Sempre più spesso giornali e telegiornali riportano, purtroppo, casi di cronaca aventi ad oggetto il reato di stalking. Ma cos'è nel concreto? Come e quando si configura? Come può la vittima tutelarsi? A cosa va incontro lo stalker?
Il reato di stalking o di atti persecutori è stato introdotto nel nostro codice penale all'art.612- bis, nell'anno 2009 e consiste nel comportamento di chi, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno, in modo da provocare alla vittima un perdurante e grave stato di ansia o di paura oppure un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona a cui la vittima è legata da relazione affettiva oppure costringendo la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita.
Il reato di stalking, quindi, può essere commesso da chiunque nei confronti di chiunque, ma è aggravato, e quindi la relativa pena aumentata, se gli atti persecutori sono posti in essere dal coniuge (anche se separato o divorziato) o da una persona che è stata legata da una relazione affettiva alla vittima e anche quando viene commesso in danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità e quando vengono utilizzati strumenti informatici o telematici o quando viene commesso con armi.
Affinché il reato in questione si configuri è necessario che le minacce (intese come prospettazione di un male futuro ed ingiusto) e le molestie (intese come tutto ciò che è in grado di modificare dolosamente lo stato psichico di una persona) si ripetano in un breve arco temporale e provochino uno dei tre eventi sopra indicati.
Il reato di atti persecutori è generalmente procedibile a querela della persona offesa ed il termine per presentarla è di 6 mesi.
In alcuni casi è prevista la procedibilità d'ufficio, e ciò, per esempio, quando la persona offesa è un minore o una persona disabile o quando il fatto è connesso insieme ad un altro reato per il quale si procede d'ufficio.
La L.69/2019 (il cosiddetto "Codice rosso") ha previsto un inasprimento della pena per il reato di stalking: i reati commessi dopo il 9.8.2019 sono puniti con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi (salvo che il fatto costituisca più grave reato). I reati commessi prima di tale data, invece, sono puniti, così come previsto in precedenza, con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Sempre la L.69/2019 ha introdotto una modifica sulla sospensione condizionale della pena: in caso di stalking la sospensione condizionale della pena è subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni, che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per detti reati.
Si tratta di un reato che, purtroppo, negli ultimi tempi ha avuto una diffusione vasta e ciò anche per l'avvento degli strumenti telematici, che consentono che le condotte invasive di cui sopra vengano commesse, appunto, anche attraverso l'utilizzo di detti mezzi. Da qui l'attenzione del legislatore che, già nel 2009, ha introdotto il reato di stalking e non più tardi di 3 mesi fa è di nuovo tornato sull'argomento, inasprendo le pene per il suddetto reato.
Va infine segnalato che, ai sensi dell'art.76 DPR 115/2002, la persona offesa dal reato di stalking può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito (€ 11.493,82) previsti al comma 1 del citato articolo.
Avv. Roberta Zucchi - Avv. Anna Colombo
Studio Legale Zucchi
© www.merateonline.it - Il primo network di informazione online della provincia di Lecco