Donne, l'altro sguardo/6. Violenza, consenso libero e attuale e normativa
La violenza sessuale è la forma di violenza contro le donne di cui si parla di più, ma sarebbe sbagliato pensare di conoscerla perché in realtà esistono diversi modi attraverso cui si manifesta.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la violenza sessuale come “qualsiasi atto sessuale, tentativo di ottenere un atto sessuale, apprezzamenti o commenti a sfondo sessuale indesiderati, o sfruttamento o traffico sessuale, rivolti nei confronti di una persona attraverso la coercizione”.
Secondo la definizione dell’Oms, quindi, per violenza sessuale non si intende solo lo stupro ma in essa vengono inclusi anche il tentato stupro e tutte le altre forme di atti sessuali indesiderati, come le molestie fisiche e verbali, i palpeggiamenti, i toccamenti e gli apprezzamenti indesiderati.
A questa forma di violenza sessuale viene poi associato un aspetto, quello del consenso, attualmente oggetto di discussione in seguito alla presentazione di un disegno di legge (A.S. 1715) approvato alla Camera ma non al Senato.
Prima della presentazione di questo disegno di legge ci si basava sull’interpretazione della Corte di Cassazione secondo la quale il consenso deve essere dato quale libera manifestazione della volontà della persona e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto. Per esempio non si può parlare di consenso quando la vittima non è in grado di esprimerlo per uso di alcolici, droghe, farmaci, grave ritardo mentale o per età infantile.
La nuova norma prevede di specificare prevedendo che il consenso sia “libero e attuale”, ovvero che permanga durante tutto il compimento dell’atto sessuale.
Secondo la più recente rilevazione Istat il 23,4% delle donne italiane tra i 16 e i 75 anni ha subito almeno una violenza sessuale nel corso della propria vita e tra queste a subire stupri o tentati stupri sono il 5,7%.
Molti si chiedono perché le donne vittime di violenza sessuale spesso non denuncino i loro aggressori.
I motivi sono diversi, a partire dal fatto che a compiere questi atti sono spesso mariti, compagni o ex delle vittime.
Secondo lo psicologo Damiano Rizzi “la risposta è semplice, ma difficile da accettare: perché il trauma non funziona come la logica. La violenza sessuale attiva meccanismi di sopravvivenza, non di racconto. La mente entra in modalità ‘protezione’: congela, dissocia, frammenta. Cerca di reggere l’impatto. La modalità non è spiegare, ma restare vivi a livello psichico”.
Spesso trascorrono diversi anni, in media tra i 7 e i 12, prima che le vittime riescano a denunciare. Meno del 30% delle violenze viene denunciato alle autorità.
“A prolungare l’attesa”, spiega lo psicologo, “concorrono il senso di vergogna, la colpa introiettata, il timore di non essere credute e la confusione interiore che il trauma produce”.
Le operatrici del Centro Antiviolenza di Merate riferiscono anche che “un numero non irrilevante di donne che si rivolgono a questo servizio porta, nel racconto delle proprie sofferenze, episodi di violenze e/o abusi subiti in età adolescenziale quando non addirittura infantile”.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la violenza sessuale come “qualsiasi atto sessuale, tentativo di ottenere un atto sessuale, apprezzamenti o commenti a sfondo sessuale indesiderati, o sfruttamento o traffico sessuale, rivolti nei confronti di una persona attraverso la coercizione”.
Secondo la definizione dell’Oms, quindi, per violenza sessuale non si intende solo lo stupro ma in essa vengono inclusi anche il tentato stupro e tutte le altre forme di atti sessuali indesiderati, come le molestie fisiche e verbali, i palpeggiamenti, i toccamenti e gli apprezzamenti indesiderati.
A questa forma di violenza sessuale viene poi associato un aspetto, quello del consenso, attualmente oggetto di discussione in seguito alla presentazione di un disegno di legge (A.S. 1715) approvato alla Camera ma non al Senato.
Prima della presentazione di questo disegno di legge ci si basava sull’interpretazione della Corte di Cassazione secondo la quale il consenso deve essere dato quale libera manifestazione della volontà della persona e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto. Per esempio non si può parlare di consenso quando la vittima non è in grado di esprimerlo per uso di alcolici, droghe, farmaci, grave ritardo mentale o per età infantile.
La nuova norma prevede di specificare prevedendo che il consenso sia “libero e attuale”, ovvero che permanga durante tutto il compimento dell’atto sessuale.
Secondo la più recente rilevazione Istat il 23,4% delle donne italiane tra i 16 e i 75 anni ha subito almeno una violenza sessuale nel corso della propria vita e tra queste a subire stupri o tentati stupri sono il 5,7%.
Molti si chiedono perché le donne vittime di violenza sessuale spesso non denuncino i loro aggressori.
I motivi sono diversi, a partire dal fatto che a compiere questi atti sono spesso mariti, compagni o ex delle vittime.
Secondo lo psicologo Damiano Rizzi “la risposta è semplice, ma difficile da accettare: perché il trauma non funziona come la logica. La violenza sessuale attiva meccanismi di sopravvivenza, non di racconto. La mente entra in modalità ‘protezione’: congela, dissocia, frammenta. Cerca di reggere l’impatto. La modalità non è spiegare, ma restare vivi a livello psichico”.
Spesso trascorrono diversi anni, in media tra i 7 e i 12, prima che le vittime riescano a denunciare. Meno del 30% delle violenze viene denunciato alle autorità.
“A prolungare l’attesa”, spiega lo psicologo, “concorrono il senso di vergogna, la colpa introiettata, il timore di non essere credute e la confusione interiore che il trauma produce”.
Le operatrici del Centro Antiviolenza di Merate riferiscono anche che “un numero non irrilevante di donne che si rivolgono a questo servizio porta, nel racconto delle proprie sofferenze, episodi di violenze e/o abusi subiti in età adolescenziale quando non addirittura infantile”.
In collaborazione con L'altra metà del cielo. Telefono Donna-Merate
























