Merate: modifiche al regolamento, niente più pubblicazione dei redditi dei consiglieri

Niente più pubblicazione delle dichiarazioni dei redditi dei consiglieri comunali. La comunicazione era stata solo "abbozzata", in maniera nemmeno poi così chiara, nel corso dell'assise del 20 dicembre quando l'aula aveva approvato le modifiche al regolamento del consiglio comunale e delle commissioni. Nessuna illustrazione, solo alcune richieste di delucidazione al segretario comunale da parte del gruppo Cambia Merate e un cenno all'adeguamento, pur tardivo, di Merate alla norma superiore. A breve sarà pubblicato sul sito internet il testo con il recepimento degli emendamenti e modifiche.

I consiglieri dunque non saranno più tenuti a presentare le loro dichiarazioni del redditi, dove si esplicitavano i compensi derivanti da lavoro dipendente, autonomo o pensione, le cariche e le partecipazioni detenute in società, le proprietà immobiliari e non, eventualmente anche la posizione del coniuge. Un'incombenza da sempre mal digerita dagli amministratori che mettevano in chiaro il loro reddito e dunque in un certo senso il loro "status".

L'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione (Delibera Anac n. 1074 del 21 novembre 2018) aveva previsto l'esonero per gli amministratori di Enti con popolazione fino a 15.000 abitanti dalla pubblicazione delle dichiarazioni reddituali e patrimoniali (di cui all'art. 14, comma 1, lettera f) del D.Lgs n. 33/2013).
Con le modifiche apportate al proprio regolamento, per Merate decade l'obbligo di cui all'ex art. 64, che prevedeva la pubblicità annuale della situazione patrimoniale dei Consiglieri Comunali, specificandone anche le modalità.
Tale adempimento, tuttavia fanno sapere da Palazzo, già non sussisteva più, perché in base al principio di gerarchia delle fonti del diritto ed in conformità all'articolo 7 del D.Lgs n.267/2000 (TUEL - Testo Unico degli Enti Locali) che disciplina l'adozione dei regolamenti comunali nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, un decreto legislativo, quale è appunto il sopra citato D.Lgs. n. 97/2016, che è fonte primaria, supera sempre un regolamento comunale, che è chiaramente fonte secondaria.

S.V.
Invia un messaggio alla redazione

Il tuo indirizzo email ed eventuali dati personali non verranno pubblicati.