Le carriere dei magistrati: un'anomalia italiana?

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 “Giustizia, l’Italia è un’anomalia: - leggiamo in un articolo redazionale apparso lo scorso 13 Febbraio su ‘Il Riformista’ - il confronto con gli altri ordinamenti democratici lo conferma senza ambiguità”. “L’Italia – gli faceva eco il 21 Febbraio su ‘Il Dubbio’ Giovanni Maria Jacobazzi - è l’unico Paese, fra le democrazie consolidate, in cui le due funzioni sono affidate allo stesso corpo di magistrati indipendenti”. È un ritornello questo che ci viene ripetuto ossessivamente da anni, con il corollario che dovremmo allinearci a quanto fanno tutti gli altri separando una buona volta in modo completo e definitivo le carriere dei giudici da quelle dei pubblici ministeri. Vale allora la pena di verificare nei fatti fino a che punto tale pretesa possa avere un qualche fondamento. È necessario premettere che confronti di questo genere non sono affatto semplici come vorrebbero farci credere, dal momento che ciascun ordinamento giuridico presenta peculiarità sue proprie ed è difficilmente incasellabile in rigidi schemi prestabiliti. In Francia per esempio, come accenna del resto il medesimo articolo di Jacobazzi poche righe più avanti, i passaggi di funzione sono in realtà del tutto liberi, ma il pubblico ministero è sottoposto, a differenza del giudice, alle direttive del ministro della Giustizia. Aggiungiamo ancora, sempre a titolo di esempio, che in diversi paesi europei (quali la Spagna, la già citata Francia e il Belgio) le funzioni che svolge il nostro Pubblico Ministero in tutta la fase delle indagini preliminari sono in realtà affidate, come avveniva da noi prima della legge Vassalli del 1988 e della revisione costituzionale del 1999, a un giudice istruttore. Una volta chiarito questo aspetto, passiamo pure a esaminare la tanto discussa peculiarità del nostro ordinamento.
Cominciamo col dire che l’”anomalia italiana” in tema di giustizia ha radici molto antiche. Già nel 1786 infatti il Granducato di Toscana fu il primo stato in Europa ad abolire la pena di morte, alla quale si ricorreva allora con grande facilità un po’ ovunque nel nostro continente (come del resto anche altrove nel mondo) per punire una gamma molto vasta di reati: forse, per farvene un’idea, avrete già sentito parlare di Michael Hammond, un bimbo di 7 anni che fu legalmente impiccato nel 1708 nella contea inglese di Norfolk assieme alla sorellina undicenne Ann per aver rubato del pane. Le idee di Verri e di Beccaria, che avevano ispirato la riforma del granduca Pietro Leopoldo degli Asburgo-Lorena, vennero però ben presto ripudiate dalle classi dirigenti post-illuministe terrorizzate dalla Rivoluzione Francese, per cui l’anomalia toscana venne “sanata” già nel 1790. Ci riprovammo però giusto un secolo più tardi con il codice Zanardelli, entrato in vigore appunto il 1° Gennaio del 1890, che fece di nuovo del nostro paese un esempio, almeno in questo campo, per il resto dell’Europa. L’esempio non fu comunque seguito da nessuno, finché nel 1926 il regime fascista provvide, reintroducendo anche in Italia la pena capitale, ad “allinearci a quanto facevano tutti gli altri”. L’abolizione definitiva delle esecuzioni nel nostro paese dovette pertanto attendere l’entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana, avvenuta, come spero tutti sappiano, 1° Gennaio del 1948. Nei decenni successivi, finalmente, gli altri stati europei cominciarono via via a imitarci (meglio tardi che mai!), e oggi l’unica nazione ad applicare (almeno ufficialmente) tale pena nel nostro continente è la Bielorussia. Mentre l’Europa guardava al nostro esempio, non mancò naturalmente in Italia chi come sempre sosteneva che fossimo noi a doverci adeguare al resto del mondo: Il 4 Gennaio 1981, davanti a 2˙500 persone radunate in un cinema napoletano, il segretario del MSI Giorgio Almirante annunciò infatti una raccolta di firme su tutto il territorio nazionale per chiedere la reintroduzione della pena di morte. È vero che le modalità “irrituali” dell’iniziativa che si sviluppò nei mesi successivi ne denunciavano il carattere velleitario e prevalentemente propagandistico, ma possiamo notare quanto spesso siano proprio i pretesi “patrioti” i primi a rinnegare le conquiste civili che all’estero ci invidiano.
Penserete a questo punto che io stia divagando, perché il prossimo referendum non verterà certo sulla pena di morte. Torniamo allora alle carriere dei nostri magistrati per chiarire innanzitutto che l’ordine unitario che raggruppa assieme giudicanti e requirenti fu istituito nel neonato Regno d’Italia dalla legge n. 2626 del 6 Dicembre 1865. Di tale disposizione, per comodità di chi mi legge come pure per smentire le tante fandonie che stanno circolando in questi giorni sui social (e che sono state recentemente rilanciate anche in televisione), riporto qui integralmente il testo del 1° comma dell’art. 6: “Sono funzionari dell'ordine giudiziario gli uditori, i conciliatori, i pretori, i vice-pretori mandamentali e comunali, gli aggiunti giudiziari, i giudici d'ogni grado dei tribunali e delle corti, i membri del pubblico ministero, i cancellieri, i vice-cancellieri e vice-cancellieri aggiunti, i segretari, i loro sostituti ed aggiunti”. Per mostrare poi come questa nostra peculiarità ormai tradizionale venga valutata nel resto d’Europa credo basti citare un passo della raccomandazione sul ruolo del pubblico ministero nell’ordinamento penale adottata il 6 Ottobre del 2000 dal Comitato dei Ministri della Giustizia del Consiglio d’Europa: “Se il loro ordinamento giuridico lo consente, gli Stati devono prendere provvedimenti concreti al fine di consentire a una stessa persona di svolgere successivamente le funzioni di pubblico ministero e quelle di giudice, o viceversa. La possibilità di ‘passerelle’ tra le funzioni di giudice e quelle di pubblico ministero si basa sulla constatazione della complementarità dei mandati degli uni e degli altri, ma anche sulla similitudine delle garanzie che devono essere offerte in termini di qualifica, di competenza, di statuto. Ciò costituisce una garanzia anche per i membri dell’ufficio del pubblico ministero”. Peccato che negli anni successivi abbiamo cominciato a smantellare quanto gli “addetti ai lavori” europei indicavano come modello, e che ora la modifica costituzionale sulla quale siamo chiamati a votare si proponga di coronare l’opera.
So bene che la separazione delle carriere è solo uno degli aspetti del provvedimento oggetto del prossimo referendum, e che purtroppo non è ormai neppure il più importante. Mi spiace però, in quanto italiano, vedere come la nostra cultura giuridica, che fu capace a suo tempo di esprimersi nei Verri e nei Beccaria, sia oggi ridotta a modellare il proprio ordinamento giudiziario sui telefilm di Perry Mason. A presto,
Michele Bossi
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