
L'avvocato Roberta Zucchi
L’AMMINISTRAZIONE DEL CONDOMINIO ai TEMPI DEL COVID-19
Parte terzaNegli articoli precedenti abbiamo trattato degli obblighi dell'amministratore in caso di contagio da Covid-19 in condominio e delle criticità legate alla convocazione dell'assemblea.
Sempre con riferimento al periodo contingente che stiamo vivendo, si evidenzia che l'amministratore, ai sensi dell'art.1130 c.c., che lo autorizza a disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell'interesse della collettività condominiale, nell'interesse comune di tutti i condomini, proprio al fine di evitare il diffondersi del contagio, può raccomandare agli stessi di evitare assembramenti nelle aree condominiali (quali androne, giardino, scale, ecc.) e anche l'utilizzo limitato e/o alternato dell'ascensore.
Chiaramente gli obblighi derivanti all'amministratore dalla propria carica non si esauriscono negli aspetti sopra analizzati.
L'amministratore ha, infatti, anche l'onere (ex art.1130 c.c.) di mantenere in buono stato l'immobile amministrato, programmando, esemplificativamente, gli interventi necessari. Ciò comporta che qualora vi siano interventi di manutenzione urgente dell'immobile, l'amministratore potrà disporne l'esecuzione ai sensi dell'art.1135, comma 2, c.c.; gli interventi che, invece, non rivestano il carattere di urgenza, dovranno essere rimessi alla decisione dell'assemblea, e ciò quando l'emergenza sanitaria ne permetterà la convocazione.
In conclusione, quindi, l'amministratore potrà continuare a svolgere le proprie attività seppure con le limitazioni derivanti dall'impossibilità di convocare, almeno per ora, le assemblee condominiali.
Avv. Roberta Zucchi - Avv. Anna Colombo
Studio Legale Zucchi
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