposizione, ma patrimonio prezioso di noi tutti che sta a noi tutti preservare. Cerchiamo di ricordarcene quando tra poco ci sarà data la possibilità di recarci ai seggi. A presto,
Se l’istituzione del nuovo organismo disciplinare non avviene per le ragioni dichiarate dai promotori, vale la pena di capire quali siano i suoi scopi reali. Questi possono per fortuna essere facilmente dedotti da un esame obiettivo del contenuto stesso delle norme sottoposte a referendum. Procediamo dunque con ordine.
1) Nell’attuale CSM i magistrati sono presenti in numero doppio rispetto a quello dei consiglieri “laici” scelti dal Parlamento. Nel nuovo organismo il rapporto tra membri “togati” e membri “laici” verrà abbassato da 2:1 a 3:2.
2) Per evitare il rischio che i rappresentanti del Parlamento nel CSM non siano altro, in realtà, che i rappresentanti del Governo, l’art. 22 della legge 195/1958 prevede, in attuazione di quanto disposto dall’art. 104 della Costituzione, che questi vengano eletti con la maggioranza qualificata dei 3/5 (dei componenti o, a partire dal terzo scrutinio, dei votanti). L’art. 4 della legge di revisione costituzionale che ci viene chiesto di approvare cancella tale garanzia, demandando sia la consistenza che le modalità di elezione dell’elenco di giuristi e avvocati tra i quali verranno poi sorteggiati i rappresentanti del Parlamento nella nuova Alta Corte alla futura legge ordinaria prevista dal successivo art. 8, che potrebbe benissimo, senza violare la nuova norma, sostituire l’attuale maggioranza qualificata con una maggioranza semplice o, al limite, con la pura maggioranza relativa.
3) Le sentenze disciplinari non verranno in realtà emanate dal plenum dell’Alta Corte, dove già i “togati” costituiranno soltanto i 3/5 dei componenti, ma da appositi collegi previsti dall’ultimo comma del già citato art. 4, nei quali la futura legge ordinaria di cui sopra dovrà bensì assicurare che “i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati”, ma senza specificare in quale misura. La nuova formulazione della Costituzione che ci viene proposta consentirà dunque al Parlamento, se tale sarà la sua insindacabile decisione, di stabilire che a soprintendere al comportamento dei magistrati, e a comminare loro eventuali provvedimenti disciplinari, siano delle commissioni composte in buona parte, o perfino in maggioranza, da giuristi e avvocati indicati dalla politica.
4) Mentre contro le sentenze disciplinari del CSM è attualmente ammesso (sia da parte degli interessati che da parte di chi sostiene l’accusa) il ricorso in Cassazione, quelle che saranno emesse dall’Alta Corte potranno invece essere impugnate … “soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte” che esaminerà i ricorsi senza la partecipazione dei componenti del collegio che ha pronunciato la decisione impugnata (così disporrà, in caso di vittoria del “sì”, la nuova formulazione dell’art. 105 della Costituzione). Possiamo qui ammirare il triplo salto carpiato con avvitamento in cui si sono esibiti gli estensori della nuova norma, ma ciò che conta è il risultato: l’ultima parola nei procedimenti disciplinari a cui vengono sottoposti i magistrati non spetterà più a un autorevole organismo indipendente dalla politica quale è la Corte di Cassazione, ma a un organo nel quale, come abbiamo appena visto, il peso dei partiti, e perfino, eventualmente, quello del Governo, saranno determinati dalla maggioranza con una futura legge ordinaria.
Ritengo superfluo a questo punto spiegarvi quali possano essere le reali motivazioni che hanno spinto il governo a escogitare tutto il macchinoso apparato che stiamo faticosamente esaminando: credo infatti che ciascuno di noi sia perfettamente in grado di trarre da solo le ovvie conclusioni dai fatti che vi ho elencato. I punti (2) e (3) meritano tuttavia una doverosa precisazione: le nuove norme cancellano le garanzie che attualmente impediscono le possibili nefandezze che vengono menzionate in questi due specifici paragrafi, ma non obbligano il legislatore a commetterle. Ci viene chiesto in sostanza di firmare su questi temi il prossimo 22 Marzo un assegno in bianco. Mi pare giusto allora ricordare agli elettori di destra che, una volta manomessa la Costituzione, l’assegno da noi consegnato al governo Meloni non avrà più data di scadenza, e potrà essere riscosso anche più di una volta e anche da successivi governi di tutt’altro segno. Le garanzie costituzionali non sono faccende che riguardano soltanto i diritti dell’opposizione, ma patrimonio prezioso di noi tutti che sta a noi tutti preservare. Cerchiamo di ricordarcene quando tra poco ci sarà data la possibilità di recarci ai seggi. A presto,
Michele Bossi

























