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Scritto Martedì 09 agosto 2016 alle 11:10

Osnago: la sala scommesse ricorre contro l'ordinanza che impone il giorno di 'riposo'


La società "Scommettiamo che" ha impugnato il regolamento comunale di Osnago per la disciplina delle sale da gioco nonchè la recente ordinanza n. 3 del 19 aprile 2016 con la quale si imponeva il giorno di chiusura settimanale.
Per questa ragione l'ente pubblico si è visto costretto a costituirsi in giudizio e a nominare un avvocato per sostenere la causa, con le relative spese, che si terrà davanti al tribunale amministrativo regionale della Lombardia.
La vicenda non è nuova. Già lo scorso anno la società di scommesse, che si trova sulla statale nel polo commerciale dove ci sono anche un palestra e una pizzeria, si era rivolta ai giudici poichè nell'adozione del regolamento comunale ravvisava una incompetenza, una violazione della riserva di legge, un eccesso di potere nonchè un difetto di motivazione ed istruttoria, irragionevolezza e travisamento dei fatti da parte del comune di Osnago.
Tesi sostenute dall'avvocato milanese Elena Garilli e che sono state accolte dal TAR. "il regolamento impugnato" si legge nell'estratto della sentenza del 04 novembre 2015 "nella parte in cui prevede il divieto apertura e trasferimento entro la distanza di 500 metri di raggio da luoghi sensibili per le sale scommesse di cui all'art. 88 del t.u.l.p.s., non trova fondamento in alcuna previsione normativa" poichè, si annota poi, gli apparecchi cui la disposizione fa riferimento appellandosi alla legge regionale n. 8/2013 sono solo quelli di cui all'art. 110, r.d. n. 773/1931.
"Il divieto previsto dalla legge regionale non concerne, dunque, l'apertura delle sale scommesse di cui all'art. 88, t.u.l.p.s (Tar Lombardia, Milano, sez. I, sent. n. 706/2015)."
Calcando ulteriormente la mano il legislatore ravvisa una "usurpazione di poteri normativi" qualora il comune supplisse a una omissione dell'ente regionale, tramite una interpretazione forzata delle norme, scavalcando quindi la gerarchia delle fonti.
Per queste ragioni, dettagliatamente motivate nella sentenza CLICCA QUI, i giudici hanno annullato la deliberazione n. 60 del 21.12.2011 del consiglio comunale nella parte in cui prevede il divieto apertura e trasferimento di sale scommesse di cui all'art. 88 del t.u.l.p.s. entro la distanza di 500 metri di raggio da luoghi sensibili.
Ora forte di questa prima vittoria la società "Scommettiamo che" si è rivolta nuovamente al TAR per chiedere l'annullamento dell'ordinanza in cui si impone il giorno di chiusura settimanale. Prescrizione che, evidentemente, è ritenuta lesiva dei propri diritti di libera vendita e svantaggiosa rispetto alla concorrenza che subisce da attività identiche in paesi vicini o province confinanti.
S.V.
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