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Scritto Lunedì 18 agosto 2014 alle 22:53

Provincia: lo Stato centrale chiede un contributo per la finanza pubblica. I comuni lecchesi dovranno versare 2 milioni di €


E' di oltre due milioni di euro l'ennesima imposizione che lo Stato centrale ha caricato sui comuni lecchesi, utilizzando l'edulcorata formula "contributo alla finanza pubblica", per un ammontare complessivo nazionale di 375,6 milioni di euro. Una sforbiciata calcolata utilizzando sostanzialmente tre voci: la spending review (quindi il risparmio da ricavare per la gestione di ciascun comune e da girare come contributo); l'acquisto di beni, forniture, servizi e l'affidamento di gare esclusivamente tramite piattaforme informatiche (Consip, Sintel, mercato elettronico) che comporta un incremento o una riduzione del contributo al comune e infine il rispetto o meno (con eventuale penalità) dei tempi medi di pagamento da parte della pubblica amministrazione. La somma di queste tre voci dà il contributo complessivo a carico (si badi bene, e non a favore) del comune da girare allo Stato centrale.


Gli importi e i criteri, secondo quanto previsto dai commi 9 e 10 dell'articolo 47 del decreto legge n. 66 del 2014, sono stati approvati nella conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 5 agosto.

Commi 8, 9 e 10 dell'articolo 47 del decreto legge n. 66 del 2014

8. I comuni, a valere sui risparmi connessi alle misure indicate alcomma 9, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a  375,6milioni di euro per l'anno 2014 e 563,4 milioni di euro per  ciascunodegli anni dal 2015 al 2017. A tal fine,  il  fondo  di  solidarieta'comunale, come determinato ai sensi dell'articolo  1,  comma  380-terdella legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' ridotto di 375,6 milioni  dieuro per l'anno 2014 e di 563,4 milioni di euro  per  ciascuno  deglianni dal 2015 al 2017.  

9. Gli importi delle riduzioni di spesa e le conseguenti  riduzioni di cui al comma 8 per ciascun comune sono determinati con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro il termine del 30 giugno,  per l'anno 2014 e del 28 febbraio per gli anni successivi, sulla base dei seguenti criteri:

    a) per quanto attiene agli  interventi  di  cui  all'articolo  8, relativi alla riduzione della spesa per beni e servizi, la  riduzione e' operata nella misura complessiva di 360 milioni  di  euro  per  il 2014 e di 540 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal  2015  al 2017,  proporzionalmente  alla  spesa  media,  sostenuta  nell'ultimo triennio, relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A  allegata al  presente  decreto.  Per  gli  enti  che  nell'ultimo  anno  hanno registrato  tempi  medi  nei   pagamenti   relativi   a   transazioni commerciali superiori a 90 giorni, rispetto  a  quanto  disposto  dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, la riduzione  di  cui  al periodo precedente e' incrementata del 5 per cento. Ai restanti  enti la riduzione  di  cui  al  periodo  precedente  e'  proporzionalmente ridotta in misura corrispondente al complessivo incremento di cui  al periodo precedente. Per gli enti che  nell'ultimo  anno  hanno  fatto ricorso agli strumenti di acquisto messi  a  disposizione  da  Consip S.p.A. e dalle  centrali  di  committenza  regionale  di  riferimento costituite ai sensi  dell'articolo  1,  comma  455,  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296, in misura inferiore al  valore  mediano,  come risultante dalle certificazioni  di  cui  alla  presente  lettera  la riduzione di cui al primo periodo e' incrementata del 5 per cento. Ai restanti  enti  la  riduzione  di  cui  al  periodo   precedente   e' proporzionalmente ridotta in  misura  corrispondente  al  complessivo incremento di  cui  al  periodo  precedente.  A  tal  fine  gli  enti trasmettono al Ministero dell'interno secondo le  modalita'  indicate dallo stesso, entro il 31 maggio, per l'anno 2014,  ed  entro  il  28 febbraio per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, una certificazione
sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile  finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attestante il tempo medio dei pagamenti dell'anno  precedente  calcolato  rapportando  la somma delle differenze dei  tempi  di  pagamento  rispetto  a  quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.  231,  al  numero dei pagamenti stessi.  Nella  medesima  certificazione  e',  inoltre, indicato il valore degli acquisti di  beni  e  servizi,  relativi  ai codici SIOPE indicati nell'allegata  tabella  B  sostenuti  nell'anno precedente, con separata evidenza degli acquisti  sostenuti  mediante ricorso agli strumenti di acquisto messi  a  disposizione  da  Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale di  riferimento.  In caso  di  mancata  trasmissione  della  certificazione  nei   termini indicati si applica l'incremento del 10 per cento;

    b) per quanto attiene agli interventi  di  cui  all'articolo  15, relativi alla riduzione della spesa per autovetture di 1,6 milioni di euro, per l'anno 2014, e di 2,4 milioni di euro  per  ciascuno  degli anni dal 2015 al 2017, la riduzione  e'  operata in  proporzione  al numero  di  autovetture  possedute  da  ciascun  comune   comunicato annualmente al Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica;

    c) per quanto attiene agli  interventi  di  cui  all'articolo  14 relativi alla riduzione della  spesa  per  incarichi  di  consulenza, studio e ricerca e per i contratti  di  collaborazione  coordinata  e continuativa, di 14 milioni di euro, per l'anno 2014 e di 21  milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al  2017,  la  riduzione  e' operata  in  proporzione   alla   spesa   comunicata   al   Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

  10. Gli importi e i criteri di cui al comma 9 possono essere modificati per ciascun comune, a invarianza di riduzione complessiva, dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro il 15 giugno, per l'anno 2014 ed entro il 31 gennaio, per gli anni successivi, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI e recepiti con decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 9; con riferimento alle misure connesse all'articolo 8, le predette modifiche possono tener conto dei tempi medi di pagamento dei debiti e del ricorso agli acquisti centralizzati di ciascun ente. Decorso tale termine la riduzione opera in base ai criteri di cui al comma 9.
Insomma per l'ennesima volta, questa volta senza passare direttamente dai cittadini, ma aggirando l'ostacolo e chiedendo ai comuni un ulteriore  sforzo (che a sua volta sarà ribaltato naturalmente sui contribuenti, con tagli di servizi, riduzioni o imposizioni) lo Stato alza le mani e si dichiara impotente, incapace di far fronte a una voragine che si allarga e sprofonda sempre più e che continui prelievi, diretti o indiretti, pare non riescano a arginare.
S.V.
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