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Scritto Mercoledì 20 novembre 2019 alle 11:32

IL DANNO CAUSATO DAL MINORE: CHI NE RISPONDE?

A quanti genitori sarà capitato che i figli, giocando con amici, si siano infortunati più o meno gravemente o abbiano, anche involontariamente, provocato un danno ad un loro coetaneo? In tale eventualità, i danni riportati dal minore sono risarcibili? Se sì, chi ne risponde e a che titolo?
Il danno è risarcibile ex art.2043 c.c., ai sensi del quale qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Presupposti per il risarcimento del danno sono, quindi, l'evento dannoso, il nesso di causalità tra il comportamento addebitato al danneggiante e il fatto dannoso, il danno ingiusto, inteso come lesivo di una posizione o di un interesse tutelati dall'ordinamento, la colpa del danneggiante, intesa come obiettiva assenza di prudenza, al cui rispetto il soggetto deve improntare la propria condotta, anche nei rapporti della vita comune di relazione.
In caso di danni commessi da minorenni la nostra normativa prevede che i genitori siano responsabili dei danni causati dai figli e che ne rispondano in due casi: per un presunto difetto di educazione (in base all'art.2048 c.c.) e per un presunto difetto di sorveglianza e di vigilanza (in base all'art.2047 c.c.).
Le due ipotesi di responsabilità sono tra loro alternative: l'art.2048 c.c. trova applicazione quando il minore risulta capace di intendere e volere, mentre l'art.2047 c.c. nel caso in cui non lo sia e sia mancata la sorveglianza e la vigilanza dei genitori.
La responsabilità dei genitori, a norma dell'art.2048 c.c., è una responsabilità diretta, per fatto proprio, per non avere, cioè, con idoneo comportamento, impedito il fatto dannoso. Si fonda, quindi, su una colpa presunta. Ai fini della concreta configurabilità della suddetta responsabilità in capo ai genitori del minore che abbia commesso il fatto e procurato ad altri un danno, non è sufficiente la semplice commissione da parte del figlio dell'illecito, ma è, altresì, necessaria una condotta direttamente ascrivibile ai genitori, che si caratterizzi per la violazione dei precetti di cui all'art.147 c.c., che impongono ai genitori di mantenere, istruire ed educare i figli. Il danneggiato ha l'obbligo di provare di aver patito un danno e che il fatto illecito è stato commesso da un minore.
I genitori, per sottrarsi alla presunzione di responsabilità a loro carico, devono provare di non avere potuto impedire il fatto, fornendo la dimostrazione dell'osservanza dei precetti imposti dall'art.147 c.c. relativo ai doveri verso i figli, tra i quali quello di educare la prole.
Per sottrarsi, invece, alla presunzione di responsabilità prevista dall'art.2047 c.c., fondata sull'inosservanza del dovere di vigilanza sul soggetto incapace, i genitori devono dimostrare di non aver creato o lasciato permanere situazioni di pericolo, tali da permettere o da agevolare il compimento di atti lesivi. Occorre, quindi, che sia fornita la prova dell'incapacità del genitore di impedire l'evento, per causa a lui non imputabile. Il danneggiato deve dimostrare che il danno è stato cagionato da un incapace ed il danno subito, mentre i genitori devono dimostrare di non aver potuto evitare il fatto.

Avv. Roberta Zucchi - Avv. Anna Colombo
Studio Legale Zucchi


Redazionale a cura dello

STUDIO LEGALE ZUCCHI
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