Separazione delle carriere? Un falso problema

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 Le carriere dei magistrati requirenti e di quelli giudicanti (ossia le carriere dei pubblici ministeri e quelle dei giudici) sono già state separate quasi ermeticamente dall’art. 12 (comma 1, punto c-1) della legge 71/2022 (la cosiddetta riforma Cartabia), che consente a ciascun magistrato un solo passaggio da una funzione all’altra (con l’obbligo di trasferirsi in una nuova sede) durante l’intero percorso professionale. Nel 2024 hanno fruito di questa possibilità soltanto 42 magistrati sugli 8˙817 in servizio. C’è chi sostiene che la comune formazione professionale, e il fatto stesso di percepire sé stessi come colleghi dei pubblici ministeri, possano indurre i giudici a un’indebita acquiescenza alle tesi dell’accusa, ma anche questi presunti effetti perversi dell’ordinamento vigente si rivelano alla prova dei fatti come pure fandonie propagandistiche, dal momento che le assoluzioni nei tre gradi di giudizio risultano oscillare tra il 40% e il 50% dei casi, senza contare le archiviazioni prima del dibattimento disposte dai GIP (ossia dai Giudici per le Indagini Preliminari). Se poi, nonostante tutto ciò, la maggioranza parlamentare avesse proprio voluto abolire ogni residua possibilità di passaggio tra la funzione giudicante e quella requirente, non c’era nessun bisogno di manomettere a tale scopo la Costituzione, perché avrebbe potuto farlo benissimo con una legge ordinaria: nessuna delle norme costituzionali attualmente in vigore (come ha certificato a suo tempo anche la stessa Corte Costituzionale nella pronuncia numero 37 del 2000) vieterebbe infatti questa possibilità. Converrete dunque con me che quello della separazione delle carriere non è che un falso problema.
In effetti, ne conviene anche il ministro della Giustizia: “la separazione delle carriere – dichiarava infatti Carlo Nordio in un’intervista a Il Foglio pubblicata lo scorso 1° Novembre -  ha poco a che vedere con il transito da una funzione all’altra, ma invece è incentrata sul fatto che attualmente, nello stesso Consiglio superiore della magistratura, i magistrati requirenti, cioè gli accusatori, danno i voti ai giudici”. Che la separazione delle carriere abbia poco a che vedere … con la separazione delle carriere è certo un’uscita geniale, ma c’è ben altro. Dovremmo innanzitutto ricordare al nostro ministro (il quale, oltretutto, tra il 1977 e il 2017 è stato per 40 anni un magistrato) che da noi i magistrati requirenti non sono affatto “gli accusatori”. A un pubblico ministero è infatti giustamente proibito nascondere una prova di cui sia venuto a conoscenza dell’innocenza di un imputato: facendolo non commetterebbe soltanto un’azione spregevole, ma un reato molto grave. A un avvocato difensore, viceversa, è altrettanto giustamente proibito rivelare una prova di cui sia venuto a conoscenza della colpevolezza dell’imputato da lui assistito. Nulla di strano, naturalmente: unico compito dell’avvocato difensore è quello di tutelare i diritti e gli interessi dell’imputato, mentre il compito del requirente non è (almeno finora) quello di ottenere a tutti i costi una condanna, ma quello di tutelare per quanto possibile il diritto dell’intera collettività (e quello delle vittime di un reato) a ottenere giustizia, un ruolo questo che, se permettete, è ben diverso da quello dell’avvocato e, casomai, più vicino a quello del giudice. Ma vediamo pure come la maggioranza governativa pretende di risolvere il problema di cui si dice tanto preoccupata: smembrando le funzioni dell’attuale Consiglio Superiore della Magistratura in tre organi distinti e affidando in particolare le sue competenze disciplinari a una inedita “Alta Corte Disciplinare”. Il nome di quest’ultimo organismo scopiazza malamente quello della High Court britannica: un tribunale superiore che nel Regno Unito giudica gli appelli presentati contro le sentenze civili delle county courts (corti di contea), mentre uno dei compiti della nostra Alta Corte sarà quello di giudicare in ultima istanza (esautorando anche la Corte di Cassazione) … le sue proprie sentenze, sia pure senza la partecipazione dei membri che le avevano emesse (si veda il paragrafo 7 della nuova formulazione che si pretende di dare all’art. 105 della nostra costituzione). Tornerò comunque sull’argomento in una prossima occasione per mostrarvi come le norme che si vogliono introdurre nell’articolo citato aprano dei varchi insidiosi nella tutela costituzionale dell’indipendenza della Magistratura. Ciò che mi preme di farvi notare in questa sede è un paradosso alquanto grottesco che viene candidamente ignorato dal ministro: nella nuova Alta Corte tre magistrati requirenti, ossia, a suo dire, tre “accusatori”, continueranno tranquillamente a “dare i voti ai giudici”. A presto.
Michele Bossi
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