Processo a Morgan: non congrua una offerta risarcitoria sotto i 100mila euro. Il giudice rinvia a novembre
Il giudice Martina Beggio ha rigettato la richiesta di legittimità costituzionale che gil avvocati di Morgan avevano sollevato circa l’estinzione del reato (stalking e diffamazione) di cui è accusato, ritenendo non congrua la condotta riparatoria messa in atto.
Il magistrato, attorno alle 14, ha dato lettura del suo dispositivo di rigetto ritenendo che una condotta riparatoria con una offerta inferiore ai 100mila euro quale risarcimento verso la presunta parte lesa, Angelica Schiatti, non possa ritenersi congrua.

Troppo “allarmanti” i contenuti delle conversazioni in questione così come “importante” la qualità del danno arrecato da far ritenere non sufficienti i 10mila euro messi ora sul piatto dall’imputato.
Elevata risonanza mediatica nonché gravità della diffamazione e capacità diffusiva, in particolar modo attraverso i social network, sono stati i cardini attorno a cui si è imperniato il dispositivo.
Il giudice non ha ritenuto infondate le obiezioni sollevate dagli avvocati difensori circa l’art. 162 ter comma 4 del codice penale che per il reato di stalking non consente di procedere all’estinzione del reato nei casi in cui ci sia una condotta riparatoria congrua da parte dell’imputato. Ma ha ritenuto che quanto finora proposto non fosse appunto sufficiente quale “riparazione” del danno subito.
Gli avvocati Rossella Gallo e Leonardo Cammarata hanno così chiesto un rinvio per poter rappresentare al loro assistito il dispositivo del giudice con la cifra indicata, prima dunque di dichiarare aperto il procedimento.
Il magistrato ha rinviato al 4 novembre alle ore 13 per avere contezza della posizione di Morgan, all’anagrafe Marco Castoldi, e poi in quella sede decidere se sospendere il processo nel caso di una offerta congrua oppure aprire il dibattimento. Quel giorno sarà comunque presente il perito eventualmente nominato per la trascrizione delle intercettazioni.
I fatti oggetto del procedimento risalgono al periodo tra maggio 2020 e settembre 2021.
L'imputato e la vittima avevano una relazione sentimentale, terminata per volere della donna. Scelta che l'artista monzese non aveva mai accettato, secondo l'impianto accusatorio tutto ancora da dimostrare, mettendo in atto una serie di comportamenti persecutori nei confronti della ex, con messaggi, chiamante e esternazioni nei suoi confronti anche su social network, lesive della sua immagine e dignità. Da qui l'accusa di atti persecutori e di diffamazione per cui è chiamato a rispondere.
Il magistrato, attorno alle 14, ha dato lettura del suo dispositivo di rigetto ritenendo che una condotta riparatoria con una offerta inferiore ai 100mila euro quale risarcimento verso la presunta parte lesa, Angelica Schiatti, non possa ritenersi congrua.

Troppo “allarmanti” i contenuti delle conversazioni in questione così come “importante” la qualità del danno arrecato da far ritenere non sufficienti i 10mila euro messi ora sul piatto dall’imputato.
Elevata risonanza mediatica nonché gravità della diffamazione e capacità diffusiva, in particolar modo attraverso i social network, sono stati i cardini attorno a cui si è imperniato il dispositivo.
Il giudice non ha ritenuto infondate le obiezioni sollevate dagli avvocati difensori circa l’art. 162 ter comma 4 del codice penale che per il reato di stalking non consente di procedere all’estinzione del reato nei casi in cui ci sia una condotta riparatoria congrua da parte dell’imputato. Ma ha ritenuto che quanto finora proposto non fosse appunto sufficiente quale “riparazione” del danno subito.
Gli avvocati Rossella Gallo e Leonardo Cammarata hanno così chiesto un rinvio per poter rappresentare al loro assistito il dispositivo del giudice con la cifra indicata, prima dunque di dichiarare aperto il procedimento.
Il magistrato ha rinviato al 4 novembre alle ore 13 per avere contezza della posizione di Morgan, all’anagrafe Marco Castoldi, e poi in quella sede decidere se sospendere il processo nel caso di una offerta congrua oppure aprire il dibattimento. Quel giorno sarà comunque presente il perito eventualmente nominato per la trascrizione delle intercettazioni.
I fatti oggetto del procedimento risalgono al periodo tra maggio 2020 e settembre 2021.
L'imputato e la vittima avevano una relazione sentimentale, terminata per volere della donna. Scelta che l'artista monzese non aveva mai accettato, secondo l'impianto accusatorio tutto ancora da dimostrare, mettendo in atto una serie di comportamenti persecutori nei confronti della ex, con messaggi, chiamante e esternazioni nei suoi confronti anche su social network, lesive della sua immagine e dignità. Da qui l'accusa di atti persecutori e di diffamazione per cui è chiamato a rispondere.
S.V.