In luglio aveva comunicato al settimanale cittadino di stare bene, che i medici avevano fatto un buon lavoro e di essere prossimo a riprendere il lavoro; subito smentito, però, dal medico curante che aveva certificato il persistere della sua malattia a tutto il mese di agosto. Ebbene, ne avrà anche per tutto il mese di settembre Donato Alfiniti che non riesce a sollevarsi dallo stato di malattia in cui versa dal mese di marzo, causato "dalle vessazioni e dallo stress" degli ultimi due anni di lavoro al comando della Polizia Locale di Merate.
Siccome teniamo tutti alla salute del dipendente municipale il nostro consiglio è che non abbia fretta a rimettersi in carreggiata. Lo deve fare quando si sentirà nel pieno possesso delle sue facoltà e delle forze e questa consapevolezza avrà ricevuto l'imprimatur del medico. Sotto questo punto di vista il contratto di lavoro del pubblico impiego gli offre una amplissima tutela, che va da un minimo a un massimo a seconda delle motivazioni mediche che risultano essere state rimesse al datore di lavoro pubblico e che, in quanto dati sensibili, sono riservatissime.
Comunque: in caso di malattia il comandante Alfiniti ha diritto a un periodo di assenza giustificata - alias periodo di comporto - di 18 mesi di cui i primi 9 mesi a retribuzione intera, i successivi 3 mesi retribuiti al 90% e gli ulteriori 6 mesi pagati al 50%. Per il calcolo dei 18 mesi si devono però conteggiare anche le assenze per malattia verificatesi nei tre anni immediatamente precedenti l'assenza. Se la malattia però - come parrebbe dalle sue dichiarazioni pubbliche - è originata da motivi di lavoro il periodo di mantenimento del posto di lavoro è assicurato fino alla "alla completa guarigione clinica" con diritto all'intera retribuzione. Ecco l'esempio di un buon contratto di lavoro che ha a cuore la salute del buon lavoratore. Naturalmente in un periodo in cui si invoca a 361 gradi il contenimento della spesa pubblica e il taglio dei costi non necessari al datore di lavoro pubblico è consentito - anzi non può esimersi - di effettuare il cosiddetto "controllo delle assenze" al fine di prevenire e contrastare eventuali condotte assenteistiche. Giova al riguardo rimarcare come l'eventuale accertamento di false attestazioni finalizzate a prolungare oltre il lecito l'assenza dal posto di lavoro del dipendente pubblico coinvolgono anche il medico per "concorso al delitto" e la sanzione penale può portare sino alla reclusione da uno a cinque anni, mentre al lavoratore si apre l'orizzonte del licenziamento disciplinare.
Per potersi sottoporre al controllo il dipendente pubblico ammalato deve rendersi reperibile al proprio domicilio tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Così ha deciso il ministro Brunetta con proprio decreto del 18 dicembre 2009. Ma se la malattia ha ottenuto il riconoscimento della "causa di servizio" l'obbligo del rispetto della fascia di reperibilità non deve essere osservato. E il malato non guarito può occupare il tempo della sua lunga convalescenza come meglio crede.
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