Partiamo dall'ABC. Nell'avviso pubblico emesso il 23 settembre scorso veniva indicato precisamente che la decorrenza del contratto era prevista per martedì 1° dicembre 2020. In base a questo tassativo vincolo - così come per gli altri presenti nell'atto - un privato poteva valutare l'opportunità di proporre o meno un'offerta. Cinque o sei mesi in più di tempo avrebbero fatto comodo a chiunque. Non può passare il messaggio che si previlegi un operatore. Ciò andrebbe a discapito di tutti gli altri. È la regola numero 1 nelle gare pubbliche. In Consiglio comunale la sindaca Citterio ha invece sostenuto che un mese in più o uno in meno non faccia la differenza, l'importante è l'obiettivo. Una concezione teleologica senz'altro affascinante se ragioniamo sui massimi sistemi. Ma questa teoria, unita alla visione evangelica del buon samaritano, può andare bene se si è a capo di una congregazione per le opere pie, non se si amministra un Comune.
Ci possono essere cause straordinarie di forza maggiore che possono giustificare una deroga. Ne è un esempio la prima proroga di cui siamo a conoscenza, che ha fatto scorrere la data al 1° gennaio 2021 per problemi connessi all'emergenza sanitaria e che hanno in particolare interessato alcuni soci dell'ATI (Associazione Temporanea di Impresa) aggiudicataria. È impensabile che siano però sopraggiunte altre ragioni eccezionali tali da motivare una clemenza che perdura da cinque mesi.
Entriamo ora nel vivo dell'attività di "segugio". Dall'esposizione di Citterio è emerso che a marzo è stata "semplicemente rettificata la denominazione dell'aggiudicatario della concessione". Solo un errore formale, ha minimizzato il primo cittadino. Nell'amministrazione pubblica, sfortunatamente, la forma è però anche sostanza. Ogni qual volta ci si incappa dovrebbe suonare quantomeno un campanello di allarme. Dovrebbero partire delle verifiche. Noi lo abbiamo fatto. Ebbene, l'aggiudicazione è illegittima. Qui non stiamo parlando del mancato rispetto di un comma di un articolo del Regolamento sul Consiglio comunale: adunanza ordinaria o straordinaria. Quisquilie, in confronto. Sul Codice dei contratti pubblici non si scherza. Se non si ritira la determina di aggiudicazione si espone l'Ente comunale, e in particolare alcuni suoi funzionari di spicco, al rischio di doversi difendere nelle aule di Giustizia.
Non è possibile per Legge che una Associazione Temporanea di Impresa sia formata da soggetti che non si siano ancora costituiti. È stato il caso della Sport City SSD, che è nata l'11 dicembre 2020, quindi successivamente alla presentazione dell'offerta e poi dell'aggiudicazione. È pacifico che per affidare la gestione di impianti sportivi con rilevanza economica - la fattispecie di Lomagna - bisogna seguire il Codice dei contratti pubblici, il famoso Decreto legislativo n. 50/2016. L'affidamento è da intendersi infatti come una "concessione di servizi". Lo ha confermato anche l'ANAC nella delibera n. 1300 del 2016. Per farla breve, il Codice stabilisce che se l'ATI non si è ancora costituita, "l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei". Ma come poteva una società fantasma (non era ancora nata) sottoscrivere la richiesta? La Sport City SSD è stata inoltre indicata come mandataria - cioè capocordata - e, come tale, sarebbe stata tenuta in base al Codice a "esprimere l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti". Senza ripeterci, la domanda però è sempre la stessa. Pur facendo uno sforzo di immaginazione, non è possibile venire a capo del paradosso. Come hanno fatto gli Uffici comunali a valutare i requisiti di qualificazione di una società inesistente in quel frangente? È palese che la Sport City SSD non potesse dimostrare la propria capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa prima dell'aggiudicazione, come la novella normativa e giurisprudenziale dice almeno dalla Legge n. 109 del 1994.
Con ogni evidenza questa appare come più di una svista, più di un refuso nella denominazione dell'aggiudicatario. È un clamoroso errore. Eppure la commissione di gara, formata da tre funzionari con posizioni apicali negli Uffici di Osnago-Lomagna, oltre ad un altro dipendente comunale, sosteneva positivamente: "L'offerente ha indicato le modalità di gestione integrata tra i diversi soggetti che intende coinvolgere con particolare riferimento ai compiti che intende assegnare ai diversi soggetti con cui costituirà una ATI di tipo verticale ma non indicando chiaramente le modalità di gestione dei rapporti con i soggetti presenti sul territorio comunale vengono quindi attribuiti 3 punti [su 5, ndr]". Sembra non esserci stata la minima percezione di una causa ostativa.
La storia non finisce qua. Finora ci siamo concentrati sulla Sport City SSD. L'ATI risulta composta però anche dalla Associazione Medici Brianza e Milano Onlus. Un sodalizio la cui presenza, a quanto ci è dato sapere, sarebbe inammissibile. Da bando non possono partecipare associazioni che non siano "sportive". La prima cosa che la Stazione appaltante avrebbe dovuto fare a tal proposito sarebbe stata la verifica dello Statuto dell'associazione. Dal sito internet riferito alla realtà sociale abbiamo potuto scaricare l'atto a disposizione di tutti. Tra gli scopi statutari non compare in alcun punto l'interesse sportivo. Sono elencate finalità lodevoli, ma nessuna di esse fa il caso del bando di Lomagna. Organizzare dei tornei di beneficenza, come si evince da una semplice ricerca online, non può bastare.
Ora, nel suo complesso la faccenda è grave. Non è stata riconosciuta né dalla parte tecnica del Comune né da quella politica. Per ragioni che non ci sono del tutto note, la situazione è in stallo da cinque mesi, la convenzione non è stata ancora firmata. A Lomagna si è reduci già da una precedente procedura di concessione del centro sportivo finita con una revoca in autotutela, anche qui per errori imputabili al Comune. Tornando ancora più indietro, la precedente gestione è stata interrotta dopo troppo tempo. Proroghe su proroghe rispetto alle scadenze degli interventi di riqualificazione accordati le quali, su stessa ammissione della maggioranza consiliare, forse si potevano evitare. Poi i ricorsi al TAR, alla fine vinti ma che hanno dilungato ulteriormente l'attesa. A questo punto, in uno scenario così disarmante, il gruppo "Impegno civico" guidato da Lino Lalli dovrebbe in breve tempo avviare al suo interno un confronto franco e onesto. Al termine qualcuno in seno alla Giunta - che sia la sindaca o il vice e assessore alla partita - dovrebbe valutare l'opportunità di rimettere il proprio mandato.
Come da corretta regola giornalistica sia l'Amministrazione comunale sia le società citate nella ricostruzione hanno pieno diritto di richiedere altrettanto spazio per esporre le proprie tesi, avanzare rettifiche o precisazioni. Il tutto a beneficio sia di una più completa informazione sia di una assoluta tutela di tutti gli interessi in gioco.